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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 11.09.2006 30.2006.48

11 septembre 2006·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,387 mots·~7 min·2

Résumé

Non osservare il segnale 'Divieto di circolazione per gli autoveicoli'

Texte intégral

Incarto n. 30.2006.48 2862/602

Bellinzona 11 settembre 2006  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Ivone Ribeiro Lopes in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 13 febbraio 2006 presentato da

RI 1

contro

la decisione 27 gennaio 2006 n. 2862/602 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni 28 febbraio 2006 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La Sezione della circolazione con decisione 27 gennaio 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per il seguente motivo:

                                         “Alla guida del veicolo TI __________ non osservava il segnale ‘Divieto di circolazione per gli autoveicoli’ ”.

                                         Fatti accertati il __________ in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 19 cpv. 1 lett. a OSStr.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                 C.     La Sezione della circolazione, nelle osservazioni 28 febbraio 2006, dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     Giusta l’art. 27 cpv. 1 LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia (prima frase). L’art. 19 cpv. 1 lett. a OSStr precisa poi che il segnale “Divieto di circolazione per gli autoveicoli” (2.03) vieta il passaggio ai veicoli a motore a ruote disposte simmetricamente compresi i motoveicoli con carrozzino laterale.

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

                                         Per l’inosservanza di un segnale di prescrizione “Divieto di circolazione per gli autoveicoli”, l’elenco allegato all’ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.- (infrazione n. 304.3).

                                 3.     La Sezione della circolazione ha multato il ricorrente – in applicazione delle predette norme – per non aver osservato il segnale “Divieto di circolazione per gli autoveicoli”.

                                 4.     Il ricorrente, dal canto suo, non contesta di aver transitato nonostante il vigente divieto, ma si giustifica asserendo che: “mi sono recato dalla Sig.ra __________, abitante nella strada con “Divieto di circolazione per gli autoveicoli”, ed in seguito mi sono fermato nel luogo dove mi è stata intimata la multa” (cfr. ricorso 13 febbraio 2006).

                                         Nelle osservazioni 28 novembre 2005, egli specificava che: “Il mattino del __________ stavo recandomi in visita da una nostra amica, la signora __________ che abita in quella zona. Non avendola trovata, ho colto l’occasione di trovarmi in una zona interessante dal punto di vista micologico, ho parcheggiato l’auto su un sedime privato e mi sono inoltrato nel bosco per espletare, quale membro VAPKO, un lavoro di volontariato (raccolta di funghi) patrocinato dal Laboratorio cantonale e sotto l’egida dell’Ufficio della natura e del paesaggio”. A comprova di ciò, allegava copia dell’autorizzazione a raccogliere funghi rilasciata il __________ dal predetto Ufficio; inoltre, con il ricorso 13 febbraio 2006 produceva un’ “attestazione” di pari data sottoscritta dalla signora __________.

                                 5.     In sostanza, egli si avvale delle eccezioni al divieto di circolazione previste dall’art. 17 cpv. 3 OSStr (contraddistinte dall’iscrizione “servizio a domicilio permesso” su una tavola complementare posta sotto al segnale di divieto) a favore dei cosiddetti “confinanti indiretti”, ossia che consentono il passaggio dei veicoli delle persone che si recano in visita ai confinanti o per eseguire lavori sui fondi vicini (cfr. osservazioni 28 novembre 2005).

                                         Considerato che su quel tratto di strada il servizio a domicilio è autorizzato dall’apposita tavola complementare (circostanza non contestata dall’agente denunciante), egli ritiene che poteva transitare malgrado il vigente divieto, poiché, a suo dire, si sarebbe recato dalla signora __________ per renderle visita. Data l’assenza di quest’ultima, egli si è quindi fermato nel luogo dove gli è stata intimata la multa per eseguire un lavoro di volontariato debitamente autorizzato dal Cantone.

                                         Orbene, nessuna delle giustificazioni addotte dal ricorrente è liberatoria.

                                         Quanto all’asserta visita alla conoscente, tenuto conto che, per sua stessa ammissione, ella non era in casa, lo scopo per il quale era semmai autorizzato a circolare su quel tratto di strada era venuto meno. Di conseguenza, era tenuto ad abbandonare immediatamente la strada oggetto di divieto.

                                         Ci si può invero chiedere se egli si sia realmente recato dalla signora __________, la dichiarazione scritta di quest’ultima essendo silente sull’episodio specifico e comunque in contraddizione con quanto asserito dal ricorrente medesimo.

                                         Per giustificare il fatto che il di lui veicolo non era stazionato presso il suo domicilio, bensì a circa 1 km di distanza (come si evince dal rapporto di contro-osservazioni 12 novembre (recte: dicembre) 2005 dell’agente denunciante, circostanza non contestata dall’insorgente), la conoscente ha specificato che “specialmente nelle belle giornate [i coniugi __________] lasciano l’automobile in basso e si recano al mio domicilio a piedi”. Sennonché, il multato non ha mai preteso di aver raggiunto l’abitazione della donna a piedi, ma ha sottolineato di aver parcheggiato nel luogo dove gli è stata intimata la multa solamente in seguito, poiché non l’aveva trovata, percorrendo quindi la tratta in auto. Tale incongruenza dà invero adito a qualche dubbio circa l’attendibilità della dichiarazione prodotta.

                                         Appare comunque strano che il ricorrente, pur avendo colloquiato telefonicamente con l’agente in due occasioni (cfr. osservazioni 26 dicembre 2005), non abbia mai accennato all’asserta visita.

                                 6.     Per contro, volendo ammettere che egli si sia recato sul luogo dell’infrazione unicamente per raccogliere funghi (ciò che appare più probabile), non può in ogni caso prevalersi dell’eccezione di aver eseguito un lavoro consentito dall’art. 17 cpv. 3 OSStr.

                                         In effetti, la nozione di “lavori sui fondi vicini” a norma dell’art.17 cpv. 3 OSStr deve essere interpretata in modo restrittivo: i lavori devono essere in rapporto diretto con il fondo, legati a un luogo determinato e impossibili da svolgere altrove (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, commentare, 3e éd., n. 2.2. ad art. 17 OSR).

                                         Nel caso concreto, emerge anzitutto dalle affermazioni del ricorrente che non si è recato espressamente in detto luogo per effettuare il lavoro in rassegna, bensì per rendere visita alla signora __________, senza tuttavia trovarla. È quindi solo in un secondo tempo che ha deciso di approfittare dell’occasione di trovarsi in una zona “interessante dal punto di vista micologico” per raccogliere funghi, circolando nuovamente con il proprio veicolo fino al punto in cui ha ricevuto la multa nonostante il divieto; questo nuovo spostamento ha modificato lo scopo per il quale la strada veniva utilizzata, rendendolo illecito.

                                         È inoltre pacifico che, in assenza di qualsivoglia indicazione in senso contrario, l’attività espletata dal ricorrente poteva essere svolta altrove. Le condizioni dell’art. 17 cpv. 3 OSStr non risultano pertanto adempiute. In altri termini, neppure il lavoro di volontariato lo autorizzava a lasciare la sua vettura sul tratto di strada delimitato dal divieto, ritenuto che nelle vie il cui accesso è riservato ai soli confinanti (diretti o indiretti) solo questi ultimi sono autorizzati a parcheggiare (cfr. Bussy/Rusconi, ibidem).

                                 7.     In conclusione, il ricorrente non può prevalersi delle eccezioni previste per i confinanti indiretti e neppure evoca ulteriori circostanze che consentano di scostarsi dalla decisione impugnata.

                                         La multa inflitta corrisponde, peraltro, a quanto previsto per questa infrazione dall’allegato all’Ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031, numero 304.3).

                                         Ciò posto, il ricorso - infondato - deve essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 19 cpv. 1 lett. a OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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