Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 15.05.2007 30.2006.157

15 mai 2007·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,189 mots·~6 min·1

Résumé

Ostacolare i trasporti pubblici sostando su una linea a zig zag

Texte intégral

Incarto n. 30.2006.157 11244/610

Bellinzona 15 maggio 2007  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Laura Bernasconi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 22 maggio 2006 presentato da

RI 1

contro

la decisione 12 maggio 2006 n. __________ emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni 7 giugno 2006  presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;

                                         letti ed esaminati gli atti,

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La Sezione della circolazione con decisione 12 maggio 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 80.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per il seguente motivo:

                                         “Si è fermato con il veicolo __________ su una linea a zig-zag per lasciare salire o scendere passeggeri, ostacolando i trasporti pubblici”.

                                         Fatti accertati il __________ in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 79 cpv. 3 OSStr.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale __________ si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento.

                                 C.     Nelle osservazioni 7 giugno 2006 la Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.

                                 2.     Giusta l’art. 27 cpv. 1 LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia; i segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni. Le linee a zig-zag (gialle; 6.21) designano le aree riservate alla fermata dei mezzi pubblici del servizio di linea; su queste aree i conducenti possono fermarsi soltanto per permettere ai loro passeggeri di salire o scendere purché i veicoli pubblici del servizio di linea non siano ostacolati (art. 79 cpv. 3 OSStr).

                                         Chiunque contravviene alle norme di circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

                                 3.     La Sezione della circolazione rimprovera al multato – in applicazione dei predetti articoli – di essersi fermato con il proprio veicolo su una linea a zig-zag per lasciare salire o scendere passeggeri, ostacolando i trasporti pubblici.

                                 4.     Il ricorrente, nel suo gravame, si esaurisce nelle seguenti considerazioni:

                                         “In data 20.022006 mi è stata intimata una multa disciplinare per una ipotetica infrazione avvenuta in territorio di __________ il giorno __________.

                                         Una contravvenzione che ritengo non commisurata al fatto veramente accaduto. Inoltre l’agente che era sul posto non ha voluto ascoltare le mie motivazioni e non ha dimostrato un minimo di disponibilità nei miei confronti.

                                         Contro questa contravvenzione, come dimostrano gli atti allegati, ho inoltrato ricorso alla Polizia Comunale di __________ il giorno __________, senza esito. Il 17 marzo ho inoltrato ricorso alla Sezione della circolazione a Camorino, Ufficio giuridico, ricorso respinto. Ora l’ultima mia possibilità per ottenere udienza è rivolgermi a voi come Pretura Penale”.

                                 5.     In concreto, la decisione impugnata fa seguito al rapporto di contravvenzione emesso dalla Polizia comunale di __________ dopo che il termine di pagamento di 30 giorni fissato al ricorrente per pagare la multa disciplinare è scaduto infruttuoso (cfr. rapporto di contravvenzione agli atti).

                                         A questo proposito, vale senz’altro la pena di rilevare – vista l’evidente confusione contenuta nel gravame sui vari “ricorsi” che il ricorrente sostiene di aver presentato – che nell’ambito della procedura disciplinare non è data facoltà al multato di presentare osservazioni. Qualora, come in specie, l’interessato prenda comunque posizione sulla multa disciplinare, contestandola, la Polizia competente - in ossequio al principio della buona fede - deve trasmettere tali contestazioni all’Ufficio giuridico della Sezione della circolazione, unitamente al rapporto di contravvenzione emesso alla scadenza del termine di pagamento, con il quale viene dato avvio alla procedura ordinaria. Con il rapporto di contravvenzione viene assegnato al multato un termine di 15 giorni per presentare eventuali osservazioni in merito all’infrazione contestatagli (e non un reclamo come impropriamente affermato dalla Polizia comunale di __________ nella “decisione” 8 marzo 2006), ritenuto che le stesse verranno poi trasmesse alla Sezione della circolazione affinché emani la propria decisione, contro la quale è dato ricorso alla Pretura penale.

                                 6.     Fatta questa debita premessa, si rileva che, come si evince dalle premature osservazioni 24 febbraio 2006 alla Polizia comunale di __________, l’insorgente ha affermato che “il giorno __________ alle 9.30 mi sono fermato solo per pochi minuti lungo la linea zig-zag per prelevare dei soldi presso lo sportello dell’Ufficio Postale in località __________. Questa sosta non ha provocato nessun problema in quanto non è transitato nessun mezzo pubblico”.

                                         La versione del ricorrente in merito all’accaduto non è contestata dall’agente denunciante e va quindi ritenuta come attendibile. Dal rapporto di servizio 27 aprile 2006 della Polizia comunale di __________, si legge infatti che “in data e ora di cui sopra, l’agente __________ applicava sul parabrezza della vettura marca Alfa Romeo targata __________, regolare avviso di contravvenzione in urto all’art. [recte: infrazione n.] 239.2 “ostacolare i trasporti pubblici fermandosi su una linea zig-zag per lasciare salire o scendere passeggeri”. Visto e considerato che il Signor RI 1, nella sua lettera datata __________, ammette di essersi fermato solo per pochi minuti lungo la linea zig-zag per prelevare dei soldi presso lo sportello dell’Ufficio postale di __________, la contravvenzione è palese”.

                                         Tuttavia, l’infrazione commessa dal ricorrente, non è quella rimproveratagli dalla Polizia comunale e quindi dall’autorità di prime cure, ritenuto che non si è fermato per far salire o scendere passeggeri, né tanto meno ha ostacolato mezzi pubblici, circostanza di cui l’agente poteva rendersi conto dal momento che ha avuto tutto il tempo di redigere e apporre sul parabrezza l’avviso di contravvenzione prima che sopraggiungesse il multato. In realtà, proprio poiché l’arresto non era destinato a far salire o scendere passeggeri (bensì per il prelievo di soldi), esso dev’essere qualificato come parcheggio, ancorché di breve durata (cfr. Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 3ª ed., n. 1.1. ad art. 18 ONC).

                                         L’infrazione ravvisabile nella fattispecie era quindi quella del parcheggio su una linea zig-zag fino a 60 minuti (per la quale l’allegato 1 all’OMD commina una sanzione pecuniaria di fr. 120.-; infrazione n. 239 cifra 1).

                                         Ne segue che l’autorità di prime cure ha rimproverato al ricorrente una fattispecie che non corrisponde alla realtà dei fatti, infliggendogli una multa per una contravvenzione non commessa. Stando così le cose, la decisione va annullata.

                                 7.     Per i motivi sopraesposti, il ricorso deve pertanto essere accolto. Visto l’esito del gravame non si prelevano né tasse, né spese dell’odierno giudizio (art. 15 LPContr).

per questi motivi                 visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 79 cpv. 3 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.

                                 2.     Non si prelevano né tasse, né spese di giustizia.

                                 3. Intimazione a:__________

Il presidente:                                                                            La segretaria:

30.2006.157 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 15.05.2007 30.2006.157 — Swissrulings