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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 03.09.2007 30.2007.176

3 septembre 2007·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,064 mots·~5 min·6

Résumé

circolare con il convoglio stradale sovraccarico

Texte intégral

Incarto n. 30.2007.176 12973/809

Bellinzona 3 settembre 2007  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 14 giugno 2007 presentato da

RI 1,

contro

la decisione 11 maggio 2007 n. 12973/809 emessa dalla CRTE 1

viste                                  le osservazioni 11 luglio 2007 presentate dalla CRTE 1;

                                         letti ed esaminati gli atti,

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La CRTE 1 con decisione 11 maggio 2007 ha inflitto a RI 1, una multa di fr. 2’000.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 40.-, per i seguenti motivi:

                                         "Ha circolato con il convoglio stradale TI __________ / TI __________ sovraccarico superando conseguentemente la pressione autorizzata sull’asse posteriore del veicolo trainante”.

                                         Fatti accertati il 1° marzo 2007 in territorio di Lugano.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 9 cpv. 1 e 2, 30 cpv. 2, 93 cifra 2 e 96 cifra 1 LCStr; 67 ONC.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo in sostanza una riduzione della multa che ritiene scorretta e sproporzionata.

                                 C.     La CRTE 1, nelle sue osservazioni 11 luglio 2007, propone di ridurre la multa a fr. 350.-, con tassa di giustizia di fr. 80.- e spese di fr. 30.-, in considerazione del fatto che il rapporto di contravvenzione steso dalla Polizia comunale di Lugano è errato.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     La CRTE 1 rimprovera al multato – in applicazione degli art. 9 cpv. 1 e 2, 30 cpv. 2, 93 cifra 2, 96 cifra 1 LCStr e 67 ONC – di avere “circolato con il convoglio stradale TI __________ / TI__________ sovraccarico superando conseguentemente la pressione autorizzata sull’asse posteriore del veicolo trainante”.

                                         Dal rapporto di contravvenzione 12 marzo 2007 della Polizia comunale di Lugano, si evince infatti un carico totale del veicolo __________ e rimorchio di 5100 kg, di cui 840 kg sul primo asse, rispettivamente 4250 kg sul secondo asse del veicolo trainante, in luogo dei 1670 kg autorizzati sulla carta grigia (con un sovraccarico del 154 %).

                                 3.     L’insorgente, dal canto suo, non contesta l’esistenza di un sovraccarico, ma ritiene tuttavia che la multa inflitta sia “scorretta e sproporzionata, pensando che corrisponde quasi alla metà del suo stipendio mensile”. Fa inoltre notare che gli agenti che hanno proceduto al suo fermo “dopo la pesa, hanno semplicemente richiesto lo scarico di 10 sacchi di cemento, del peso di 25 kg l’uno, lasciando poi ripartire il furgone, affermando che il carico poteva così andar bene”. Di conseguenza, conclude nel gravame, “una simile affermazione sta ad indicare che il sovraccarico ammontava a soli 250 kg”.

                                 4.     La CRTE 1, preso atto delle doglianze del ricorrente e dopo nuova attenta valutazione della fattispecie, ha potuto accertare, con l’ausilio di un esperto dell’ufficio tecnico, che il rapporto di contravvenzione 12 marzo 2007 era errato. Nelle osservazioni 11 luglio 2007 l’autorità ha rilevato che: “l’indicazione del ‘carico sul secondo asse: kg 4250 invece dei kg 1670 autorizzati’ non è corretta dato che l’asse posteriore del veicolo trainante è stato pesato assieme al rimorchio. L’unico dato sicuro emergente dal rapporto di contravvenzione e relativi allegati risulta essere un sovraccarico del convoglio stradale, dedotta la tolleranza (n.d.r.: del 3% per imprecisione della pesa; percentuale stabilita dalle istruzioni relative ai controlli del peso dei veicoli stradali da parte della polizia emanate dall’Ufficio federale delle strade, in vigore dal 1° gennaio 2005), di kg 435, pari al 9.6% del peso autorizzato”.

                                         In concreto, a fronte di un peso totale del convoglio stradale di 4515 kg (ossia 2515 kg del veicolo trainante + 2000 kg del rimorchio, consentiti dalle rispettive licenze di circolazione), il peso accertato dalla polizia in occasione del controllo avvenuto il 1° marzo 2007 era di 5100 kg – dato di cui non vi è motivo di dubitare – per un’eccedenza, dedotta la tolleranza di 3% di cui sopra (ossia 150 kg), di 435 kg (5100 kg - 150 kg – 4515 kg), che corrisponde in effetti al 9.6 % del peso totale consentito.

                                         Si noti che la circostanza per cui la polizia si sarebbe limitata a chiedere lo scarico di 10 sacchi di cemento di 25 kg l’uno, par 250 kg, si spiega anzitutto per motivi di sicurezza. Inoltre v’è da credere che, dopo una prima valutazione - che non poteva che essere sommaria -, l’autorità d’indagine abbia ritenuto, seppur a torto, che con l’alleggerimento del rimorchio la pressione sui vari assi del convoglio stradale si sarebbe riequilibrata. Tuttavia, la disposizione presa dalla polizia al momento del controllo non è determinante ai fini del presente giudizio, ritenuto che nell’ambito della procedura ordinaria, come in specie, la valutazione dei fatti attestati nel rapporto di contravvenzione e la decisione in merito è di esclusiva competenza della CRTE 1. L’argomentazione addotta dal ricorrente non risulta pertanto fondata.

                                 5.     Visto quanto precede, si giustifica accogliere il ricorso nella misura proposta dalla CRTE 1 in sede di osservazioni, con conseguente riduzione della multa a fr. 350.- e adeguamento degli oneri di primo grado. Tale importo risulta confacentemente proporzionato alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurato al grado di colpa e contenuto nei limiti concessi dalla legge.

                                         L’esito del gravame induce a rinunciare al prelievo di tasse e spese per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr).

per questi motivi                 visti gli 9 cpv. 1 e 2, 30 cpv. 2, 93 cifra 2 e 96 cifra 1 LCStr; 67 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 350.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 80.- e alle spese di fr. 30.-.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

                                 3.     Intimazione a:

RI 1, CRTE 1

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

                     Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTF).

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