Incarto n. 30.2007.126 10993/803
Bellinzona 27 luglio 2007
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 3 maggio 2007 presentato da
RI 1
contro
la decisione 20 aprile 2007 n. __________ emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 10 maggio 2007 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti,
considerato in fatto ed in diritto
che con decisione 20 aprile 2007 la Sezione della circolazione ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.- per aver “posteggiato il veicolo TI __________ superando la durata di parcheggio autorizzata” il 10 gennaio 2007 a Locarno;
che il ricorrente non contesta l’infrazione, ma si oppone al pagamento di tasse e spese, sostenendo di non aver avuto la possibilità di pagare la multa in procedura disciplinare, perché non ha rinvenuto “nessun avviso sul veicolo né ricevuto comunicazioni in tal senso per corrispondenza”;
che l’autorità di prima istanza, preso atto delle argomentazioni ricorsali, propone di annullare la tassa di giudizio e le spese;
che in effetti nulla induce a ritenere che l’insorgente non avrebbe pagato la sanzione nei termini della procedura disciplinare – che non prevede spese – se ne avesse avuto conoscenza;
che il ricorso deve di conseguenza essere accolto;
per questi motivi visti gli 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 3 maggio 2007 di RI 1 è accolto e la decisione impugnata è modificata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 40.- senza tassa di giustizia e spese.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria: