Incarto n. 30.2006.59 MU0004-IND
Bellinzona 30 ottobre 2006
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la vicecancelliera Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 27 gennaio 2006 presentato da
RI 1,
contro
la decisione 12 gennaio 2006 n. MU0004-ind emessa dall’Ufficio della manodopera estera, Bellinzona,
viste le osservazioni 27 marzo 2006 presentate dall’Ufficio della manodopera estera;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. Con decisione 12 gennaio 2006 l’Ufficio della manodopera estera ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 1’500.- oltre a una tassa di giustizia di fr. 100.- per “inosservanza all’obbligo di notifica” (cfr. intimazione di contravvenzione 17 novembre 2005, doc. 4)
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 2 cpv. 6 vODDS; 23 cpv. 6 LDDS; 4 lett. c RLaLPS-CE/AELS.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo l'annullamento e, in subordine, la riduzione della multa.
C. L’Ufficio della manodopera estera nelle sue osservazioni 27 marzo 2006 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2. Giusta l’art. 2 cpv. 6 vODDS, gli stranieri tenuti normalmente al termine di notificazione di tre mesi e che, nel corso di questi tre mesi, esercitano un’attività lucrativa che comporta la notificazione entro otto giorni sono tenuti a dichiarare il loro arrivo dal momento in cui la loro attività è durata più di otto giorni nel periodo di novanta giorni. Gli stranieri attivi nei settori dell’edilizia, ivi compresi il genio civile e i rami accessori dell’edilizia, sono tenuti in ogni caso a notificarsi al più tardi il giorno prima dell’inizio dei lavori, indipendentemente dalla durata dell’attività.
Secondo l’art. 4 lett. c del Regolamento della legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell’8 giugno 1998 concernente i cittadini CE-AELS e i cittadini di stati terzi beneficiari dell’accordo sulla libera circolazione delle persone (RLaLPS-CE/AELS), l’Ufficio della manodopera estera è competente per la procedura di notifica prevista per i lavoratori dipendenti distaccati, i prestatori di servizio indipendenti e i lavoratori dipendenti presso un datore di lavoro svizzero che esercitano un’attività lucrativa fino a 3 mesi o 90 giorni lavorativi per anno civile. Inoltre, detta autorità emette le contravvenzioni, giusta l’art. 23 cpv. 6 LDDS, relative alle infrazioni alle disposizioni di sua competenza previste dal regolamento (art. 39 RLaLPS-CE/AELS).
Le infrazioni alle disposizioni di polizia degli stranieri o ai provvedimenti delle autorità competenti, che non sono comprese nell’art. 23 cpv. 1 a 5 LDDS, sono punite con la multa fino a duemila franchi; nei casi di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS).
3. Nella fattispecie il ricorrente è stato sanzionato nella sua qualità di prestatore di servizio indipendente a seguito della situazione riscontrata nel corso del controllo effettuato l’11 novembre 2005, in entrata in Svizzera, presso il valico doganale di Chiasso Autostrada.
Dal rapporto di segnalazione allestito dal Corpo delle guardie di confine IV (doc. 1) sulla base delle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente, risulta che egli ha svolto un’attività presso il signor __________ a __________ senza la relativa notifica. In particolare, si evince che egli ha lavorato 4 giorni sull’arco delle due settimane precedenti il controllo e che - sempre stando alle sue dichiarazioni - l’attività sarebbe continuata per uno o due giorni.
Durante il controllo è pure stato steso un rapporto di segnalazione nei confronti di __________, il quale si stava recando nell’abitazione del signor __________ unitamente al ricorrente per eseguire in collaborazione con quest’ultimo l’attività per la quale si rimprovera loro la mancata notifica.
4. Il ricorrente - in un gravame perfettamente identico a quello inoltrato dal collega artigiano __________ (cfr. incarto n. 30.2006.58) – riconosce di aver commesso, seppur involontariamente, l’infrazione ascrittagli.
Egli sostiene che la mancata notificazione delle opere da eseguirsi nell’abitazione del committente è stata determinata dalle rassicurazioni che l’Ufficio della manodopera estera avrebbe fornito al committente, secondo cui non era necessaria alcuna comunicazione (ricorso punto 2); egli si appella quindi implicitamente al principio della buona fede vigente in campo amministrativo, il quale garantisce al cittadino il diritto di pretendere da quell’autorità che attraverso suoi specifici e determinati atteggiamenti giuridici ha fatto sorgere in questi altrettanto specifiche e determinate aspettative, il rispetto delle stesse.
Inoltre, si giustifica invocando la sua buona fede (soggettiva), a suo dire, “avallata dall’esiguità del tipo di intervento da [lui] compiuto in quella sede (applicazione di non più di una ventina di piastrelle, misura cm 10 x 30 cm, di contorno ad un serramento), in forza del quale [riteneva] più che plausibile la non necessità di notificare l’esecuzione ed il tipo di attività da eseguirsi” (ricorso punto 3), della durata di una mezza giornata (ricorso punto 4).
Egli sostiene infine che l’entità della sanzione è tale da incidere pesantemente sulle sue disponibilità economiche; la multa sarebbe in ogni caso eccessiva per rapporto alla rimunerazione conseguita, a suo dire, pari a non più di 200 euro (ricorso punto 4; rimunerazione della quale però ben si guarda dal produrre la relativa ricevuta).
5. Orbene, le giustificazioni addotte dal ricorrente non sono liberatorie e quindi tali da esimerlo dalle proprie responsabilità.
Per quanto attiene alle asserte rassicurazioni ottenute dal committente e non dal ricorrente - e comunque non suffragate da alcun elemento probatorio - si rileva che egli cade in contraddizione, in quanto nel gravame afferma che le stesse sarebbero state rilasciate dall’Ufficio della manodopera estera, mentre nelle osservazioni 1° dicembre 2005 egli menziona il Comune di pertinenza, ciò che fa sorgere il dubbio che la richiesta si riferisse ad altra autorizzazione (es. licenza edilizia). In proposito, l’Ufficio della manodopera estera ha comunque rilevato che se fossero state chieste informazioni in merito alle prestazioni di servizio, non ci sarebbero stati problemi nel fornire precise indicazioni sulla procedura di notifica (cfr. osservazioni 27 marzo 2006, punto 3).
È interessante rilevare, a conferma delle considerazioni espresse dall’Ufficio della manodopera estera e quindi dell’inattendibilità dell’assunto del ricorrente, che egli nelle osservazioni 1° dicembre 2005 precisa per l’appunto che la “gent.ma Sig.ra __________” (che come noto a questo giudice lavora presso detta autorità) avrebbe fornito ad alcuni suoi colleghi “le indicazioni utili per poter effettuare la notifica via internet”. Se si fosse messo in contatto pure lui, o il committente in sua vece, avrebbe certamente ricevuto le stesse informazioni.
Al di là della contraddizione e pur volendo ammettere che il ricorrente abbia ottenuto indicazioni inesatte da parte dell’autorità competente - il principio della buona fede in materia amministrativa non trova applicazione laddove l’amministrato, come nel caso di specie, avrebbe potuto senz’altro riconoscere gli errori facendo uso della debita diligenza da lui pretesa e richiesta secondo l’ordinario andamento delle cose e l’esperienza generale della vita, come pure in virtù delle proprie personali conoscenze e capacità.
In concreto, il ricorrente non poteva ragionevolmente ignorare che una simile attività fosse soggetta a obblighi e a termini precisi di notifica, sul tenore dei quali egli poteva e doveva informarsi personalmente presso l’autorità competente prima dell’inizio dei lavori, bastando una semplice telefonata.
Più in generale, il ricorrente non può avvalersi della sua buona fede, in quanto le contravvenzioni alle norme in materia di diritto degli stranieri sono punibili anche qualora siano dovute a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP). In altri termini, constatata la negligente omissione in punto al proprio dovere di notificazione, si manifesta nella sua piena portata la nota massima dottrinale e giurisprudenziale secondo cui nessuno può invocare la propria buona fede quando questa sia incompatibile con l’attenzione che le circostanze permettevano di esigere (A. Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, n.178, pag. 93). In ogni caso – come rettamente osservato dal ricorrente nel proprio gravame (punto 3) – l’ignoranza della legge non è ammessa (DFT 124 V 215, consid. 2b/aa e la giurisprudenza ivi citata). Le argomentazioni ricorsuali non possono quindi trovare accoglimento.
6. Va inoltre precisato che la circostanza evocata dal ricorrente nel gravame secondo cui l’attività svolta sarebbe durata una mezza giornata (punto 4), è ininfluente, poiché l’obbligo di notifica, trattandosi di attività afferente ai rami accessori dell’edilizia (ciò che il ricorrente non contesta), sussiste, come detto, già a partire dal primo giorno dell’attività, indipendentemente dalla sua durata.
In merito alla durata dell’attività eseguita - ancorché tale aspetto concerne la fissazione dell’ammontare della multa - si osserva che l’affermazione contenuta nel gravame contrasta invero con le dichiarazioni fornite dal ricorrente in occasione del controllo 11 novembre 2005 (cfr. rapporto Corpo delle Guardie di confine IV, della cui veridicità e fedefacenza non vi è peraltro motivo di dubitare) ed è pure sconfessata dalle osservazioni 1° dicembre 2005 da lui inoltrate all’Ufficio della manodopera estera.
Nel predetto scritto egli precisava che il lavoro eseguito in collaborazione con il sig. __________ consisteva nella “sistemazione delle piastrelle del rivestimento del locale cucina dell’appartamento del sig. __________” - ciò che spiega la durata da lui dichiarata al momento del controllo doganale - mentre nel gravame pretende che si sarebbe trattato di un “intervento del tutto residuale e marginale, limitato all’applicazione di non più di venti piastrelle intorno al profilo di un serramento” (ricorso punto 1 e 3). A non averne dubbio, la tesi avanzata per la prima volta nel gravame - dopo aver preso atto dell’importo della multa - non è credibile e denota invero nel comportamento processuale del ricorrente una certa malafede.
7. Per quanto attiene all’ammontare della multa, occorre esaminare se la decisione impugnata sia ossequiosa dei principi della proporzionalità e della legalità, ritenuto che la commisurazione della multa dipende da criteri oggettivi e proporzionati alla gravità dell’infrazione.
In casu, come rettamente osservato dall’autorità di prime cure, è pacifico che la mancata notifica è un fatto grave che impedisce alle autorità preposte ai controlli di verificare il rispetto delle condizioni lavorative e, indirettamente, ostacola l’osservazione del mercato del lavoro da parte della Commissione tripartita in materia di libera circolazione delle persone, non essendo più possibile stabilire la presenza esatta, sul territorio elvetico, di lavoratori provenienti dall’UE.
Non va poi disatteso che l’attività è durata più giorni (almeno 4) nell’arco di due settimane in cui il ricorrente ha tranquillamente varcato i confini per eseguire le proprie prestazioni (non può infatti essere ritenuta credibile - per i motivi esposti al considerando precedente - la tesi della mezza giornata di lavoro).
D’altro canto però, egli ha contravvenuto all’obbligo di notifica in buona fede (ancorché non liberatoria) e non risulta essere recidivo. Inoltre, sostiene che la multa incide pesantemente sulle sue disponibilità economiche (ancorché tale circostanza non sia chiaramente documentata).
Di conseguenza, tenuto conto di tutte le circostanze del caso specifico e ritenuto pure l’importo massimo della sanzione di cui all’art. 23 cpv. 6 LDDS, questo giudice ritiene che una multa di fr. 1'000.- si rivela confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e ossequiosa del principio di proporzionalità.
Il ricorso deve quindi essere accolto parzialmente e la decisione impugnata riformata nel senso che al ricorrente viene comminata una multa di fr. 1'000.-, lasciando invariati gli oneri di primo grado.
L’esito del gravame induce a prelevare una tassa di giustizia proporzionale al grado di soccombenza (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 2 cpv. 6 vODDS; 23 cpv. 6 LDDS; 4 lett. c RLaLPS-CE/AELS; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 1’000.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.-.
2. La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- dell’odierno giudizio, già anticipate dal ricorrente, sono a suo carico.
2.1. Al ricorrente, previa indicazione di un conto bancario, viene retrocesso l’importo di fr. 193.- a titolo di maggior anticipo.
3. Intimazione a:
RI 1, Ufficio della manodopera estera, Bellinzona,
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).