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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 15.01.2007 30.2006.79

15 janvier 2007·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·744 mots·~4 min·2

Résumé

mancato impiego durante la guida di un dispositivo mani libere

Texte intégral

Incarto n. 30.2006.79 5651/606

Bellinzona 15 gennaio 2007  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 10 marzo 2006 presentato da

RI 1,

contro

la decisione 10 marzo 2006 n. 5651/606 emessa dalla CRTE 1

viste                                  le osservazioni 27 marzo 2006 presentate dalla CRTE 1;

                                         letti ed esaminati gli atti,

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La CRTE 1 con decisione 10 marzo 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per il seguente motivo:

                                         “Ha circolato con il veicolo TI __________ impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo ‘mani libere’ ”.

                                         Fatti accertati il 2 settembre 2005 in territorio di Losone.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                 C.     Con comunicazione 27 marzo 2006 la CRTE 1 dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     La CRTE 1 rimprovera al multato, come detto, di aver circolato con il veicolo targato TI __________ impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo ‘mani libere’; sempre stando all’autorità di primo grado “nei termini di legge non sono state presentate osservazioni”.

                                         Il 15 novembre 2005, per i fatti suddetti, la Polizia comunale di Losone ha avviato una procedura ordinaria nei confronti del ricorrente mediante intimazione di un rapporto di contravvenzione, assegnandogli un termine di 15 giorni per presentare le proprie osservazioni con l’avvertenza che, trascorso tale termine, la documentazione sarebbe stata trasmessa alla CRTE 1 (cfr. avvertenza di cui al citato rapporto).

                                 3.     Il ricorrente, nel suo gravame, negando l’addebito mossogli per i motivi già esposti in un precedente scritto del 12 settembre 2005 che faceva seguito all’intimazione del rapporto di contravvenzione, in cui precisava di non essere stato alla guida della vettura al momento dell’accertamento dei fatti, lamenta in sostanza di aver contestato l’infrazione - contrariamente a quanto indicato nella decisione impugnata - con il predetto scritto (allegato al ricorso; si noti per inciso che nel medesimo il ricorrente evocava la possibilità di aver prestato la propria vettura alla sorella, fornendone le generalità).

                                 4.     In concreto, come si evince dall’incarto della CRTE 1 acquisito d’ufficio agli atti, il rapporto di contravvenzione è stato trasmesso alla CRTE 1 il 7 febbraio 2006 senza la presa di posizione del ricorrente di cui al predetto scritto, pervenuto alla Polizia entro il termine quindicinale e del cui effettivo inoltro non vi è motivo di dubitare. In proposito si rileva che la Polizia comunale, invitata dall’autorità di prime cure a fornire precisazioni sui fatti, non si è invero pronunciata sulle osservazioni del ricorrente, senza quindi contestarne specificatamente l’esistenza (cfr. rapporto di contro-osservazioni 24 marzo 2006).

                                 5.     In definitiva, l’autorità di primo grado non ha dunque preso in considerazione il predetto scritto per l’emanazione della propria decisione, ritenuto che ne è entrata in possesso unicamente il 13 marzo 2006 (cfr. timbro d’entrata), contestualmente al gravame erroneamente inoltrato alla medesima autorità dal ricorrente e in seguito trasmesso per competenza a questa Pretura.

                                 6.     E' indubbio che la mancata trasmissione dello scritto in questione viola il diritto di essere sentito del ricorrente, nella misura in cui la CRTE 1 si è pronunciata senza tener conto delle giustificazioni da lui addotte.

                                         Tale violazione comporta unicamente l'annullabilità dell'avversata risoluzione: in altri termini, una decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto annullabile (cfr. DTF 116 Ia 455, 115 Ia 8).

                                 7.     Stando così le cose la decisione va annullata. Rimane ovviamente salva e riservata all'autorità dipartimentale la facoltà di riassumere un eventuale procedimento contravvenzionale.

                                         Il ricorso va pertanto accolto. Visto l'esito del gravame non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

per questi motivi                 visti gli art. 29 Cost, 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.

                                 2.     Non si prelevano né tasse, né spese per questo giudizio.

                                 3.     Intimazione a:

RI 1, CRTE 1

Il presidente:                                                                            La segretaria:

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