Incarto n. 30.2006.178 06 455/802
Bellinzona 29 gennaio 2007
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 7 luglio 2006 presentato da
RI 1
contro
la decisione 23 giugno 2006 emessa dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona,
viste le osservazioni 21 luglio 2006 presentate dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione dei permessi e dell’immigrazione, con decisione del 23 giugno 2006, ha inflitto a RI 1, una multa di fr. 500.--, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.-- e le spese di fr. 20.--, per aver impiegato in qualità di cameriera, dal 18 luglio 2005 al 16 agosto 2005, la cittadina comunitaria __________, 1984, sprovvista del permesso della Sezione dei permessi e dell’immigrazione che le consentisse di svolgere detta attività;
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS, 6 e 10 cpv. 1 OLS e 38 RLaLPS-CE/AELS;
che RI 1 è insorto con ricorso del 7 luglio 2006, con il quale ha chiesto l’annullamento della multa;
che nelle sue osservazioni del 21 luglio 2006 la Sezione dei permessi e dell’immigrazione ha postulato la reiezione del gravame;
considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine;
che il ricorrente chiede preliminarmente che gli sia data la possibilità di avvalersi di non meglio specificati testimoni per chiarire il malinteso;
che, giusta l’art. 12 cpv. 1 LPContr, il giudice della Pretura penale ha la facoltà di completare l’istruttoria d’ufficio. Il giudice può tuttavia rinunciare ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (“apprezzamento anticipato delle prove”: DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e giurisprudenza, DTF 124 I 211 consid. 4., DTF 122 V 162 consid. 1d);
che, nella presente fattispecie, la prova richiesta dall’insorgente non appare suscettibile d’influire sull’esito del giudizio, gli atti di causa essendo chiari e completi;
che pertanto nulla osta all’esame del ricorso nel merito;
che per l’art. 3 cpv. 3 LDDS lo straniero non domiciliato può assumere un impiego e un datore di lavoro può occuparlo soltanto qualora il permesso di dimora lo autorizzi a ciò;
che è considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS), e segnatamente qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro domiciliato in Svizzera o all’estero, indipendentemente dal fatto che il salariato sia pagato in Svizzera o all’estero (art. 6 cpv. 2 lett. a OLS), l’attività di apprendista, praticante, volontario, sportivo, assistente sociale, missionario, giovane alla pari, artista (lett. b) e un’attività esercitata a ore, a giornata o a titolo temporaneo (lett. c);
che il datore di lavoro non deve lasciar assumere un impiego a uno straniero senza essersi preventivamente assicurato, consultando il libretto per stranieri oppure informandosi presso l’autorità di polizia degli stranieri, che il lavoratore è autorizzato ad assumere tale impiego (art. 10 cpv. 1 OLS);
che le infrazioni alle disposizioni dell’Ordinanza che limita l’effettivo degli stranieri sono punibili giusta l’art. 23 LDDS (art. 54 OLS);
che, ai sensi dell’art. 23 cpv. 4 LDDS, chiunque, intenzionalmente, impiega stranieri non autorizzati a lavorare in Svizzera è punito, per ogni straniero impiegato illegalmente, con la multa fino a cinquemila franchi, cumulata se del caso con la pena prevista nel capoverso 1. Se l’autore ha agito per negligenza, la multa non può eccedere i tremila franchi. Nei casi di minima gravità, si potrà prescindere da ogni pena. Se l’autore ha agito per fine di lucro, il giudice non è vincolato da questi massimi;
che le contravvenzioni alle disposizioni di polizia degli stranieri sono punite con la multa fino a fr. 2'000.--; nei casi di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS);
che, giusta l’art. 12 cpv. 2 della Legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere, l’autorità amministrativa è competente per il perseguimento ed il giudizio delle infrazioni previste agli art. 23 cpv. 1 e 4 LDDS, nei casi poco gravi (lett. a), nonché delle contravvenzioni previste all’art. 23 cpv. 6 LDDS (lett. b);
che la cittadina comunitaria in questione, interrogata dalla Polizia cantonale in data 17 agosto 2005, ha ammesso di aver lavorato quale cameriera presso il ristorante __________ di __________ per 5 giorni alla settimana a partire dal 18 luglio 2005. Ella ha pure aggiunto che il ricorrente le aveva riferito che le pratiche per l’ottenimento del permesso di lavoro erano in corso e che poteva lavorare (cfr. doc. D);
che nel proprio ricorso, l’insorgente non contesta che la citata persona straniera abbia lavorato quale cameriera dal 18 agosto 2005 al 16 agosto 2005 nell’esercizio pubblico Ristorante __________ Sagl a __________, del quale egli è socio e gerente con diritto di firma individuale, ma si limita ad affermare di non essere disposto a pagare una multa per un’infrazione che non ha commesso, senza peraltro fornire maggiori precisazioni o spiegazioni;
che già solo per questo motivo il ricorso non merita alcuna tutela;
che il ricorrente evidenzia inoltre come l’autorità di prime cure non abbia dato seguito alla sua richiesta di colloquio per giustificare e chiarire la fattispecie, inoltrata dopo l’intimazione del rapporto di contravvenzione. Egli giustifica altresì la mancata presentazione di osservazioni con il fatto che gli è sconosciuto il contenuto del rapporto di polizia. Egli chiede infine se sia prassi normale che una richiesta di rinnovo di permesso di una cittadina comunitaria venga evasa a distanza di un mese e mezzo dall’inoltro dell’istanza;
che le suddette doglianze non consentono minimamente di scostarsi dal querelato giudizio, ove si consideri che dalla documentazione allegata al ricorso dall’insorgente stesso, risulta che egli in data 26 luglio 2005 ha scritto all’Ufficio regionale degli stranieri scusandosi per aver non aver notificato l’entrata dalla cittadina straniera in questione, e che la risoluzione del 4 agosto 2005, con la quale l’Ufficio della manodopera estera notificava alla sua società d’aver accolto la richiesta di autorizzare la persona straniera ad esercitare quale cameriera, menziona pure che quest’ultima per poter iniziare l’attività doveva ottenere il permesso di competenza della Sezione dei permessi e dell’immigrazione;
che inoltre dalla documentazione prodotta dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione risulta che in calce al documento denominato intimazione di rapporto di contravvenzione è stato assegnato al ricorrente un termine di 15 giorni per inoltrare le sue osservazioni e che eventuali giustificazioni orali o telefoniche non sarebbero state prese in considerazione;
che la multa inflitta è convenientemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3, 23 LDDS; 6, 10 cpv. 1 OLS; 38 RLaLPS-CE/AELS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 150.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: Il segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTF).