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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 09.08.2007 30.2006.206

9 août 2007·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,948 mots·~10 min·7

Résumé

Eseguire una manovra di svolta a destra, con spostamento a sinistra per meglio accedere a una strada laterale, senza usare la particolare prudenza richiesta, con conseguente collisione con un motoveicolo

Texte intégral

Incarto n. 30.2006.206 16906/690

Bellinzona 9 agosto 2007  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 24 luglio 2006 presentato da

RI 1,

contro

la decisione 14 luglio 2006 n. 16906/690 emessa dalla CRTE 1

viste                                  le osservazioni 25 agosto 2006 presentate dalla CRTE 1, __________;

                                         letti ed esaminati gli atti,

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La CRTE 1 con decisione 14 luglio 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese fr. 70.-, per i seguenti motivi:

                                         "Alla guida della vettura TI __________ si spostava verso sinistra per meglio accedere ad una strada laterale situata alla sua destra. In seguito voltava nella direzione prescelta senza usare la particolare prudenza richiesta per tale manovra e collideva con un motoveicolo che lo stava superando sulla destra”.

                                         Fatti accertati il 6 maggio 2006 in territorio di Lugano.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 34 cpv. 3, 36 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 13 cpv. 5 ONC.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                 C.     La CRTE 1 nelle osservazioni 25 agosto 2006 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.

                                 2.     Il conducente che vuole cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a un’altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono (art. 34 cpv. 3 LCStr).

                                         L’art. 36 cpv. 1 LCStr prescrive che chi vuole voltare a destra deve tenersi sul margine destro della carreggiata, chi vuole voltare a sinistra deve tenersi verso l’asse della carreggiata. Per l’art. 13 cpv. 5 ONC il conducente che, prima di voltare, è obbligato a spostarsi verso il lato opposto, per le dimensioni del veicolo o le condizioni locali, deve usare speciale prudenza e, se necessario, fermarsi.

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

                                 3.     La CRTE 1 – in applicazione delle predette disposizioni - rimprovera al multato di essersi spostato verso sinistra per meglio accedere ad una strada laterale situata alla sua destra e di aver in seguito voltato nella direzione prescelta senza usare la particolare prudenza richiesta per tale manovra, collidendo pertanto con un motoveicolo che lo stava superando sulla destra.

                                 4.     Il ricorrente, dal canto suo, contesta l’infrazione ascrittagli, in quanto ritiene di aver eseguito correttamente la propria manovra, che nel gravame così descrive:

                                         “(…) Al fine di poter accedere ai parcheggi dello stabile di Via __________ 11 [n.d.r.: dove è sito l’esercizio pubblico “__________” che egli intendeva raggiungere] ho provveduto a controllare la situazione del traffico, rallentare e segnalare tramite l’indicatore di direzione del mio veicolo, l’intenzione di svolta a destra. (…) Come detto ho provveduto a controllare la situazione del traffico, inserire l’indicatore di direzione per la svolta a destra ed a rallentare il mio veicolo ad una velocità approssimativa di 10-15 km/h. (…)

                                         Questa operazione è avvenuta in un lasso di tempo ragionevolmente breve e non ha influito sulla normale circolazione del traffico ed è stata eseguita non ‘per meglio accedere ad una strada laterale’ come riportato nella risoluzione ma perché era l’unica manovra possibile per potervi accedere. Il problema si è amplificato al sopraggiungere di uno scooter, il quale all’inizio della manovra e relative segnalazioni non era presente nella visuale né degli specchietti né nel campo visivo ottico di quando ho voltato il capo per i controlli (per amor di precisione lo stesso non è stato da me superato). Lo stesso presumibilmente circolava molto arretrato nella carreggiata di sinistra e sorpassando uno o più veicoli si è poi spostato nella corsia da me occupata oppure procedeva sulla corsia del bus sino all’altezza dei lavori in corso e trovandomi davanti ad una velocità ridotta non ha potuto evitare l’impatto con il lato posteriore destro della mia vettura, fermandosi tra la parte posteriore destra del mio veicolo e la barriera di segnalazione (…)”.

                                         Già in sede di interrogatorio, immediatamente dopo i fatti, l’insorgente asseriva che: “percorrevo la via __________, in senso unico, costeggiando la corsia del bus ad una velocità di circa 45 km/h; mia intenzione era quella di raggiungere i posteggi del bar __________; giunto in prossimità della meta [n.d.r.: all’altezza del cantiere stradale; cfr. risposta successiva], ho esposto regolarmente la freccia di direzione destra e nel contempo mi accertavo sulle condizioni del traffico dietro di me; in tali circostanze la situazione del traffico era favorevole poiché non vi era nessuno; facevo la manovra di allargamento sulla sinistra onde poi imboccare il passaggio che al momento attuale esiste lungo un cantiere stradale in corso lungo la corsia del bus, proprio all’altezza del bar; nel mentre stavo per lasciare la via __________, seppur occupando ancora parzialmente la parte destra della stessa in posizione trasversale, udivo un rumore di frenata provenire da destra, venendo subito dopo urtato da un motociclista (…)” (cfr. verbale d’ interrogatorio 6 maggio 2006, pag. 2/3).

                                         Nello scritto 18 maggio 2006 accluso alle osservazioni 16 giugno 2006 al rapporto di contravvenzione - egli specificava quanto segue: “il mio veicolo percorreva la Via __________ e circa all’altezza della casa asilo, dopo aver guardato dietro, ho messo la mia freccia per segnalare la mia intenzione di voltare a destra (…). Mentre guardo negli specchietti laterali e dal retrovisore interno dietro di me non vedo nessuno a parte come detto i veicoli che giungono da sinistra a debita distanza, e cominciando a rallentare il mio veicolo in maniera di prepararmi ad arrivare presso il cantiere suddetto. (…) all’altezza delle palizzate verticali del cantiere rallento alla velocità che mi permette di guardare ancora una volta indietro e nei retrovisori la situazione che trovo in quel momento. (…) Nella mia posizione ove ero fermo per entrare all’interno del terrapieno (…) dopo qualche secondo 3 – 4 secondi circa ho sentito la frenata di un veicolo ignaro da dove arrivasse … visto che sino alla mia manovra di allargamento e di arresto del veicolo dietro di me non circolava nessuno (…)”.

                                 5.     Il co-protagonista, dal canto suo, ha sostenuto che: “questo pomeriggio partivo dal mio domicilio ad __________ verso le ore 13.20 intenzionato a raggiungere Lugano città onde raggiungere la mia famiglia che si trovava già in loco. Percorrevo quindi la Via __________, oltrepassavo le scuole ivi esistenti, circolando ad una velocità di circa 45-50 km/h sulla corsia di destra. (…) Qualche decina di metri prima del locale pubblico __________ la ma corsia era completamente libera davanti a me, non so dichiarare se sulla corsia di sinistra vi erano veicoli. (…) Qualche istante dopo, improvvisamente, una vettura di colore scuro tagliava la mia corsa a 90° gradi per entrare nel piazzale riservato al bar. Istintivamente azionavo l’impianto frenante del mezzo meccanico, ma anche tale manovra non ha potuto evitare che il mio veicolo entrasse in collisione lateralmente contro la fiancata posteriore dell’autoveicolo. A seguito del sinistro lo scooter da me condotto arrestava la sua corsa a ridosso della fiancata della macchina, pertanto non rovinavo al suolo” (cfr. verbale di interrogatorio 6 maggio 2006 __________, pag. 1/2).

                                         A precisa domanda dell’agente verbalizzante intesa a sapere se non fosse intenzionato a sorpassare il veicolo del ricorrente sulla destra, il co-protagonista ha risposto per la negativa, ribadendo che “davanti a me non vi era alcun veicolo. È spuntato improvvisamente tagliandomi la strada” (cfr. verbale ibidem, pag. 2).

                                 6.     In concreto, va subito detto che, come si evince dalle dichiarazioni del co-protagonista (e dallo scritto 8 giugno 2006 della __________ __________ – assicuratore RC di quest’ultimo - prodotto con il gravame), questi non stava superando sulla destra il veicolo del ricorrente, come ritenuto dall’autorità di prime cure sulla scorta del rapporto di polizia 12 maggio 2006, bensì asserisce più volte che il ricorrente gli ha improvvisamente tagliato la strada a 90°, ciò che lascerebbe supporre che quest’ultimo lo abbia precedentemente superato sulla sinistra. Tale versione, a mente di questo giudice, non è invero compatibile con il punto di impatto dei veicoli (segnatamente quello del ricorrente, che è stato urtato nella fiancata centro- posteriore destra, quando si trovava già in parte sul terrapieno corrispondente alla corsia dei bus, in posizione trasversale; cfr. documentazione fotografica acclusa al rapporto di polizia) e con la configurazione dell’accesso al piazzale del bar: ques’ultima richiedeva che la manovra fosse eseguita lentamente e preparata con ampio anticipo, per cui non poteva avvenire pochi metri/istanti prima dell’imbocco (come si desume dalle affermazioni del co-protagonista), altrimenti l’urto avrebbe interessato, verosimilmente, la parte anteriore dei due veicoli.

                                         Al di là di tale considerazione e dell’evidente incongruenza tra la fattispecie ritenuta dall’autorità e le dichiarazioni dell’altro protagonista, permane un dubbio ragionevole sulla reale dinamica del sinistro, sui frangenti che hanno preceduto la manovra di svolta e, soprattutto, sulle modalità della stessa (in proposito, si noti che il rimprovero mosso al ricorrente riguarda precisamente l’omissione di prestare particolare prudenza e non la manovra in quanto tale).

                                         Pur rilevando che dalle varie prese di posizione del ricorrente non è chiaro se egli abbia segnalato per tempo la propria intenzione e, soprattutto, verificato il traffico proveniente da tergo anche negli istanti precedenti la svolta e l’arresto per verificare la presenza di eventuali pedoni sul marciapiede, nascosti dalle barriere del cantiere, e che le dichiarazioni del teste __________ (secondo cui: “negli attimi che hanno preceduto il sinistro, ero al bancone, guardando fuori dalla vetrata che da su via __________; in tali circostanze ho notato il transito di un’auto la quale aveva esposto la freccia destra; ho visto che stava rallentando, poi la mia vista veniva ostacolata dal muro e pertanto non ho quindi assistito all’incidente. Non ho notato la presenza di un motoveicolo che circolava lungo la via indicata, il quale, vengo informato [n.d.r.: circostanza a lui verosimilmente già nota, in quanto non è contestato che l’insorgente sia entrato nel bar per cercare eventuali testimoni oculari, parlando anche con lui] è incorso nell’incidente”; cfr. verbale 6 maggio 2006) appaiono poco attendibili (risulta in effetti difficile credere che abbia notato l’indicatore di direzione esposto dalla posizione in cui si trovava), non è possibile escludere che egli abbia realmente eseguito una manovra corretta, venendo urtato quando aveva quasi ultimato la stessa.

                                         Ad ogni buon conto, in difetto di elementi concreti a carico del ricorrente circa l’omissione di prestare particolare prudenza durante la manovra insolita eseguita, questo giudice, apprezzando liberamente le prove agli atti, non può pervenire con affidante e tranquilla persuasione al solido convincimento che l’insorgente possa essere multato per il solo fatto di aver colliso con il motoveicolo del co-protagonista. Persistendo dubbi ed incertezze circa l’esatta dinamica dell’indicente e le modalità della manovra eseguita, in ossequio al principio in dubio pro reo, l’insorgente va quindi prosciolto dall’addebito che gli è stato mosso.

                                         Di conseguenza, il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata. Visto l’esito del ricorso non si prelevano oneri processuali di questa sede (art. 15 LPContr).

per questi motivi                 visti gli 34 cpv. 3, 36 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 13 cpv. 5 ONC;1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

                                 3.     Intimazione a:

RI 1, CRTE 1

Il presidente:                                                                            La segretaria:

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