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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 20.08.2007 30.2006.337

20 août 2007·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,041 mots·~5 min·5

Résumé

Posteggiare su un fondo privato debitamente segnalato

Texte intégral

Incarto n. 30.2006.337 28983/690

Bellinzona 20 agosto 2007  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Laura Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 5 dicembre 2006 presentato da

RI 1

contro

la decisione 24 novembre 2006 n. __________ emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni 13 dicembre 2006 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La Sezione della circolazione con decisione 24 novembre 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 50.-, oltre a tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:

                                         “Ha illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________ di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace”.

                                         Fatti accertati il 25 ottobre 2006 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                 C.     La Sezione della circolazione con osservazioni 13 dicembre 2006 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     Secondo l’art. 375bis CPC, l’avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l’uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta un’istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l’immobile (cpv. 1), il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l’istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa di fr. 20.- a fr. 500.- (cpv. 2 prima frase).

                                         In caso di violazione del divieto affisso in loco l’avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all’autorità competente (art. 375 ter cpv. 2 CPC).

                                 3.     La Sezione della circolazione rimprovera alla multata – in applicazione delle norme appena citate – di aver illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace, e meglio il giorno 25 ottobre 2006 alle ore 10.30.

                                         La decisione impugnata si basa sul rapporto di denuncia datato 26 ottobre 2006 presentato dalla __________ AG, proprietaria del fondo in questione, rappresentata dal signor __________, e corredato dalla documentazione fotografica attestante la presenza del veicolo della multata sull’area riservata ai clienti del centro commerciale, caratterizzata dalla tipica pavimentazione in sagomati.

                                 4.     La ricorrente non contesta di aver parcheggiato sul fondo in questione, ma si limita a giustificare il proprio agire, asserendo, in particolare, che durante le pause lavorative, rispettivamente fuori dai turni di lavoro, approfitta della presenza di negozi per i propri acquisti personali, per cui necessita della vettura nelle vicinanze al fine di depositarvi la merce. In sostanza fa valere che, oltre a essere dipendente del centro commerciale, è anche cliente del medesimo e si ritiene quindi autorizzata a usufruire dei posteggi riservati alla clientela.

                                 5.     Nelle osservazioni 10 novembre 2006 il denunciante fa riferimento a “delle disposizioni che sono valide per tutto il personale del centro e che vanno dunque rispettate”. Malgrado non sia dato sapere con esattezza quali siano queste disposizioni, si può desumere dalle osservazioni dell’insorgente al rapporto di denuncia che i dipendenti del centro commerciale non sono autorizzati a far uso dei posteggi riservati alla clientela. La medesima ammette infatti che “siamo fortunati anche perché ci sono stati messi a disposizione dei parcheggi (su un terreno sterrato soprannominato “palude”) più o meno a sufficienza per tutti” (cfr. osservazioni 7 novembre 2006, pag. 2).

                                         Appare quindi chiara la volontà dei proprietari di interdire l’utilizzo ai dipendenti dei posteggi a beneficio dei clienti del centro commerciale. A tal proposito è necessario sottolineare come l’argomentazione secondo cui l’insorgente, utilizzando il tempo libero per effettuare i propri acquisti personali (trattasi, tra l’altro, principalmente di prodotti alimentari o altri articoli non pesanti), deve essere considerata quale cliente del centro commerciale, sia infondata. Si tratta infatti di un’attività accessoria – e come ammesso dalla stessa, svolta in loco per comodità e convenienza – rispetto a quella per cui la ricorrente si reca presso il centro commerciale, con la conseguenza che non le permette di rientrare nella cerchia di persone autorizzate a far uso dei posteggi oggetto della fattispecie. Si noti dipoi che nel gravame essa si lamenta di dover pagare una multa semplicemente “per essere andata a lavorare”, senza accennare al fatto di aver effettuato acquisti. Ma anche qualora fosse stato il caso, la facoltà di usufruire dei parcheggi riservati alla clientela è valida unicamente per il lasso di tempo in cui l’insorgente effettua i propri acquisti. Lasciando il proprio veicolo in tali spazi anche durante l’attività lavorativa, la ricorrente - come, del resto, le altre colleghe multate per lo stesso motivo va oltre quanto consentito, commettendo l’infrazione ascrittale dall’autorità di prime cure.

                                         Per il resto, l’insorgente non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice di scostarsi dalla decisione impugnata.

                                 6.     La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli art. 375bis e 375 ter CPC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale di Losanna (art. 113 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

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