Incarto n. 30.2006.283-287 25392/605 25395/601
Bellinzona 10 agosto 2007
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sui ricorsi 21 ottobre 2006 presentati da
RI 1
contro
le decisioni 13 ottobre 2006 n. 25392/605 e n. 25395/601 emesse d CRTE 1
viste le osservazioni 8 novembre 2006 presentate dalla CRTE 1, __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. CRTE 1 con decisioni 13 ottobre 2006 ha inflitto a RI 1 due distinte multe di fr. 100.- cadauna, oltre alle rispettive tasse di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per il seguente motivo:
“Ha autorizzato il suo dipendente __________ ad eseguire lavori di manutenzione (pulizia argini con decespugliatore) con il trattore agricolo __________ senza essere in possesso del richiesto permesso speciale. Inoltre il veicolo aveva l’apparecchiatura elettrica non conforme alle prescrizioni”.
Fatti accertati il 27 luglio 2006 in territorio di __________, rispettivamente il 10 agosto 2006 in territorio di __________.
Le risoluzioni sono state rese in applicazione degli art. 29, 93 cifra 2, 96 cifra 1 LCStr; 90 cpv. 1 lett. a ONC; 161 cpv. 1, 165 cpv. 1 e 4, 219 cpv. 1 OETV.
B. Contro le predette pronunce dipartimentali RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice con un unico gravame, in cui chiede l’annullamento delle multe, limitatamente alla mancata richiesta di permesso speciale.
C. Con comunicazione 8 novembre 2006 CRTE 1 si astiene dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.
2. Giusta l’art. 29 LCStr i veicoli possono circolare soltanto se sono in perfetto stato di sicurezza e conformi alle prescrizioni. Essi devono essere costruiti e tenuti in modo che le norme della circolazione possano essere osservate, che il conducente, i passeggeri e gli altri utenti della strada non siano messi in pericolo e che la strada non venga danneggiata. Invece dei catarifrangenti possono essere usati rivestimenti riflettenti con una superficie luminosa di almeno 100 cm2. Se attrezzi di lavoro coprono i catarifrangenti o le luci, di notte o in caso di cattivo tempo devono essere applicati dispositivi sostitutivi equivalenti (art. 165 cpv. 4 OETV). Chiunque conduce un veicolo, di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni, è punito con la multa. La stessa pena è comminata al detentore o a colui che è responsabile come un detentore dello stato di sicurezza del veicolo, se tollera intenzionalmente o per negligenza l’uso di un veicolo che non è conforme alle prescrizioni (art. 219 cpv. 1 OETV; cfr. art. 93 cifra 2 LCStr).
Per l’art. 90 cpv. 1 lett. a ONC l’autorità cantonale può permettere l’uso industriale di un veicolo agricolo per le corse al servizio dello Stato o di un Comune, specialmente in relazione con la costruzione e la manutenzione di strade o sentieri, per il trasporto delle immondizie e per lo sgombero della neve. Sono «veicoli a motore agricoli» i trattori, i carri con motore, i carri di lavoro e i monoassi adoperati soltanto in relazione con l’esercizio di un’azienda agricola o simile (art. 86 ONC; art. 161 cpv. 1 prima frase OETV).
Chiunque senza permesso effettua viaggi subordinati dalla LCStr a un permesso speciale è punito con la multa (art. 96 cifra 1 LCStr).
3. CRTE 1 – in applicazione delle predette disposizioni – ha rimproverato al multato di aver autorizzato il suo dipendente a eseguire lavori di manutenzione con il trattore agricolo senza essere in possesso del necessario permesso speciale. Ha inoltre sanzionato il ricorrente per aver circolato con un veicolo con l’apparecchiatura elettrica non conforme.
4. Il ricorrente così si esprime a sostegno della sua richiesta di annullamento della decisione dell’autorità di prime cure: “a seguito delle mie osservazioni in merito del 09.08 e del 31.08.06, e ulteriori richieste da parte mia ai responsabili dell’ufficio __________ per ottenere il permesso speciale per il taglio scarpate da voi richiesto, dopo aver riempito e ritornato debitamente compilati dei formulari con i relativi committenti cantone e comuni per la delibera dei lavori, sono venuto a conoscenza che a livello cantonale non esiste a tutt’oggi un permesso speciale in merito”.
Quanto all’apparecchiatura elettrica non conforme, l’insorgente non contesta l’addebito mossogli, limitandosi a dichiarare che la stessa è stata sistemata e messa in funzione (cfr. osservazioni 31 agosto 2006, inc. __________), circostanza che non è tale da esimerlo da ogni e qualsivoglia responsabilità, per cui su questo punto la decisione merita senz’altro conferma.
5. Preliminarmente all’esame di merito è necessario precisare il contesto nel quale sono avvenute le fattispecie in esame.
Come già esposto in precedenza, il Consiglio federale ha attribuito ai Cantoni la competenza per il rilascio di permessi speciali nell’ambito dell’uso industriale di un veicolo agricolo per le corse al servizio dello Stato o di un Comune, specialmente in relazione con la costruzione e la manutenzione di strade o sentieri, per il trasporto delle immondizie e per lo sgombero della neve (art. 90 cpv. 1 lett. a ONC). Nel nostro Cantone, l’autorità competente al rilascio di permessi e d’autorizzazioni speciali previsti dalla legislazione federale è CRTE 1, Ufficio tecnico (art. 3 lett. c RLACS).
Al momento dei fatti in esame, il predetto ufficio non aveva ancora predisposto l’iter procedurale per l’ottenimento del permesso speciale relativo alla pulizia di bordi tramite trinciatrice da parte di persone private, asserendo che si trattava di uno dei primi casi sottopostogli. Presso l’Ufficio tecnico della CRTE 1 era unicamente in atto uno studio di modifica del progetto per il rilascio di permessi speciali in tale ambito. Dopo discussione con i rappresentanti dei Cantoni della Svizzera interna e dell’Ufficio federale delle strade (USTRA), in data 20 ottobre 2006, é stato raggiunto un accordo in materia. A seguito di tale accordo, in data 26 ottobre 2006 al ricorrente è stato rilasciato il permesso speciale con validità annuale (cfr. lettera Ufficio tecnico 7 novembre 2006, inc. 30.06.283).
Nondimeno, gli accertamenti di questo giudice hanno permesso di stabilire che, in occasione del primo rapporto di contravvenzione 4 agosto 2006 – intimato per i fatti del 27 luglio 2006 – e delle relative osservazioni 9 agosto 2006, il ricorrente, ammettendo di ignorare la necessità di essere a beneficio di un permesso speciale per quel tipo di attività, ha preso contatto con il capo servizio veicoli speciali presso l’Ufficio tecnico della CRTE 1 al fine di assumere informazioni sulle modalità per l’ottenimento dello stesso.
Dopo discussione con il funzionario preposto, l’insorgente ha ottenuto un’autorizzazione verbale per il proseguo dei lavori (cfr. lettera Ufficio tecnico 7 novembre 2006, inc. 30.06.283). Da informazioni assunte presso il predetto ufficio risulta che questa autorizzazione verbale è stata rilasciata in data 10 agosto 2006.
6. In data 4 agosto 2006 la Polizia Cantonale ha intimato il rapporto di contravvenzione 31 luglio 2006 relativo all’infrazione costatata il 27 luglio 2006 (cfr. inc. 30.06.287). Con osservazioni 9 agosto 2006 l’insorgente si era rivolto alla medesima autorità dichiarando di non essere a conoscenza dell’obbligo di ottenere un permesso speciale per l’esecuzione dei lavori oggetto dell’intimazione di contravvenzione (cfr. osservazioni 09.08.2006, inc. 30.06.287).
Successivamente alla prima contravvenzione, e più precisamente in data 18 agosto 2006, la Polizia Cantonale ha proceduto a un’ulteriore intimazione di contravvenzione 14 agosto 2006, sempre per i medesimi fatti occorsi il 10 agosto 2006. Con osservazioni 31 agosto 2006, l’insorgente esponeva – anche se in modo poco chiaro – la situazione di stallo in cui si trovava la prassi cantonale. Di transenna si rileva che nessun accenno è stato fatto a un eventuale rilascio dell’autorizzazione verbale da parte del competente Ufficio tecnico.
Con rapporto di contro-osservazioni 13 e 26 settembre 2006, la Polizia Cantonale ha confermato il proprio rapporto di contravvenzione CRTE 1, ritenendo che quanto sostenuto dal ricorrente non fosse sufficiente ad abbandonare il procedimento contravvenzionale, ha emesso le decisioni 13 ottobre 2006.
7. Quanto stabilito dall’autorità di prime cure può essere condiviso solo in parte.
L’esecuzione dei lavori di pulizia degli argini con decespugliatore soggiace al rilascio di un permesso speciale. Ogni e qualsiasi lavoro soggetto a permesso speciale svolto senza l’ottenimento dello stesso costituisce un’infrazione alle norme della _______. Si ricorda inoltre che l’ignoranza della legge non è scusabile (DTF 124 V 215, consid. 2b/aa e la giurisprudenza ivi citata DTA 11 novembre 1999 in re B.).
Per ossequiare la legge sia i lavori del 27 luglio sia quelli del 10 agosto 2006 necessitavano del permesso dell’autorità. Per quanto concerne i primi, nessuna autorizzazione, come visto, era data e peraltro neppure era stata chiesta. Per contro, i secondi sono stati compiuti previa autorizzazione verbale del medesimo giorno. Per questi ultimi non è quindi realizzata alcuna violazione della legge. In conclusione, l’insorgente deve essere ritenuto colpevole di contravvenzione alla __________ unicamente per i fatti di cui al rapporto di contravvenzione 31 luglio 2006, dovendo invece essere prosciolto per l’identico addebito accertato il 10 agosto 2006.
Quanto alla multa relativa all’apparecchiatura elettrica non conforme alle prescrizioni, essa non è contestata dall’insorgente e deve pertanto essere mantenuta.
8. Il ricorso, nella misura in cui verte sulla contravvenzione di cui al rapporto 31 luglio 2006, deve essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese di questa sede, che data la particolarità del caso, devono essere contenute (art. 15 LPContr).
Il ricorso per quanto concerne la contravvenzione 10 agosto 2006 deve, al contrario, essere accolto e la decisione impugnata annullata limitatamente al mancato ottenimento del necessario permesso speciale.
per questi motivi visti gli art. 29, 93 cifra 2, 96 cifra 1 LCStr; 90 cpv. 1 lett. a ONC; 161 cpv. 1, 165 cpv. 1 4, 219 cpv. 1 OETV; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso nella misura in cui verte sulla decisione 13 ottobre 2006 n. 25395/601, è respinto e la decisione impugnata confermata.
2. Il ricorso, nella misura in cui verte sulla decisione 13 ottobre 2006 n. 25392/605, è accolto e la decisione impugnata riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 50.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e le spese di fr. 10.-.
3. La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- dei presenti giudizi sono a carico del ricorrente.
4. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTF).