Incarto n. 30.2006.234 5650
Bellinzona 9 agosto 2007
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Laura Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 28 agosto 2006 presentato da
RI 1
contro
la decisione 25 agosto 2006 n. 2006-27-202 emessa dall’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, Bellinzona,
viste le osservazioni 21 settembre 2006 presentate dall’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. L’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro con decisione 28 aprile 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese 20.-, per aver omesso, senza alcuna valida giustificazione, di trasmettere il formulario “attestato del datore di lavoro” violando così i propri obblighi.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 20 cpv. 2, 88 cpv. 1 lett. b, 106 LADI; 25 [recte: 28] LPGA.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. L’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine. Non è per contro ammissibile lo scritto 6 ottobre 2006 del ricorrente successivo alle osservazioni dell’autorità di prima istanza, in quanto la LPContr non conferisce alle parti facoltà di replica e duplica.
Con atto ricorsuale 28 agosto 2006 l’insorgente chiede l’assunzione dei mezzi di prova attestanti l’invio degli scritti raccomandati 29 maggio 2006 (trattasi invero del rapporto di segnalazione della Cassa cantonale di disoccupazione all’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, per cui non può averlo ricevuto in ogni caso) e 1° giugno 2006 (intimazione di contravvenzione), in quanto sostiene che non gli sono stati intimati al suo indirizzo di __________.
Orbene, dalla documentazione agli atti, si evince che sia la richiesta di informazioni 15 maggio 2006 da parte della Cassa cantonale (doc. 3 e 4), sia il rapporto di contravvenzione 1° giugno 2007 con l’assegnazione del termine di 15 giorni per osservazioni (doc. 6 e 7) sono stati correttamente intimati alla __________ SA, in qualità di datrice di lavoro del signor __________, il quale aveva beneficiato delle prestazioni di disoccupazione erogate dalla Cassa.
Il rapporto di contravvenzione è stato addirittura intimato all’attenzione del ricorrente, sempre per il tramite della società anonima, della quale risultava e risulta tuttora essere amministratore unico con firma individuale (cfr. registro di commercio). I predetti scritti, a differenza della multa, che ha carattere personale e può essere inflitta all’organo formale di una persona giuridica che non contribuisce a impedire l’infrazione (art. 6 DPA), andavano quindi intimati alla società datrice di lavoro. La richiesta di assunzione di prove risulta pertanto fuori luogo e deve essere respinta. Nulla osta pertanto all’esame della fattispecie sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.
2. L’art. 88 cpv. 1 lett. b LADI impone al datore di lavoro di compilare tempestivamente gli attestati necessari ai lavoratori per far valere i diritti alle prestazioni; egli è tenuto a dare tutte le informazioni necessarie per accertare il diritto alle prestazioni (art. 28 cpv. 3 LPGA).
Chiunque viola l’obbligo d’informare fornendo scientemente informazioni inveritiere o incomplete o rifiutando di dare informazioni è punito con la multa fino a fr. 5'000.- (art. 106 cpv. 1 LADI).
Se l’infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l’hanno commessa (art. 6 cpv. 1 DPA, applicabile per il rinvio di cui all’art. 107 LADI); l’organo della persona giuridica che, intenzionalmente o per negligenza, in violazione di un obbligo giuridico, omette di impedire un’infrazione del subordinato soggiace alle disposizioni penali che valgono per l’autore (cpv. 2 e 3).
3. La procedura contravvenzionale ha preso avvio a seguito dello scritto 29 maggio 2006 della Cassa cantonale di compensazione all’Ufficio Cantonale del lavoro con il quale comunicava che, nonostante i richiami, la __________ SA non aveva dato seguito alla richiesta di fornire l’ “attestato di guadagno intermedio” (doc. 5) concernente il mese di aprile 2005 (come si evince dagli scritti 2 e 15 maggio 2006 di cui ai doc. 2 e 3)
Con l’intimazione di contravvenzione 1° giugno 2006, l’autorità di prime cure ha rimproverato al ricorrente di non aver dato seguito alla richiesta di compilare e trasmettere il formulario “attestato del datore di lavoro”.
La denominazione del formulario è stata ripresa anche nella decisione di contravvenzione 25 agosto 2006 e quindi nel gravame. Il riferimento a un attestato differente rispetto a quello richiesto dalla Cassa cantonale di disoccupazione non deriva tuttavia da una svista di formulazione, bensì dalla presa in considerazione di una fattispecie errata (ossia quella di cui all’art. 20 cpv. 2 LADI). L’autorità di prime cure ha infatti ritenuto che la richiesta di informazioni facesse seguito all’interruzione del rapporto di lavoro e relativa iscrizione alla Cassa cantonale di disoccupazione, ciò che non corrisponde alla realtà. Questa errata valutazione della fattispecie è confermata dal fatto che all’intimazione di contravvenzione 1° giugno 2006 è stato allegato il formulario “attestato del datore di lavoro” e non l’ ”attestato di guadagno intermedio” di cui necessitava la Cassa.
Ne consegue che l’autorità di prime cure ha rimproverato al ricorrente di aver omesso di trasmettere un documento che non era tenuto a fornire e per il quale nessuna richiesta era stata formulata. Stando così le cose, ancorché le argomentazioni addotte dal ricorrente non risultano a prima vista liberatorie, la decisione deve essere annullata.
4. Il ricorso va pertanto accolto, con esenzione dell’insorgente dal pagamento di tasse di giustizia e spese per l’odierno giudizio.
per questi motivi visti gli art. 88 cpv. 1 lett. b, 106 LADI; 25 [recte: 28] LPGA; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né tasse di giustizia né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria: