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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 07.07.2006 30.2006.21

7 juillet 2006·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·846 mots·~4 min·1

Résumé

Attività lucrativa indipendente di persona straniera sprovvista del relativo permesso

Texte intégral

Incarto n. 30.2006.21 06 86/808

Bellinzona 7 luglio 2006  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 2 febbraio 2006 presentato da

RI 1

contro

la decisione n° 06 86/808 del 20 gennaio 2006 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona,

viste                                  le osservazioni 22 febbraio 2006 presentate dall’Ufficio dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La Sezione dei permessi e dell'immigrazione con decisione 20 gennaio 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 1'350.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 200.- e alle spese di fr. 40.-, per aver lavorato a __________ in qualità di venditrice indipendente (zucchero filato e popcorn) dal 23 aprile 2005 al 21 giugno 2005, sprovvista del permesso che le consentisse di svolgere detta attività.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS, 6 OLS e 38 RLALPS-CE/AELS.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                         Eccepisce di non aver mai acquistato la macchina per i popcorn nè quella per lo zucchero filato, con la conseguenza che non ha mai effettuato l’attività lucrativa rimproveratale.

                                 C.     La Sezione dei permessi e dell’immigrazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     Per  l’art. 3 cpv. 3 LDDS lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizza a ciò.

                                         È considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS).

                                         Ai sensi dell’art. 38 RLaLPS-CE/AELS l’Ufficio giuridico della Sezione dei permessi, per quanto non diversamente disposto, emette, giusta l’art. 23 cpv. 6 LDDS, le contravvenzioni alle infrazioni al regolamento e alle disposizioni in materia di persone straniere.

                                       Le contravvenzioni alle disposizioni di polizia degli stranieri sono punite con la multa fino a fr. 2000.–.

                                 3.     Nell’evenienza concreta la ricorrente non nega nel proprio gravame di aver lavorato quale venditrice indipendente, limitandosi a contestare di aver venduto popcorn e zucchero filato, attività indicate tra parentesi nella motivazione della risoluzione impugnata (cfr. decisione della Sezione dei permessi e immigrazione del 20 gennaio 2006).

                                 4.     Tale circostanza è tuttavia ininfluente ai fini del giudizio in quanto è pacifico che l’insorgente ha iniziato un’attività lucrativa indipendente quando ancora era in attesa di una decisione in merito alla sua istanza del 12 aprile 2005; infatti RI 1 ha ammesso di gestire dal 23 aprile 2005, senza essere in possesso del relativo permesso alla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, un parco giochi con entrata a pagamento, fungendo anche da cassiera e da venditrice di bibite (cfr. verbale di interrogatorio del 21 giugno 2006 - recte 21 giugno 2005, alla luce della lettera agli atti con l’esito degli accertamenti datata 22 giugno 2005 e firmata dal medesimo gendarme).

                                         Di conseguenza nulla mutano come rettamente ha rilevato l’autorità di prima istanza (cfr. osservazioni del 22 febbraio 2006, pagina 2 in basso) - le giustificazioni addotte in sede ricorsuale, ritenuto che a prescindere dai popcorn e dallo zucchero filato, peraltro riportati a titolo indicativo, la ricorrente ha svolto attività lucrativa soggetta a autorizzazione senza averne la facoltà.

                                         Al riguardo si rileva infine come nell’istanza 12 aprile 2005 volta all’ottenimento del permesso la ricorrente medesima ha indicato, quale attività che avrebbe effettuato, quella inerente un “chiosco generi alimentari (zucchero filato e popcorn)”.

                                 5.     Anche il fatto di ignorare le disposizioni legislative in materia - eccezione peraltro non sollevata in sede ricorsuale - non è suscettibile di influire sull’esito del giudizio in quanto le contravvenzioni alle norme di polizia degli stranieri sono punibili anche qualora siano dovute a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP).

                                 6.     La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

                                 7.     Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi                 visti gli art. 3 cpv. 3 LDDS, 6 OLS e 38 RLALPS-CE/AELS, 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto.

                                 §.     Di conseguenza è confermata la decisione n° 06 86/808 del 20 gennaio 2006 emessa dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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