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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 26.06.2007 30.2006.187

26 juin 2007·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,326 mots·~7 min·6

Résumé

Mezzo pesante che circola senza disco

Texte intégral

Incarto n. 30.2006.187 16481/606

Bellinzona 26 giugno 2007  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Laura Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 17 luglio 2006 presentato da

RI 1 __________ difeso da: DI 1

contro

la decisione __________ n. __________ emessa dalla CRTE 1

viste                                  le osservazioni 8 agosto 2006 presentate dalla CRTE 1, __________;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     CRTE 1 con decisione 7 luglio 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 140.-, per i seguenti motivi:

                                         "Ha circolato con il veicolo articolato __________ / __________ omettendo di recare seco il disco del giorno precedente”.

                                         Fatti accertati il 7 maggio 2006 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 56, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 14 cpv. 6, 21 cpv. 2 vOLR.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                 C.     La CRTE 1, con comunicazione 8 agosto 2006, si astiene dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.

                                         Nel gravame 17 luglio 2006 il ricorrente lamenta un’asserta violazione del suo diritto di essere sentito, nella misura in cui non gli è stato permesso di potersi esprimere precedentemente in merito alle accuse rivoltegli. Precisa che con lettera 29 maggio 2006 ha chiesto di poter visionare l’incarto inerente la procedura aperta nei suoi confronti, senza che alla stessa sia stato dato seguito.

                                         Principio fondamentale della procedura giudiziaria, e in particolare della procedura penale, il diritto di essere sentito garantito dall’art. 29 Cost, permette - per quanto qui interessa - alla persona ritenuta colpevole di aver commesso una contravvenzione, un crimine o un delitto, la possibilità di visionare gli atti componenti il suo incarto e di esprimersi in merito alle accuse ascrittegli.

                                         La legge di procedura per le contravvenzioni garantisce tale diritto, obbligando l’autorità di prime cure ad assegnare al denunciato un termine di quindici giorni per presentare le proprie osservazioni, a permettere a quest’ultimo di chiedere un complemento d’inchiesta e a mettergli a disposizione gli atti componenti l’incarto (art. 3 e 13 LPContr). L’autorità non è tuttavia tenuta a trasmettere gli atti ufficiali componenti l’incarto contravvenzionale, ma unicamente a rendere lo stesso accessibile all’interessato affinché lo possa esaminare, prendendo, ove occorra, i necessari appunti. Qualora questo diritto non dovesse essere rispettato, la decisione dell’autorità di prima istanza deve essere annullata.

                                         In specie, l’incarto era liberamente accessibile prima presso le autorità d’indagine a __________ e in seguito - dall’8 agosto 2006 - presso la Pretura penale a __________: spettava al ricorrente attivarsi per consultare lo stesso entro il termine impartito per presentare le osservazioni. Egli non può quindi lamentarsi di una violazione del diritto di essere sentito per celare una propria negligenza. Di transenna, si noti che tale richiesta sembra essere fine a sé stessa, in quanto era palese che gli atti componenti l’incarto fossero costituiti unicamente dal rapporto di contravvenzione 16 maggio 2006: considerato che l’addebito mossogli era precisamente quello di non aver prodotto i dischi richiesti - tranne quello del venerdì che è stato restituito, poiché in regola - l’autorità non poteva essere in possesso di altra documentazione.

                                         Le doglianze riguardanti la violazione del diritto di essere sentito devono di conseguenza essere respinte. Nulla osta pertanto all’esame del ricorso nel merito che può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.

                                 2.     Giusta l’art. 14 cpv. 6 vOLR 1 (che corrisponde ora all’14c cpv. 1 OLR 1, in vigore dal 1° novembre 2006), il conducente deve essere in grado di presentare in qualsiasi momento all’autorità di esecuzione i dischi della settimana in corso come anche il disco dell’ultimo giorno della precedente settimana durante la quale ha guidato; i dischi non più utilizzati devono essere resi al datore di lavoro perché li conservi (cfr. art. 56 LCStr).

                                         È punito con la multa chiunque viola le disposizioni sul controllo, in particolare chi non tiene o non tiene correttamente i mezzi di controllo, non se ne serve o non se ne serve correttamente, non li usa o li danneggia (art. 21 cpv. 2 lett. a ORL 1; cfr. 103 e 106 LCstr).

                                 3.     La CRTE 1 – in applicazione delle predette disposizioni – ha sanzionato l’insorgente, come detto, per aver circolato omettendo di recare seco i dischi utilizzati nella settimana in corso e quello dell’ultimo giorno della settimana precedente durante la quale ha guidato il veicolo articolato targato __________.

                                 4.     Con osservazioni 23 agosto 2006 – successive all’intimazione del rapporto di contro-osservazioni 5 giugno 2006 della Polizia cantonale da parte di questo giudice – l’insorgente contesta l’infrazione ascrittagli sostenendo che l’impossibilità nel presentare i mezzi di controllo è giustificata dal fatto che non ha lavorato nei giorni precedenti il controllo, fatta eccezione del venerdì, giorno per il quale ha regolarmente presentato il disco.

                                 5.     Come già detto in precedenza, per legge, il conducente professionale di un veicolo a motore deve essere in grado di fornire in ogni momento i dischi utilizzati nella settimana in corso, il disco dell’ultimo giorno della settimana precedente durante la quale ha guidato un veicolo, nonché la carta del conducente, nel caso sia titolare di simile documento (obbligo introdotto a seguito della revisione entrata in vigore il 1° novembre 2006). L’impossibilità di produrre uno di questi mezzi di controllo, senza un valido motivo giustificativo, costituisce la prova che tale infrazione è stata commessa, donde la violazione della LCStr e delle relative norme d’esecuzione.

                                         Nella fattispecie, il ricorrente non è stato in grado di produrre i dischi utilizzati durante la settimana in cui è avvenuto il controllo, fatta eccezione per quello relativo al venerdì, dal quale non sono emerse irregolarità. A giustificazione dell’assenza dei dischi, egli sostiene di non aver lavorato nei giorni precedenti il controllo e di non poterli quindi produrre.

                                         Questa circostanza - peraltro facilmente dimostrabile - non è tuttavia stata provata né tanto meno resa verosimile da alcun documento, quale una copia del libretto o del piano di lavoro, o eventualmente da una dichiarazione del datore di lavoro. L’onere probatorio del ricorrente circa l’esistenza di una prova liberatoria risulta così disatteso, con la conseguenza che l’infrazione deve essere confermata.

                                         Di transenna si rilevi che la giustificazione dell’insorgente appare comunque dubbiosa dato che è stata esposta per la prima volta con le osservazioni 2 agosto 2006 – e non già in sede di ricorso – quale “ultima ratio”.

                                         Abbondanzialmente, si rileva che il ricorrente sostiene vagamente di non aver lavorato i giorni precedenti il controllo, guardandosi bene dal precisare qual è stato l’ultimo giorno in cui ha circolato con l’automezzo, ciò che non permette di escludere che abbia lavorato anche la settimana precedente, di modo che l’infrazione risulterebbe commessa nella misura in cui non è stato in grado di produrre il disco relativo all’ultimo giorno di detta settimana.

                                 6.     La multa inflitta risulta, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli art. 56, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 14 cpv. 6, 21 cpv. 2 vOLR 1; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

                     Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTG).

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