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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 01.09.2008 30.2007.150

1 septembre 2008·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,189 mots·~6 min·2

Résumé

Cittadino straniero che lavora come cameriere sprovvisto di permesso

Texte intégral

Incarto n. 30.2007.150 07 268/308

Bellinzona 1 settembre 2008  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Sara Friedli in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 16 maggio 2007 presentato da

RI 1

contro

la decisione 4 maggio 2007 n. __________ emessa d CRTE 1

viste                                  le osservazioni 1o giugno 2007 presentate dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione;

                                         letti ed esaminati gli atti,

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La Sezione dei permessi e dell’immigrazione con decisione 4 maggio 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:

                                         "Ha lavorato in qualità di cameriere, dal __________ al __________, a favore del Bar Ristorante __________, Bellinzona, sprovvisto del permesso della Sezione dei permessi e dell’immigrazione che [gli] consentisse di svolgere detta attività”.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 e 29 cpv. 1 OLS; 45 RLalps-extra CE/AELS.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                 C.     La Sezione dei permessi e dell’immigrazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     Per l'art. 3 cpv. 3 LDDS lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò. È considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se esercitata a titolo gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS).

                                         Lo straniero necessita di un permesso per cambiare posto, professione e Cantone. Il permesso è rilasciato unicamente su preavviso dell’autorità cantonale preposta al mercato del lavoro (art. 29 cpv. 1 prima e seconda frase OLS, che istituisce un obbligo proprio della persona straniera).

                                         Le contravvenzioni alle disposizioni di polizia degli stranieri sono punite con la multa fino a fr. 2'000.- e nei casi di minima gravità si può prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS, ora abrogata; cfr. rinvio dell’art. 45 RLaLPS-extra CE/AELS.

                                 3.     La Sezione dei permessi e dell’immigrazione rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni – di aver lavorato in qualità di cameriere, dal __________ al __________, a favore del Bar Ristorante __________, , sprovvisto del permesso della Sezione dei permessi e dell’immigrazione che gli consentisse di svolgere detta attività, essendo egli al beneficio di un permesso “B” per occuparsi presso altro datore di lavoro.

                                 4.     Il ricorrente, dal canto suo, contesta l’infrazione ravvisata dall’autorità di prime cure, asserendo quanto segue:

                                         “Fino al __________ lavoravo presso la __________ SA-, la quale ha poi cessato la sua attività. Mi sono presentato presso i vostri uffici per comunicarvi che dal __________ ero stato assunto dal Ris. __________, che a quel momento non era ancora __________ Sagl. Mi avete risposto che potevo tranquillamente lavorare e che bastava lasciarvi il mio permesso di lavoro, cosa che ho fatto. Non ho più ricevuto alcuna vostra comunicazione e pertanto per me era a posto. Ho sempre regolarmente pagato i vari oneri sociali comprese le imposte alla fonte e se avessi voluto nascondere qualcosa non mi sarei presentato spontaneamente presso i vostri sportelli. Ritengo che una multa di questo genere sia un’ingiustizia nei miei confronti visto che ho agito sempre in buona fede” (cfr. ricorso 16 maggio 2007).

                                 5.     In concreto, il ricorrente, in qualità di cittadino di uno Stato terzo (Serbia e Montenegro) che non beneficia dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone concluso il 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e i suoi Stati membri (ALC, in vigore il 1° giugno 2002) e relativo protocollo (in vigore dal 1° aprile 2006), soggiace alla legislazione svizzera in materia di stranieri e alle relative ordinanze di esecuzione. In proposito, va detto che il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la Legge federale sugli stranieri (LStr). Con l’entrata in vigore della LStr è stata abrogata la Legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; e, tra le altre, l’Ordinanza federale che limita l’effettivo degli stranieri, OLS), fermo restando che alle domande presentate prima dell’entrata in vigore della presente legge permane applicabile il diritto previgente (art. 126 cpv. 1 LStr).

                                         Per quanto qui interessa, l’art. 38 cpv. 2 LStr sancisce che il titolare di un permesso di dimora ammesso in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa dipendente o indipendente può esercitare tale attività in tutta la Svizzera, ritenuto che non necessita di un’autorizzazione per cambiare impiego.

                                 6.     Dagli atti emerge che l’insorgente era in possesso di un permesso di dimora “B” valido fino al 27 dicembre 2006, per esercitare la professione di cameriere presso il Ristorante __________, ____________________,.

                                         Come visto in precedenza, secondo l’art. 29 cpv. 1 OLS egli necessitava di un nuovo permesso per cambiare impiego.

                                         Nel ricorso 16 maggio 2007, come pure in sede d’interrogatorio 14 giugno 2006, il ricorrente, una volta ricevuta la disdetta del precedente rapporto d’impiego, afferma di essersi rivolto senza indugio alla Cassa di disoccupazione per inoltrare richiesta d’indennità, come pure all’Ufficio regionale degli stranieri depositandovi il suo permesso. In seconda battuta avrebbe messo al corrente il signor __________ dell’Ufficio regionale degli stranieri che avrebbe iniziato a lavorare per il Ristorante __________ dal __________, ritirando nel contempo la domanda di disoccupazione. A suo dire, il signor __________ gli avrebbe indicato che poteva tranquillamente continuare a lavorare presso il nuovo ristorante e che bastava lasciargli il suo permesso di lavoro, ciò che ha fatto. In definitiva, fidatosi in buona fede delle indicazioni ottenute, seppur verbalmente, e non avendo ricevuto ulteriori comunicazioni, né dalle autorità, né dal suo datore di lavoro, egli ha dunque reputato di poter iniziare a lavorare presso il Ristorante __________.

                                         L’argomentazione sollevata dall’insorgente riguarda in altre parole la buona fede in campo amministrativo. In considerazione della precisione dell’esposto, con menzione del nominativo del funzionario, la stessa meritava senz’altro di essere approfondita dall’autorità di prima istanza, la quale è per contro rimasta silente.

                                         Tuttavia, la questione può rimanere aperta poiché, alla luce della nuova legge federale sugli stranieri, il ricorrente deve essere in ogni caso prosciolto in applicazione dell’art. 38 cpv. 2 LStr, siccome a lui più favorevole rispetto all’art. 29 cpv. 1 OLS, in virtù del noto principio della lex mitior : siccome titolare di un permesso “B” per esplicare un’attività lavorativa, egli non necessita di alcuna autorizzazione per cambiare impiego.

                                 7.     Così stando le cose, l’insorgente deve essere prosciolto dall’addebito mossogli e la decisione impugnata annullata. Visto l’esito del gravame non si prelevano né tasse né spese.

per questi motivi,                visti gli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 OLS; 38 cpv. 2 LStr; 45 RLalps-extra CE/AELS, 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

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