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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 06.08.2008 30.2007.187

6 août 2008·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,695 mots·~8 min·4

Résumé

Circolare con un veicolo in stato di ebrietà con una concentrazione di alcol nel sangue da 0.5 a 0.79 g/kg

Texte intégral

Incarto n. 30.2007.187 16353/805

Bellinzona 6 agosto 2008  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con il segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 3 luglio 2007 presentato da

RI 1 difeso da: DI 1

contro

la decisione 15 giugno 2007 emessa dalla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,

viste                                  le osservazioni 11 luglio 2007 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

considerato                      in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del 15 giugno 2007, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 350.--, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 80.-- e le spese di fr. 30.--, per i seguenti fatti accertati l’__________ in territorio di __________;

                                         “ha circolato con il veicolo TI __________ in stato di ebrietà con una concentrazione di alcol nel sangue da 0.5 a 0.79 g/kg”;

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 31 cpv. 2, 55 cpv. 6, 91 cifra 1 LCStr, 2 cpv. 1 ONC e 1 cpv. 1 dell’Ordinanza dell’Assemblea federale del 21 marzo 2003;

                                         che RI 1 è insorto contro tale decisione con ricorso del 3 luglio 2007, con il quale chiede l’annullamento della multa;

                                         che, con scritto dell’11 luglio 2007, la Sezione della circolazione ha dichiarato di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio;

considerato                      in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr;

                                         che, giusta l’art. 31 cpv. 2 LCStr, le persone che, sotto l’influsso di alcol, stupefacenti, o medicamenti oppure per altri motivi non hanno le attitudini fisiche o psichiche necessarie per guidare un veicolo, durante questo periodo non sono ritenute idonee alla guida e non devono condurre un veicolo;

                                         che, secondo l’art. 55 cpv. 1 LCStr, i conducenti di veicoli come anche gli altri utenti della strada coinvolti in infortuni possono essere sottoposti a un’analisi dell’alito. È ordinata una prova del sangue se vi sono indizi di inattitudine alla guida (cpv. 3, lett. a), o se la persona interessata si oppone all’esecuzione dell’analisi dell’alito, vi si sottrae o elude lo scopo di questo provvedimento (cpv. 3, lett. b). L’Assemblea federale fissa il tasso alcolemico a contare dal quale si ammette l’inattitudine alla guida secondo la presente legge (ebrietà), indipendentemente da altre prove e dal grado di individuale di sopportabilità all’alcol, e definisce a partire da quale livello la concentrazione di alcol nel sangue è da considerare qualificata (cpv. 6). Il Consiglio federale emana prescrizioni sugli esami preliminari, sulla procedura di analisi dell’alito e del sangue, sulla valutazione di siffatte analisi e sull’esame sanitario completivo della persona indiziata di inattitudine alla guida (cpv. 7, lett. b);

                                         che chiunque, per spossatezza, influsso dell’alcol, di medicamenti o di stupefacenti oppure per altri motivi è inabile alla guida, non può condurre un veicolo (art. 2 cpv. 1 ONC);

                                         che chiunque conduce un veicolo a motore in stato di ebrietà è punito con la multa. Una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria è inflitta quando è rilevata una concentrazione qualificata di alcol nel sangue (art. 91 cifra 1 LCStr);

                                         che, in base all’art. 1 dell’Ordinanza dell’Assemblea federale concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale, un conducente è considerato in ogni caso inabile alla guida per influsso alcolico (ebrietà) se presenta una concentrazione di alcol nel sangue dello 0.5 per mille o più oppure se ha nell’organismo una quantità di alcol che determina una tale concentrazione (cpv. 1). E’ considerata qualificata una concentrazione di alcol nel sangue dello 0.8 per mille o più (cpv. 2);

                                         che, come detto, la Sezione della circolazione rimprovera al multato, in applicazione delle precitate norme, di aver circolato alla guida di un veicolo a motore in stato di ebrietà con una concentrazione di alcol nel sangue da 0.50 a 0.79 g/kg;

                                         che il ricorrente si è opposto alla contravvenzione, sostenendo che la constatazione del suo stato di ebrietà non sarebbe avvenuta in modo certo da parte degli agenti di polizia. In effetti, egli sarebbe stato sottoposto a tre analisi dell’alito, le prime due, effettuate nell’intervallo di due minuti, avrebbero dato delle concentrazioni di alcol superiori al limite massimo consentito dello 0.5 per mille (0.50 per mille la prima e 0.54 per mille la seconda), mentre la terza, eseguita circa 20 minuti dopo la redazione del rapporto di constatazione per sospetta guida in stato di inattitudine, avrebbe dato un risultato dello 0.32 per mille (cfr. ricorso, pag. 2);

                                         che, dopo quest’ultima misurazione, peraltro nemmeno riportata nel citato rapporto di constatazione, gli agenti di polizia gli avrebbero permesso di ripartire alla guida del proprio veicolo. Egli ritiene pertanto di non essere stato trovato in uno stato di inattitudine alla guida, in quanto il risultato delle prime misurazioni sarebbe inveritiero, a differenza di quello della terza (cfr. ricorso, pag. 2)

                                         che l’insorgente sostiene quindi di dover profittare di tale incertezza, in applicazione del principio in dubio pro reo, malgrado abbia sottoscritto il rapporto di constatazione, peraltro senza nemmeno prenderne compiutamente atto (cfr. ricorso, pag. 3);

                                         che, giusta l’art. 138 cpv. 1 OAC, in vigore fino al 31 dicembre 2007, per accertare il consumo di alcol, la polizia può utilizzare apparecchi per l’analisi preliminare che danno indicazioni sullo stato di ebrietà. Se l’analisi preliminare del consumo di alcol fornisce un risultato positivo o la polizia ha rinunciato all’impiego di un apparecchio per l’analisi preliminare, è necessario eseguire un’analisi dell’alito (cpv. 5);

                                         che, secondo l’art. 139 OAC, in vigore fino al 31 dicembre 2007, l’analisi dell’alito si effettua almeno venti minuti dopo l’assunzione di bevande o dopo che la persona controllata si è sciacquata la bocca. Le analisi dell’alito vanno eseguite con apparecchi che: permettano di misure valori corrispondenti a un tasso alcolemico compreso almeno tra lo 0.20 e il 3.00 per mille (cpv. 2, lett. a), permettano di misurare valori corrispondenti a un tasso alcolemico tra lo 0.02 e l’1.00 per mille con una precisione al massimo dello 0.05 per mille (cpv. 2, lett. b), e convertano con un fattore di 2000 il tasso alcolico dell’alito (mg/l) nel tasso alcolemico (g/kg) (cpv. 2, lett. c). Per un’analisi sono necessarie due misurazioni. Se lo scarto tra le due misurazioni risulta superiore a un tasso alcolemico dello 0.10 per mille, è necessario effettuare due nuove misurazioni. Se anche da queste nuove misurazioni risulta uno scarto superiore allo 0.10 per mille, si applica l’art. 140 capoverso 1 lettera c (cpv. 3). L’inabilità alla guida della persona interessata è accertata se il valore più basso delle due misurazioni corrisponde a un tasso alcolemico pari o superiore allo 0.50 per mille, ma inferiore allo 0.80 per mille e la persona interessata riconosce questo valore (cpv. 4);

                                         che dal rapporto di costatazione per sospetta guida in stato di inattitudine risulta che l’insorgente è stato effettivamente sottoposto a due analisi dell’alito mediante apparecchio etilometro: la prima eseguita alle ore 05:45 ha dato un risultato di 0.50 grammi per mille, la seconda, eseguita alle 05:47, uno di 0.54 grammi per mille (cfr. rapporto, punto n. 7);

                                         che relativamente all’assunzione di alcool l’interessato ha dichiarato di aver ingerito prima dell’evento 2 birre da 3 dl alle ore 05:15 (cfr. rapporto, punto n. 5, nelle sue osservazioni del 5 maggio 2007 egli afferma per contro di aver bevuto 3 birre da 3 dl sull’arco di tutta la serata);

                                         che il ricorrente, dopo aver preso conoscenza delle conseguenze giuridiche, ha riconosciuto il risultato delle analisi, non richiedendo l’analisi del sangue (cfr. rapporto, pag. 2);

                                         che dalle contro-osservazioni del 26 maggio 2007 dell’agente denunciante si evince che alle ore 06:20, al termine della redazione del citato rapporto, il ricorrente è stato nuovamente sottoposto alla prova etanografica dell’alito, per verificarne l’attitudine alla guida, con un risultato di 0.32 grammi per mille, ciò che gli ha permesso di continuare il viaggio (cfr. rapporto di contro-osservazioni);

                                         che, come visto, l’insorgente ha accettato il risultato delle analisi dell’alito, ciò che comporta pure l’accertamento della propria inabilità alla guida ai sensi dell’art. 91 cpv. 1 prima frase LCStr (art. 149 cpv. 4 OAC);

                                         che, in tali circostanze, ci si può dunque legittimamente chiedere per quale motivo gli agenti di polizia abbiano deciso di sottoporre il denunciato ad un ulteriore controllo 33 minuti dopo;

                                         che, sia detto per inciso, l’affermazione secondo cui egli avrebbe firmato il rapporto senza neppure aver preso compiutamente atto del suo contenuto, non gli è di alcun giovamento. Al contrario, spettava a lui sincerarsi di quanto vi stava scritto prima di apporre la propria firma;

                                         che, nonostante ciò, tralasciando la questione a sapere se l’abrogato art. 149 cpv. 4 OAC (peraltro ripreso senza modifiche sostanziali dall’art. 11 cpv. 5 OCCS) abbia una sufficiente base legale, nel caso concreto ci si può legittimamente chiedere se al momento dei fatti il ricorrente fosse effettivamente in stato di inattitudine alla guida, ritenuto che la terza analisi dell’alito ha dato un risultato di ben 0.22 grammi per mille inferiore a quello della misurazione effettuata poco più di mezz’ora prima, allorq          uando il tasso di eliminazione oraria dell’alcolemia è compreso tra 0.10 e 0.20 grammi per mille (cfr. Istruzioni concernenti l’accertamento dell’inattitudine alla guida, emanate dall’USTRA il 1. dicembre 2004, pagg. 22-23);

                                         che secondo l’art. 32 cpv. 1 Cost. ognuno è presunto innocente fino a quando non è stato dimostrato il contrario;

                                         che in virtù del principio “in dubio pro reo”, ritenuto che in base a quanto qui sopra rilevato sussistono dubbi circa l’affidabilità delle prime due misurazioni del tasso alcolemico del ricorrente, quest’ultimo va pertanto prosciolto dall’accusa formulata nei suoi confronti;

                                         che visto l’esito del gravame, non si prelevano né tassa né spese di giustizia;

per questi motivi                 visti gli art. 31 cpv. 2, 55, 91 cifra 1 LCStr; 2 cpv. 1 ONC; 138 e seg. vOAC; 1 cpv. 1 dell’Ordinanza dell’Assemblea federale concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

                                 2.     Non si prelevano né tassa né spese di giustizia.

                                 3.     Intimazione a:

  , .

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

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