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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 27.07.2006 30.2006.174

27 juillet 2006·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,438 mots·~7 min·2

Résumé

abbattere animali selvatici e omettere di presentarli al posto di controllo

Texte intégral

Incarto n. 30.2006.174 55 707

Bellinzona 27 luglio 2006  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Ivone Ribeiro Lopes in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 23 giugno 2006 presentato da

RI 1

contro

la decisione 16 giugno 2006 n. 55/707 emessa dalla Divisione dell'ambiente, Bellinzona,

viste                                  le osservazioni 4 luglio 2006 presentate dalla Divisione dell’ambiente;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La Divisione dell'ambiente con decisione 16 giugno 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.-, oltre a tasse e spese di giustizia di fr. 50.-, e lo ha condannato a un risarcimento di fr. 1’500.- e alla privazione del diritto di cacciare per due anni, per avere:

                                         “durante la stagione di caccia alta 2004:

abbattuto in data __________ 2004 un camoscio maschio adulto (capo a lui vietato in quanto prima cattura), omettendo di presentare il selvatico a un posto di controllo e quindi di autodenunciarsi. I dati del selvatico, inizialmente iscritti sul foglio di controllo, sono stati successivamente cancellati allo scopo di occultare la cattura;

abbattuto in data __________ 2004 un camoscio femmina allattante (capo protetto), omettendo di presentare il selvatico a un posto di controllo e quindi di autodenunciarsi. I dati del selvatico, inizialmente iscritti sul foglio di controllo, sono stati successivamente cancellati allo scopo di occultare la cattura.

                                        durante la stagione di caccia alta 2005:

abbattuto in data __________ 2005 un camoscio maschio adulto (capo a lui vietato in quanto prima cattura) omettendo di presentare il selvatico a un posto di controllo e quindi di autodenunciarsi. I dati del selvatico, inizialmente iscritti sul foglio di controllo, sono stati successivamente cancellati allo scopo di occultare la cattura.”

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 11, 32, 41, 43, 44, 45, 47 LCC; 29 lett. a e lett. b, 43 cpv. 1 lett. a, 69 RALCC; 18 e 21 LCP.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo che la pena sia rivista.

                                 C.     La Divisione dell’ambiente, nelle osservazioni 4 luglio 2006, propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     Per l'art. 43 cpv. 1 lett. a (prima frase) del Regolamento cantonale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (RALCC; RL 8.5.1.1.1), al cacciatore è permessa la cattura durante la caccia alta di tre camosci, di cui al massimo:

                                         - un maschio di almeno 2.5 anni per colui che ha precedentemente abbattuto una femmina non allattante di almeno 2.5 anni, oppure un capo di 1.5 anni (anzello) maschio con corna non superiori ai 16 cm o femmina;

                                         - due femmine non allattanti di almeno 2.5 anni;

                                         - un capo di 1.5 anni maschio o femmina.

                                         L'art. 11 LCC impone altresì al cacciatore di registrare la selvaggina da lui uccisa e di permetterne il controllo, secondo le norme fissate dal Consiglio di Stato. La disposizione è concretata dall'art. 29 lett. a RALCC, secondo cui il cacciatore deve iscrivere immediatamente sul posto dell'uccisione, nel foglio di controllo, il giorno, l'ora, il Comune e il luogo dell'abbattimento, così come la specie, l’età e il sesso di ogni animale e la lunghezza delle corna dei camosci; in caso di autodenuncia, egli deve inoltre specificarne i motivi.

                                         Il cacciatore deve altresì presentare ai posti di controllo entro 48 ore dall’abbattimento i cervi, i camosci e i caprioli (art. 29 lett. b RALCC, prima frase).

                                         Giusta l’art. 69 RALCC, le infrazioni alle disposizioni del Regolamento, come pure alle prescrizioni emanate dal Dipartimento e dall’Ufficio caccia e pesca per la sua esecuzione, sono perseguite giusta gli art. 41 e segg. LCC.

                                         Secondo l’art. 41 prima frase LCC, chi, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alla presente legge o alle relative norme di applicazione è punibile con una multa fino a fr. 20'000.-.

                                         Egli è tenuto inoltre al risarcimento del danno (art. 45 LCC) e può vedersi privato, secondo le circostanze, del diritto di cacciare quando sussiste una “trasgressione reiterata agli art. 5 cpv. 2, 11, 18, 19, 20, 21 o in altri casi di grave violazione della presente legge” (art. 43 LCC).

                                 3.     La Divisione dell’ambiente, come detto, rimprovera al ricorrente di avere, nell’esercizio della caccia alta durante le stagioni venatorie 2004 e 2005, abbattuto due camosci maschi adulti a lui vietati in quanto prima cattura e un camoscio femmina allattante (capo protetto), omettendo di presentarli a un posto di controllo e quindi di autodenunciarsi.

                                4.    Il ricorrente, dal canto suo, non contesta la fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado, anzi riconosce l’errore commesso (cfr. osservazioni 18 maggio 2006). Questo, tuttavia, dopo aver in un primo tempo negato quanto rinfacciatogli e averlo riconosciuto soltanto a fronte di una perizia del Servizio investigativo della Polizia cantonale eseguita sui suoi fogli di controllo; in sede di interrogatorio egli ha giustificato l’alterazione degli stessi con l’intento di “evitare di effettuare l’autodenuncia presentando il selvatico al posto di controllo” (cfr. verbali di interrogatorio 3 maggio e 6 aprile 2006, nel quale specificava inoltre - in relazione alla femmina allattante che “non volevo fare l’autodenuncia in quanto avevo appena usufruito di questa possibilità alcuni giorni prima con il capriolo femmina allattante”).

                                       Nel proprio gravame l’insorgente chiede però che la pena inflittagli venga rivista. Egli fa valere la sua non più giovane età e il fatto di non aver mai contravvenuto in precedenza alla legislazione sulla caccia. Relativamente al risarcimento dei capi abbattuti – la cui carne è stata consumata in famiglia e in parte regalata (cfr. verbale di interrogatorio 6 aprile 2006) - egli non solleva alcun tipo di contestazione, riconoscendone pertanto l’ammontare.

                                5.    Nella fattispecie, le violazioni perpetrate dall'insorgente rientrano senz'altro nel campo d'applicazione della legge, in specie dell'art. 11 LCC che impone al cacciatore di registrare la selvaggina da lui uccisa e permetterne il controllo.

                                       Affinché l’autorità possa decretare il divieto di cacciare, l'art. 43 LCC esige una trasgressione reiterata agli art. 5 cpv. 2, 11, 18, 19, 20, 21 della legge o una grave violazione di altre norme.

                                       Ora, tenuto conto che il ricorrente ha commesso tre infrazioni (abbattendo tre capi proibiti sull’arco di due anni), questo giudice ritiene che vi è stata una violazione reiterata dell'art. 11 LCC, per cui il provvedimento del divieto di cacciare risulta essere fondato.

                                       Le trasgressioni perpetrare dal ricorrente e le loro modalità di esecuzione denotano peraltro una particolare gravità, nella misura in cui questi ha proceduto a più riprese e con cognizione (ossia dopo riflessione) alla cancellazione dell’iscrizione. L’agire intenzionale del ricorrente dimostra quindi poca considerazione delle norme vigenti in ambito venatorio, oltre che una scarsa capacità di osservazione e determinazione del selvatico a tiro. Non solo, ma anche l’atteggiamento assunto in sede di interrogatorio e i moventi che lo hanno spinto a trasgredire, denotano una singolare temerarietà.

                                       I reati appaiono tanto più gravi se si considera che l’insorgente avrebbe potuto autodenunciare gli errori – come aveva già fatto almeno in un caso – presentandosi a un posto di controllo entro le 24 ore dall’abbattimento.

                                       Stante quanto precede e considerato l’estremo rigore vigente in ambito venatorio, la multa di fr. 500.- e la pena accessoria della revoca del diritto di cacciare per due anni appaiono più che giustificati. In proposito, si osserva che l’età del ricorrente, a fronte della gravità dei reati commessi, non costituisce una circostanza che giustifica una riduzione della multa, rispettivamente della durata del divieto di cacciare.

                                       Se il multato avesse rispettato le norme vigenti in materia, le conseguenze sarebbero state minime: indennizzo dell’animale (camoscio maschio fr. 200.-, femmina fr. 100.-) oltre ad una sanzione pecuniaria in funzione del numero di autodenunce nell’arco di 5 anni (art. 42 LCC; cfr. osservazioni 4 luglio 2006 della Divisione dell’ambiente).

                                       Ciò posto, le argomentazioni ricorsuali non sono tali da permettere una revisione della pena. La decisione impugnata merita pertanto piena conferma.

                                       In esito di che, il ricorso va respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli art. 11, 32, 41, 43, 44, 45, 47 LCC; 29 lett. a e lett. b, 43 cpv. 1 lett. a, 69 RALCC; 18 e 21 LCP; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

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