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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 20.08.2007 30.2006.291

20 août 2007·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,698 mots·~8 min·7

Résumé

Motoveicolo che sorpassa ripetutamente delle autovetture che sono a loro volta in fase di sorpasso

Texte intégral

Incarto n. 30.2006.291 25359/606

Bellinzona 20 agosto 2007  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Laura Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 26 ottobre 2006 presentato da

RI 1 difeso da: DI 1

contro

la decisione 13 ottobre 2006 n. __________ emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni 14 novembre 2006 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La Sezione della circolazione con decisione 13 ottobre 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 250.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:

                                         “Alla guida del motoveicolo TI __________ eseguiva ripetute manovre di sorpasso di autoveicoli già in fase di sorpasso”.

                                         Fatti accertati il 16 settembre 2006 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 11 cpv. 2 ONC.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento.

                                 C.     Con comunicazione 14 novembre 2006 la Sezione della circolazione nelle osservazioni si astiene dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.

                                 2.     Giusta l’art. 106 cpv. 1 LCStr il Consiglio federale emana le necessarie prescrizioni esecutive della LCStr e designa le autorità federali competenti per eseguirla (prima frase). In tal senso, l’art. 11 cpv. 2 ONC stabilisce che il conducente non deve sorpassare un veicolo che ne sorpassa un altro, salvo che i due veicoli sorpassati non siano ciascuno più largo di un metro e la carreggiata sia larga e con buona visibilità (lett. a), rispettivamente circoli su una strada i cui sensi di circolazione siano separati e vi siano almeno tre corsie nello stesso senso (lett. b).

                                         Il Consiglio federale può comminare la multa alle persone che violano le sue prescrizioni d’esecuzione alla LCStr (art. 103 cpv. 1 LCStr).

                                 3.     La Sezione della circolazione – in applicazione delle predette disposizioni – ha rimproverato al multato di aver eseguito ripetute manovre di sorpasso di autoveicoli già in fase di sorpasso.

                                         L’infrazione è stata accertata da un agente della polizia cantonale che si apprestava a prendere servizio a __________ e che si trovava a circolare sul tratto di autostrada tra __________ e __________ al momento dei fatti. Quest’ultimo, nel suo rapporto di contro-osservazioni 11 novembre 2006 ha così descritto i fatti:

                                         “In data 16.09.2006, verso le ore 11.05, mi trovavo a circolare alla guida del mio veicolo privato, sull’autostrada A2, direzione nord, in territorio di __________ (inizio turno di servizio alle 1145 a __________). A ca. 300 m dal portale nord della galleria autostradale __________”, dopo aver esposto l’indicatore di direzione sinistro, mi spostavo sulla corsia di sorpasso e mi “accodavo” a distanza di sicurezza ad altri veicoli già in fase di sorpasso. Poco oltre il portale nord del manufatto, a mezzo di specchietti retrovisori, notavo il sopraggiungere da tergo di un motoveicolo il quale si “accodava” alla mia vettura (ca. 5-6 metri) sul lato sinistro della corsia. Alcuni istanti dopo, il motoveicolo eseguiva il sorpasso, prima del mio veicolo e in seguito degli altri due circolanti davanti a me, passando tra le nostre rispettive fiancate sinistre e la linea di margine sinistra della corsia di sorpasso”.

                                 4.     Il ricorrente, dal canto suo, contesta l’infrazione ascrittagli dall’autorità di prime cure negando di aver sorpassato veicoli che si trovavano in fase di sorpasso. Nel gravame si legge in particolare che:

                                         “A. (…) Giunto in zona __________ ha scorto un veicolo di colore scuro verde o blu, forse una Seat o una Rover di piccola cilindrata, che circolava sulla corsia di sorpasso, benché sulla normale corsia di marcia non fosse presente alcun veicolo. Raggiunto il veicolo che circolava ad una velocità attorno ai 90-100 km/h, dove è permessa la velocità di 120 km/h, il ricorrente è rimasto accodato a questo veicolo fino al momento in cui il suo conducente si è accorto di essere in manifesta violazione dell’art. 34 LCS ed è rientrato sulla normale corsia di marcia. Vista libera la corsia di sorpasso, il signor RI 1 ha proceduto al sorpasso regolare di questo veicolo, rientrando al termine del sorpasso sulla corsia di marcia e proseguendo in questo modo, per un buon tratto, dato che la via era libera da veicoli.

                                         B. Risulta quindi essere completamente errato quanto il segnalante ha scritto nel suo rapporto. Il signor RI 1 ha superato unicamente questo veicolo che occupava senza alcun valido motivo la corsia di sorpasso e che circolava per altro a velocità contenuta, creando così una situazione di pericolo per gli altri utenti della strada.

                                         C. Non ci vuole molto a capire che questo conducente deve essere l’agente che ha stilato il fantasioso rapporto nei confronti del qui ricorrente, ma i fatti non si sono svolti come preteso dal denunciante. Se il denunciante intende che il signor RI 1 ha superato diversi veicoli dopo il termine del limite di velocità fissato lungo il tratto del cantiere di __________, allora diremo subito che ciò è realmente accaduto, ma non nei termini pretesi dal denunciante, il quale tra l’altro non era ancora stato sorpassato, dato che circolava lui stesso sulla corsia di sorpasso e quindi ha potuto veder solo tramite lo specchietto retrovisore le manovre di sorpasso del signor RI 1. Dopo il termine del cantiere, dove la velocità consentita ritornava ad essere quella permessa in autostrada, il ricorrente ha sorpassato regolarmente due vetture che, dopo avere terminato a loro volta di effettuare il loro sorpasso, sono rientrate sulla normale corsia di marcia” (…) (cfr. ricorso pag. 2 e 3).

                                 5.     Preliminarmente è d’uopo osservare come in presenza di versioni contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione dei fatti, ritenuto che la costatazioni di un agente di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La valutazione tiene inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato.

                                         Nell’evenienza concreta, non vi è motivo di dubitare della versione fornita dall’agente, il quale sostiene di essere stato sorpassato dal ricorrente mentre già si trovava a circolare sulla corsia adibita a tale scopo ed era preceduto da altre vetture.

                                         Tale constatazione non può essere frutto della sua fantasia o di un errore, il quale avrebbe potuto riguardare il rilevamento, in corsa, del numero della targa – comunque non contestato dal ricorrente – ma non già una circostanza del genere. Tale considerazione non può mutare per il solo fatto che l’agente non abbia proceduto direttamente o attraverso la collaborazione di altri agenti al fermo del motoveicolo, bastando la successiva intimazione scritta della contravvenzione. Si osserva peraltro che egli, come detto al considerando 3, si apprestava a raggiungere il posto di servizio, dove ha immediatamente provveduto ad allestire il rapporto di contravvenzione, che reca appunto la data dei fatti. Il rapporto di contro osservazioni 11 novembre 2006 si limita del resto a specificare i fatti descritti nel predetto rapporto, senza “farcirlo” di elementi che rendano inverosimile il suo accertamento.

                                         Del resto, l’agente, a differenza del denunciato, non ha alcun interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro, di subire sanzioni penali e amministrative.

                                         Ora, tali dichiarazioni, nella denegata ipotesi in cui non corrispondessero al vero, risulterebbero talmente foriere di (nefaste) conseguenze per l’agente denunciante che, già solo per questo motivo, si rivelerebbe del tutto fuori luogo e incomprensibile non intravedere nella versione da lui fornita un maggior grado di veridicità e fedefacenza e, di conseguenza, una accresciuta dignità probatoria (la cosiddetta “Beweiswürdigkeit”). Inoltre, qualora i fatti si fossero svolti come descritti dal ricorrente, non si vede per quale motivo l’agente avrebbe dovuto avviare una procedura contravvenzionale nei suoi confronti. Ci si chiede invero come mai il centauro si sia accodato a un veicolo che procedeva nettamente a rilento, anziché proseguire semplicemente diritto sulla corsia di marcia, a suo dire, libera da veicoli per un buon tratto, manovra consentita dalla legge (art. 8 cpv. 3 ONC) e questo a maggior ragione se il sorpasso dei due veicoli è avvenuto prima di quello dell’agente, come da lui sostenuto.

                                 6.     Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, la versione fornita dall’agente denunciante appare manifestamente più attendibile, rispetto a quella del ricorrente, motivo per cui lo scrivente giudice ben può determinare il proprio giudizio con pieno e libero potere di apprezzamento sulla base dei riscontri di tale accertamento, che risulta senz’altro essere completo e preciso e quindi tale da potere essere considerato quale prova materiale inconfutabile o, quantomeno, indizio sufficientemente preciso da consentire una deduzione logica e rigorosa in punto alla colpevolezza del ricorrente.

                                         In proposito non può essere considerato decisivo il fatto che la Sezione della circolazione si sia astenuta da formulare osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di decidere.

                                         In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.

                                 7.     La multa inflitta risulta peraltro confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

                                         Il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa e spese di giustizia (art. 15 LPContr).

per questi motivi                 visti gli art. 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 11 cpv. 2 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

                     Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTF).

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