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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 08.08.2007 30.2006.230

8 août 2007·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·588 mots·~3 min·6

Résumé

Posteggiare in un parcheggio riservato agli invalidi

Texte intégral

Incarto n. 30.2006.230 19358/606

Bellinzona 8 agosto 2007  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Laura Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 21 agosto 2006 presentato da

RI 1,

contro

la decisione 18 agosto 2006 n. __________ emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

                                         letti ed esaminati gli atti,

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La Sezione della circolazione con decisione 18 agosto 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per il seguente motivo:

                                         “Ha posteggiato il veicolo TI __________ su un posto di parcheggio riservato agli invalidi”.

                                         Fatti accertati il __________ in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 79 cpv. 4 OSStr.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa (cfr. art. 8 LPContr) sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.

                                 2.     Con rapporto di contravvenzione __________ la Polizia comunale di __________ ha avviato la procedura ordinaria nei confronti del ricorrente per aver posteggiato il veicolo TI __________ su un posto riservato agli invalidi.

                                         In risposta al predetto rapporto, con comunicazione e-mail 20 giugno 2006, prodotta con il gravame, l’insorgente asseriva di aver effettuato - in data non meglio specificata - il pagamento della multa tramite e-banking senza successo, per cui chiedeva di essere ammesso a saldare la stessa allo sportello postale (ciò che avveniva il 31 luglio 2006).

                                         In data 20 luglio 2006, la Polizia comunale di __________ ha trasmesso all’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione il predetto rapporto di contravvenzione, omettendo tuttavia di accludere le osservazioni 20 giugno 2006 del ricorrente. La Sezione della circolazione ha quindi emanato la risoluzione considerando, a torto, che “nei termini di legge non sono state presentate osservazioni”.

                                         È d’uopo rilevare che, contrariamente all’atto ricorsuale, le osservazioni di cui all’art. 3 LPContr non soggiacciono a esigenze di forma particolari. Ne consegue che l’invio per posta elettronica delle predette osservazioni è conforme alla legge. Inoltre, la Polizia comunale di __________, riportando l’indirizzo e-mail del servizio multe sul rapporto di contravvenzione, doveva e deve attendersi a che il destinatario della missiva ne faccia uso.

                                 3.     Ora, è indubbio che la mancata trasmissione delle osservazioni viola il diritto di essere sentito del ricorrente e che la Sezione della circolazione si è pronunciata senza tener conto delle argomentazioni da lui addotte.

                                         Tale violazione comporta unicamente l’annullabilità dell’avversata risoluzione: in altri termini, una decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto annullabile (cfr. DTF 116 Ia 455, 115 Ia 8).

                                         Stando così le cose la decisione va annullata, senza che occorre entrare nel merito della giustificazione addotta nel gravame. Rimane ovviamente salva e riservata all’autorità dipartimentale la facoltà di riassumere il procedimento contravvenzionale.

                                 4.     Il ricorso va pertanto accolto. Visto l’esito del gravame non si prelevano né tasse, né spese per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr).

per questi motivi                 visti gli art. 29 Cost; 1 e segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.

                                 2.     Non si prelevano né tasse di giustizia né spese per l’odierno giudizio.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

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