Incarto n. 30.2006.318 06 29
Bellinzona 23 ottobre 2007
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 20 novembre 2006 presentato da
RI 1,
contro
la decisione 10 novembre 2006 n. 06 914/801 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 13 dicembre 2006 presentate dalla CRTE 1, __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 10 novembre 2006 ha inflitto a RI 1 - nella sua qualità di responsabile (consulente del personale e organo formale) della __________ SA, datrice di lavoro del dipendente __________ – una multa di fr. 50.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:
"Ha impiegato in qualità di muratore, dal 29.03.2005 al 18.04.2005, il cittadino comunitario __________, __________, sprovvisto del permesso della CRTE 1 che gli consentisse di svolgere detta attività” (con riferimento all’intimazione di rapporto di contravvenzione 10 gennaio 2006).
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 e 10 cpv. 1 OLS; 38 RLaLPS - CE/AELS .
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2. Giusta l’art. 3 cpv. 3 LDDS, lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò. È considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS).
Per l’art. 10 cpv. 1 OLS il datore di lavoro non deve lasciar assumere un impiego a uno straniero senza essersi preventivamente assicurato, consultando il libretto per stranieri oppure informandosi presso l’autorità di polizia degli stranieri, che il lavoratore è autorizzato ad assumere questo impiego (obbligo di scrupolosità).
Le infrazioni alle disposizioni di polizia degli stranieri o ai provvedimenti delle autorità competenti sono punite con la multa fino a fr. 2'000.-; nei casi di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS; cfr. rinvio dell’art. 38 RLaLPS - CE/AELS). Tali reati sono punibili anche qualora siano dovuti a negligenza (art. 333 cpv. 7 CP).
3. La CRTE 1 rimprovera al multato, in applicazione delle predette norme, di aver impiegato in qualità di muratore, dal 29 marzo al 18 aprile 2005 - data della richiesta di modifica del permesso stante il cambiamento del datore di lavoro - il cittadino comunitario __________, sprovvisto del permesso della CRTE 1 che gli consentisse di svolgere detta attività.
4. Il ricorrente, dal canto suo, non nega di per sé la fattispecie ascrittagli, ma si giustifica asserendo che “il signor __________ nel momento in cui fu impiegato in qualità di muratore, era già in possesso di un regolare permesso di lavoro “G” con scadenza 4 maggio 2009, come da copie già allegatevi nello scritto a suo tempo [inoltrato]”, con riferimento alle osservazioni 11 gennaio 2006 al rapporto di contravvenzione.
5. La giustificazione addotta non è tuttavia liberatoria.
In effetti, anche dopo l’entrata in vigore, il 1° giugno 2007, della libera circolazione totale delle persone, rimane applicabile, per attività lavorative soggette a permesso, l’obbligo di notifica nel senso degli art. 2 e 3 LDDS e1e2 ODDS, applicabile per analogia ai frontalieri (art. 9 cpv. 4 ultima frase OLCP), il quale ha come corollario l’obbligo di controllo (scrupolosità) del datore di lavoro (cfr. Circolare 7 marzo 2007 dell’Ufficio federale della migrazione).
Nella fattispecie concreta, è pacifico che il signor __________ fosse al beneficio di un permesso G-CE/AELS a far tempo dal 5 maggio 2004, della durata di cinque anni. Tuttavia, nella misura in cui egli ha cambiato il proprio datore di lavoro, aveva l’obbligo di notificare personalmente tale cambiamento (art. 9 cpv. 3 OLCP), riservato l’obbligo di controllo del datore di lavoro, che nel caso concreto non ha effettuato alcuna verifica per sincerarsi della situazione del dipendente dal punto di vista delle prescrizioni vigenti in materia di polizia degli stranieri, violando in tal modo il suo obbligo di scrupolosità. Tale violazione poteva facilmente essere evitata dall’insorgente, il quale beneficiava di tutti i mezzi per effettuare le necessarie preventive verifiche, considerata la sua formazione professionale di consulente del personale di un’agenzia di collocamento.
In definitiva, il ricorrente non evoca circostanze, né propone ulteriori argomentazioni che consentano di scostarsi dal querelato giudizio e di esimerlo da qualsivoglia sanzione. D’altronde, come detto, le contravvenzioni alle norme di polizia egli stranieri sono punibili anche qualora, come nel caso concreto, siano dovute a negligenza (art. 333 cpv. 7 CP).
6. In siffatte evenienze è indubbio che il ricorrente è incorso in un’infrazione alle prescrizioni del diritto in materia di stranieri a norma dell’art. 23 cpv. 6 LDDS punibile con la multa fino a fr. 2'000.-.
La sanzione inflitta – già di per sé molto contenuta - è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso - infondato - va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 e 10 cpv. 1 OLS; 38 RLaLPS - CE/AELS; 1 segg. LPContr
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.
3. Intimazione a:
RI 1, CRTE 1,
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTG).