Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 30.03.2007 30.2006.140

30 mars 2007·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,003 mots·~5 min·3

Résumé

posteggio fuori dai posti delimitati

Texte intégral

Incarto n. 30.2006.140 10072/607

Bellinzona 30 marzo 2007  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 3 maggio 2006 presentato da

RI 1,

contro

la decisione 21 aprile 2006 n. 10072/607 emessa dalla CRTE 1

viste                                  le osservazioni 15 maggio 2006 presentate dalla CRTE 1;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La CRTE 1 con decisione 21 aprile 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.-, oltre a una tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per aver “posteggiato il veicolo TI __________ fuori dai posti delimitati”.

                                         Fatti accertati il 22 dicembre 2005 in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 79 cpv. 1 OSStr.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento.

                                 C.     Con comunicazione 15 maggio 2006 la CRTE 1 dichiara di astenersi dal formulare osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.

                                 2.     Per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; dove esistono posti di parcheggio i veicoli possono essere parcheggiati solamente entro i limiti di queste aree (art. 79 cpv. 1 quarta frase vOSStr).

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). Per l'inosservanza di cui sopra, l'allegato 1 all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina – fino a 2 ore di parcheggio – una sanzione pecuniaria di fr. 40.– (infrazione n. 252 lett. a).

                                 3.     La CRTE 1 rimprovera al multato, in applicazione delle predette norme, di avere posteggiato il proprio veicolo – sulla Piazzetta __________ a __________ (cfr. rapporto di contravvenzione 16 febbraio 2006) – "fuori dai posti delimitati".

                                 4.     Il ricorrente, dal canto suo, contesta l’infrazione ascrittagli asserendo nel merito - con toni che appaiono per certi versi eccessivamente duri - che sulla piazza in questione non sono demarcati stalli di parcheggio. Nelle osservazioni 2 marzo 2006 alla Polizia comunale di __________, evidenziando il particolare periodo (natalizio) in cui è avvenuta la presunta infrazione, egli lasciava intendere di aver cercato di sfruttare al meglio lo spazio disponibile con intelligenza e buon senso. In ordine, egli lamenta poi il fatto che l’ufficio giuridico prima di emettere la risoluzione in esame “non si è neppure interessato alla situazione reale e a chiedermi osservazioni in merito, ma evidentemente mi ha semplicemente girato la multa su propria carta”. In sostanza, egli fa valere una violazione del suo diritto di essere sentito.

                                 5.     Con riferimento a quest’ultima censura, occorre riconoscere, come sostenuto dal ricorrente, che vi è stata una violazione del suo diritto di essere sentito, nella misura in cui - come risulta dal fascicolo processuale - l’autorità di prime cure non gli ha formalmente assegnato alcun termine per formulare le proprie osservazioni allo scritto 24 marzo 2006 della Polizia di __________, in cui veniva specificato che l’addebito mossogli si riferiva al fatto di aver parcheggiato sul prato e non sul manto stradale. In effetti, per costante giurisprudenza, prima di emettere formale decisione occorre offrire la possibilità all’interessato di prendere posizione sulle circostanze che non gli erano note.

                                         Tale garanzia procedurale, così come la presa in considerazione di eventuali osservazioni, costituisce una formalità essenziale che, se omessa, inficia in ordine la validità dell’intero procedimento per chiara violazione del diritto di essere sentito (art. 29 Cost).

                                         Così stando le cose, appare d’uopo accogliere il ricorso nel senso che la risoluzione impugnata deve essere annullata per vizio procedurale.

                                 6.     Abbondanzialmente, si osserva che la decisione impugnata andrebbe comunque annullata procedendo all’esame di merito. In effetti, per dottrina e giurisprudenza, la violazione dell'art. 79 cpv. 1 quarta frase vOSStr presuppone l'esistenza di posti di parcheggio a una distanza non superiore alla lunghezza di 5-6 automobili e, ad ogni modo, non oltre eventuali intersezioni (cfr. Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 3ª ed., n. 2 ad art. 79 OSStr; René Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, 2a ed., n. 811, pag. 370, che specifica che la distanza varia a seconda delle circostanze locali).

                                         Nella fattispecie concreta, dal fascicolo processuale emerge chiaramente che la Piazzetta __________ “non presenta in maniera precisa le delimitazioni degli stalli per parcheggi” (cfr. scritto 24 marzo 2006), né è dato di sapere se ve ne fossero alla distanza sopraccitata, per cui non si realizzano gli elementi costitutivi dell’infrazione ascrittagli. Emerge invero che al ricorrente viene rimproverato di non aver parcheggiato sul manto stradale, bensì sul prato. Circostanza che, qualora fosse comprovata, non potrebbe tuttavia costituire infrazione alle norme di circolazione in difetto di una segnaletica vietante espressamente il parcheggio in loco e non essendo comunque preteso che vi fossero altre ragioni per cui la fermata volontaria e il parcheggio fossero vietati (ad esempio la presenza di un’intersezione a meno di 5 metri, l’intralcio alla circolazione, ecc).

                                         In tali evenienze, non ravvisandosi elementi suscettibili d'imputare al ricorrente l'infrazione rimproveratagli, s’imporrebbe comunque in definitiva di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali.

                                 7.     In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata. Visto l’esito del gravame non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

per questi motivi                 visti gli art. 29 Cost; 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 79 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata annullata.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

                                 3.     Intimazione a:

RI 1, CRTE 1

Il presidente:                                                                            La segretaria:

30.2006.140 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 30.03.2007 30.2006.140 — Swissrulings