Incarto n. 30.2006.171 13391/608
Bellinzona 25 giugno 2007
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 19 giugno 2006 presentato da
RI 1, rappr. da: RA 1
contro
la decisione 2 giugno 2006 n. __________ emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 22 agosto 2006 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Sezione della circolazione con decisione 2 giugno 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 140.-, oltre alla tassa di giustizia fr. 40.- e alle spese di 20.-, per i seguenti motivi:
"Ha posteggiato il veicolo TI __________ su un marciapiede e senza lasciare libero un passaggio di almeno 1.5 metri per i pedoni. Inoltre ha omesso di notificare una circostanza che esige la modifica o la sostituzione di una licenza”.
Fatti accertati il 15 febbraio 2006 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 25, 43 cpv. 2, 90 cifra 1, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 41 cpv. 1bis ONC; 15 cpv. 4, 26 cpv. 1, 143 cifra 3 OAC.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2. Giusta l’art. 43 cpv. 2 LCStr, il marciapiede è riservato ai pedoni, la ciclopista è riservata ai ciclisti. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. In tal senso, l’art. 41 cpv. 1 ONC, stabilisce che i velocipedi possono essere parcheggiati sul marciapiede se resta libero uno spazio di almeno 1.50 metri per i pedoni. Al cpv. 1bis del medesimo articolo viene poi precisato che, se non è autorizzato espressamente mediante segnali o demarcazioni, è vietato parcheggiare altri veicoli sul marciapiede. In mancanza di siffatta segnaletica è possibile fermarsi sul marciapiede solamente per caricare o scaricare merci oppure per far salire o scendere i passeggeri dai veicoli; deve restare sempre libero uno spazio di almeno 1.50 metri per i pedoni. Inoltre, queste operazioni devono essere svolte nel più breve tempo possibile (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, commentaire ad art. 41 OCR, 3e éd., Lausanne 1996, pag. 825).
Per l’art. 26 cpv. 2 prima frase OAC il titolare di una licenza che cambia domicilio, deve comunicare entro 14 giorni il nuovo indirizzo all’autorità competente del nuovo domicilio. Chi, come titolare di una licenza per allievo conducente, di una licenza di condurre, di una licenza di circolazione o di un permesso non annuncia entro il termine i fatti che rendono necessaria una modifica o la sostituzione di questi documenti o, in caso di cambiamento di domicilio, non annuncia tempestivamente il nuovo indirizzo all’autorità competente del nuovo domicilio svizzero, è punito con la multa fino a cento franchi (art. 143 cifra 3 OAC).
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
Secondo l’allegato 1 dell’Ordinanza federale concernente le multe disciplinari (OMD), il parcheggio sul marciapiede, se segnali o demarcazioni non lo autorizzano espressamente, senza lasciar libero un passaggio di almeno 1.50 metri per i pedoni (art. 41 cpv. 1bis ONC) comporta, fino a 60 minuti, una multa di fr. 120.- (infrazione n. 228.1). Per l’omissione di notificare o la notificazione tardiva di una circostanza che esige la modificazione o la sostituzione di una licenza la sanzione inflitta è di fr. 20.- (art. 15 cpv. 4 e 26 cpv. 1 OAC).
3. La Sezione della circolazione - in applicazione delle predette norme - ha sanzionato il ricorrente per aver posteggiato il veicolo TI __________ su un marciapiede e senza lasciare libero un passaggio di almeno 1.5 metri per i pedoni; lo ha inoltre multato per aver omesso di notificare una circostanza che esige la modifica o la sostituzione di una licenza, e meglio per non aver comunicato il cambiamento di indirizzo, intervenuto il 1° marzo 2002.
I fatti rimproverati al ricorrente sono stati constatati da un agente della Polizia comunale di __________ in occasione di un controllo che stava eseguendo a piedi nel nucleo di tale Comune. Dalle sue dettagliate contro-osservazioni 21 agosto 2006 risulta che il veicolo era parcheggiato sul marciapiede, ostacolando il passaggio dei pedoni, in prossimità di una banca locale, da dove è in seguito uscito l’insorgente. L’agente ha quindi proceduto alla completazione dell’avviso di contravvenzione in presenza di quest’ultimo, legittimatosi mediante duplicato della licenza di condurre (cfr. rapporto di contro-osservazioni 21 agosto 2006, pag. 1).
4. Il gravame, presentato per il tramite della signora __________, amministratrice unica della ditta __________ SA - alla quale era intestato il veicolo Honda targato TI __________ - si esaurisce nelle seguenti considerazioni:
“Con la presente la scrivente comunica che il dr. RI 1, non è da oltre (un anno), più un nostro collaboratore ristretto. Infatti, non conosciamo il falso possessore [che] in qualche modo abbia esibito in modo disinvolto la licenza di condurre smarrita del dr. RI 1 Pertanto la scrivente dichiara che il dr. RI 1 ha guidato l’auto di proprietà della scrivente vedi doc. B. Ai fini legali l’infrazione non è veritiera si deduce che l’ignoto possessore della licenza avendola esibita gli sia andata bene non è la prima volta che ci recapitano una simile richiesta crediamo non sia l’ultima (…)”.
A comprova del fatto che l’infrazione in esame non può comunque essere stata commessa con il veicolo in questione, viene prodotta una dichiarazione 16 febbraio 2006, non firmata, della Carrozzeria __________, in cui leggesi che:
“Vi confermiamo per nostro ricordo che l’auto TI __________ nei giorni 14/15/16.02.06 era in carrozzeria per perizia per lavori che si dovevano fare. Infatti, si conferma la presenza da noi era una donna __________ amministratore, per le riparazioni come ad esempio: segni, graffi, ammaccature varie, parabrezza anteriore da sostituire. Inoltre, ricordiamo che la scrivente affermava con certezza che anche nei giorni successivi così come la settimana dopo passava per i motivi sopra. Senza ombra di dubbio ricordiamo la presenza era come ad esempio nelle ore 14 alle ore 15.30/16.30 prima che un tecnico si liberasse, al fine di fissare il giorno, garantendone che i lavori si facessero” (doc. C).
5. Considerato che il motivo conduttore del gravame è il fatto che l’infrazione sarebbe stata commessa da un ignoto possessore della licenza di condurre smarrita dal ricorrente - che, come si evince dalla dichiarazione 10 dicembre 2005, allestita dunque due mesi prima dei fatti, era autorizzato a condurre il veicolo Honda targato TI __________ (doc. B) - vale la pena di sottolineare che l’accertamento dei dati del contravventore, è avvenuto sulla scorta del duplicato della licenza di condurre presentato dal ricorrente medesimo su richiesta dell’agente denunciante (cfr. rapporto di contro-osservazioni 21 agosto 2006, pag. 1). Di conseguenza, mal si comprende per quale motivo sia stato scomodato l’episodio dello smarrimento della patente, se non per far ricadere - in modo maldestro - la responsabilità dell’infrazione commessa su un improbabile terzo di ignota identità.
Quello che è invece certo, è che ad essere ignota è la dimora del ricorrente, in quanto, come si evince dalle contro-osservazioni dell’agente accertatore - sulle quali l’insorgente è rimasto silente, malgrado questo giudice l’abbia formalmente invitato, per il tramite della sua rappresentante, a formulare eventuali osservazioni - egli ha lasciato il Comune di __________ in data 1° marzo 2002 per una destinazione ignota. Tale circostanza andava quindi segnalata tempestivamente alla Sezione della circolazione ai fini di modificare la licenza di condurre, ciò che non è avvenuto.
Non può inoltre essere disatteso che la dichiarazione 16 febbraio 2006 della Carrozzeria __________ (che stranamente contiene l’espressione “la scrivente” utilizzata anche nel gravame), tendente a dimostrare che il giorno del fatti il veicolo si trovava in carrozzeria, oltre a non essere sottoscritta, non risulta affatto attendibile. Dalla stessa risulta che il veicolo sarebbe rimasto presso la suddetta carrozzeria tre giorni consecutivi, compreso quello dell’infrazione, ai fini di essere periziato. Ancora nei giorni successivi e addirittura la settimana seguente la signora __________i si sarebbe recata in officina, a orari diversi, in attesa di poter discutere con un tecnico e fissare il giorno della riparazione (come faceva a saperlo il 16.02 quando ha allestito la dichiarazione?). Orbene, al di là del fatto che appare poco probabile che occorrano due settimane per stabilire i lavori da eseguire su un veicolo graffiato e ammaccato (lasso di tempo che sarebbe concepibile semmai per la riparazione), la circostanza non è comunque stata comprovata, né tanto meno resa verosimile con la produzione, ad esempio, del preventivo di riparazione o della successiva fattura. La stessa non può quindi essere ritenuta liberatoria.
Ad ogni buon conto, nulla induce a dubitare dell’accertamento dell’agente denunciante - frutto di una constatazione di agevole momento - il quale peraltro non ha nessun interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio di incorrere in sanzioni amministrative o penali.
In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.
7. A giusta ragione la Sezione della circolazione ha quindi inflitto al ricorrente una multa di complessivi fr. 140.-, pari alla sanzione prevista dall’Allegato 1 all’OMD per queste infrazioni (nri. 106.1 e 228.1).
Il ricorso – manifestamente infondato - va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 25, 43 cpv. 2, 90 cifra 1, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 41 cpv. 1bis ONC; 15 cpv. 4, 26 cpv. 1, 143 cifra 3 OAC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTG).