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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 02.05.2007 30.2006.130

2 mai 2007·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·3,466 mots·~17 min·2

Résumé

taglio d'alberi senza autorizzazione

Texte intégral

Incarto n. 30.2006.130 1266/401

Bellinzona 2 maggio 2007  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 25 aprile 2006 presentato da

RI 1, difeso da: DI 1

contro

la decisione 7 aprile 2006 n. 1266/401 emessa dalla CRTE 1

viste                                  le osservazioni 17 maggio 2006 presentate dalla CRTE 1, Bellinzona;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La CRTE 1 con decisione 7 aprile 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 2'500.-, oltre alla tassa e alle spese di giustizia di complessivi fr. 100.-, per aver eseguito un taglio d’alberi sul mappale n. __________ di sua proprietà, nel Comune di __________ (con riferimento al rapporto di contravvenzione 2 agosto 2006).

                                         Fatti accertati in occasione di un sopralluogo avvenuto il 20 maggio 2005 in territorio di __________. La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 21, 43 cpv. 1 lett. e LFo; 38 LCFo e 39 cpv. 1 RLCFo.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                 C.     La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.

                                 2.     Il ricorrente chiede preliminarmente l’annullamento in ordine della decisione impugnata, poiché, a suo dire, resa in violazione dei suoi diritti più elementari di difesa e di essere sentito, come pure della garanzia del doppio grado di giudizio, stante il rifiuto ingiustificato della Sezione forestale di assumere una prova offerta, e meglio il rifiuto di esperire un sopralluogo alla presenza di tutte le parti interessate.

                                         Per costante giurisprudenza, l’autorità ha l’obbligo di dar seguito all’offerta delle prove presentate in tempo utile e nelle forme richieste, a meno che le stesse non siano manifestamente inidonee a fornire la prova del fatto asserito o che si tratti di provare un fatto irrilevante. Le parti non hanno cioè diritto all'assunzione di tutti gli accertamenti proposti. Secondo questa regola l'autorità giudicante può rinunciare ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo ("apprezzamento anticipato delle prove": DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e di giurisprudenza; 124 I 211 consid. 4a; 122 V 162 consid. 1d).

                                         In concreto, l’autorità di prime cure non ha dato seguito al sopralluogo, ritenendo sulla base degli atti in suo possesso - peraltro liberamente accessibili al ricorrente - di avere sufficienti elementi per statuire. In tal modo, ha di fatto proceduto a un apprezzamento anticipato delle prove, senza violare a priori il diritto di essere sentito del ricorrente. Diritto che in concreto è stato sicuramente ossequiato dal momento che, come da lui stesso ammesso, ha potuto “contestare puntualmente tutti gli addebiti mossigli ed i fatti posti alla base della contravvenzione” (cfr. ricorso, pag. 4). Per gli stessi motivi, la presunta violazione dei diritti di difesa, peraltro dedotti dal principio di essere sentito, si rivela infondata.

                                         L’insorgente sembra inoltre lamentare il fatto - peraltro già evidenziato nelle osservazioni 16 settembre 2005, in cui veniva fatto riferimento a una “denuncia anonima” che non è stato interpellato da parte degli addetti all’Ufficio forestale di circondario né al momento della constatazione della presunta infrazione, né immediatamente dopo. In proposito, si osserva che nell’ambito della procedura contravvenzionale non deve necessariamente esservi un’intimazione verbale dell’infrazione, bastando la successiva intimazione scritta a mezzo del rapporto di contravvenzione. Tale documento è fondamentale ai fini della salvaguardia del diritto di essere sentito, in quanto riassume tutti i dati relativi all’infrazione, dando all’interessato la possibilità di rendersi conto degli addebiti mossigli e di pronunciarsi in merito, come avvenuto in specie.

                                         Relativamente alle prove offerte dunque, richiamati i precetti giurisprudenziali testé citati, nulla osta all’acquisizione agli atti della documentazione prodotta con il gravame e pacifico risulta essere il richiamo dell’incarto dalla Sezione forestale (comprensivo degli atti dell’Ufficio forestale circondariale), mentre l’esperimento di un sopralluogo e di una non meglio precisata perizia, così come la testimonianza del signor __________, risultano essere superflui, essendo gli atti di causa sufficientemente chiari e completi da permettere a questo giudice di formare il proprio convincimento. Tenuto conto che la valutazione dell’autorità di prime cure in merito al sopralluogo viene qui confermata, senza che vi sia un ampliamento del substrato alla base della decisione, non è peraltro data l’asserta violazione della garanzia del doppio grado di giurisdizione.

                                 3.     Il multato denuncia in seguito la sua totale estraneità ai fatti, poiché pur essendo il proprietario della parcella sulla quale è stato eseguito il taglio, non è stato né autore né tanto meno promotore di qualsivoglia infrazione ascrittagli. Precisa che a eseguire i lavori avversati sarebbe stato il figlio __________, il quale aveva pure puntualmente segnalato l’intervento a un collaboratore dell’Ufficio forestale di circondario, come anticipato nelle osservazioni 16 settembre 2005. Soggiunge che il figlio si è sempre occupato della manutenzione e della pulizia del mappale (cfr. ricorso, pag. 5).

                                         Anzitutto, non può essere disatteso che questa asserzione è stata espressa per la prima volta in sede di ricorso e suffragata da una dichiarazione 7 giugno 2006 del figlio, addirittura successiva alle osservazioni 17 maggio 2006 della CRTE 1. Mal si comprende, come a giusto titolo rilevato dall’autorità, per quale motivo una circostanza così rilevante sia stata sottaciuta nelle ampie e dettagliate osservazioni 16 settembre 2005 al rapporto di contravvenzione, inoltrate per conto della “famiglia __________”. Si noti, tra l’altro, che nelle predette osservazioni, in fine, veniva pure accennato al fatto che l’intervento era stato segnalato a suo tempo con sopralluogo a un non meglio identificato collaboratore della CRTE 1, senza però precisare se fosse stato il figlio ad avvertire (e ad agire) e senza fornire dettagli a comprova di tale circostanza, segnatamente sul nome del collaboratore – ciò che non viene fatto neppure nel gravame –, non potendosi pertanto escludere che si sia trattato, se del caso, di un altro episodio.

                                         Ad ogni buon conto, la tesi del ricorrente, oltre a non essere minimamente comprovata, è smentita dalle risultanze del fascicolo processuale, segnatamente dai documenti prodotti con il gravame (cfr. notifica fornitura piantine 25 ottobre 2005 innestate sul fondo in questione; analisi del terreno 9 maggio e 19 aprile 2005 fatte esperire sul medesimo terreno), aventi tutti quale destinatario il ricorrente, come pure dalla concessione di taglio su bosco privato inerente il mappale n.__________ rilasciata il 5 novembre 2001 dall’Ufficio forestale del __________ circondario proprio al ricorrente.

                                         Tali documenti attestano invece il suo intervento personale e diretto sul fondo in questione, come peraltro confermato nel gravame, in cui si dichiara che egli stesso (in particolare) ha sempre mantenuto in modo esemplare la proprietà, nel tempo e in stretta collaborazione con l’allora Ispettore di circondario Ing. __________ per la parte interessata di bosco (pag. 6/7).

                                         Ciò che mette in dubbio la credibilità delle sue affermazioni, che appaiono piuttosto come un tentativo di sottrarsi alle proprie responsabilità, facendo ricadere la colpa esclusiva di detto taglio sul figlio. Nulla muta a questa considerazione, la dichiarazione testimoniale scritta, non datata, del signor __________, prodotta unitamente al gravame, la quale non risulta per nulla spontanea, giacché pervenuta al legale del ricorrente dopo l’intimazione della decisione avversata e a distanza di oltre un anno dai fatti, e sembra piuttosto una dichiarazione di compiacenza.

                                         Quand’anche si volesse ammettere che il taglio sia stato eseguito dal figlio __________ il ricorrente, in qualità di proprietario del fondo in questione, sarebbe comunque responsabile della sua gestione (cfr. art. 22 LCFo e messaggio n. 4653 del 3 giugno 1997 del Consiglio di Stato, pag. 23). Considerato che era o doveva essere a conoscenza del taglio dal momento che, contestualmente a detta operazione (come si evince dal ricorso a pag. 7), aveva riservato le piante di castagno al Vivaio forestale di __________ destinate a essere messe a dimora nell’area boschiva oggetto del taglio, egli doveva dunque provvedere a preservare la foresta, esercitando la dovuta sorveglianza sull’operato del figlio __________, senza tollerare eventuali tagli abusivi. A maggior ragione se si considera che già in passato aveva beneficiato di almeno una concessione al taglio - nello specifico il taglio di un acero (cfr. allegato 3), per cui doveva sapere che senza la necessaria autorizzazione né lui né altri (quindi neanche il figlio __________) potevano provvedere al taglio di alberi e che per fare richiesta doveva fornire il suo consenso quale proprietario a meno che il figlio __________ non avesse un contratto di gestione che lo autorizzasse in tal senso (art. 39 cpv. 1 RLCFo).

                                         Ne segue che l’eventuale responsabilità concomitante del figlio __________ non permetterebbe in ogni caso al ricorrente di discolparsi, poiché in materia penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione attribuibile a propria colpa.

                                         Ergo, il ricorrente è da ritenersi correttamente il destinatario della decisione impugnata e il gravame, anche su questo punto, risulta infondato.

                                 4.     Il taglio d’alberi nella foresta è subordinato all’autorizzazione del Servizio forestale (art. 21 LFo). L’art. 39 cpv. 1 RLCFo specifica che l’autorizzazione deve essere richiesta alla Sezione forestale, tramite domanda preventiva, dal proprietario o dal gestore su presentazione di un accordo scritto del proprietario, se non esiste un contratto di gestione.

                                         Chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione, abbatte alberi in foresta è punito con la multa fino a fr. 20'000.- (art. 43 cpv. 1 lett. e LFo). Chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione, danneggia il bosco o in altro modo contravviene alla legislazione forestale è punibile con la multa fino a fr. 20'000.-. Se l’autore agisce per negligenza, esso è punibile con una multa fino a fr. 10'000.- (art. 38 LCFo).

                                 5.     La CRTE 1, in applicazione delle predette disposizioni, ha sanzionato il qui ricorrente per il taglio di 18 alberi sul mappale n. __________ di sua proprietà nel comune di __________, senza autorizzazione. La decisione impugnata si fonda sulla segnalazione 21 giugno 2005 dell’Ufficio forestale del __________ circondario di __________ - suffragata dalla distinta delle piante tagliate - dalla quale si evince che "in data 20 maggio 2005, in occasione di un sopralluogo, è stato constatato il taglio di 18 alberi (castagno, acero, tiglio e rovere) in area forestale senza la dovuta autorizzazione. Il taglio raso interessa un volume di legname quantificabile in circa 10 mc. Il proprietario ha ricoperto le ceppaie con della terra per nascondere l’abuso ed ha messo a dimora alberi da frutto nell’area dissodata abusivamente.”

                                 6.     Il ricorrente, in sostanza, non contesta il numero di piante recise (anche se nel gravame riconosce solo il taglio di un rovere e di alcuni polloni di castagno, in contraddizione con quanto precedentemente ammesso nelle osservazioni 16 settembre 2005, pag. 2 in fine), né il carattere boschivo dell’area oggetto del presunto taglio abusivo.

                                         Egli si oppone nondimeno alla sanzione inflittagli – che ritiene in ogni caso manifestamente sproporzionata - asserendo che il taglio ha comportato tutt’al più il prelievo di un paio di mc di legname (invece dei circa 10 mc contestati) e ha riguardato per la maggior parte alberi rotti, malati e pericolanti. A suo dire, l’operazione si è dunque resa necessaria ai fini di pulizia, manutenzione e sicurezza, ritenuto che la parte di terreno in questione confina con una strada accessibile anche a pedoni. In proposito, egli produce la dichiarazione scritta del signor __________, il quale avrebbe aiutato il figlio __________ a tagliare alcune piante “tra cui un rovere pericolante con rami secchi vicino alla strada e alcuni polloni di castagno ammalato, il tutto per un massimo di tre quarti di furgone Toyota”. In definitiva, contesta gli addebiti mossigli dall’autorità di prime cure, secondo cui avrebbe manomesso rispettivamente eliminato il “boschetto” ancora restante sul mappale in questione, dopo un precedente intervento, asserendo che la pulizia eseguita si sarebbe limitata a normali lavori di ripulitura (cfr. ricorso, pag. 6). Già dalle osservazioni al rapporto di contravvenzione risultava che la famiglia del ricorrente “per tagli di legna importanti, e non di una normale manutenzione del sito, ha sempre richiesto le dovute autorizzazioni vedi concessioni no Ti __________ del 30.01.2002 e pure la no Ti __________ del 05.11.2001”.

                                         L’insorgente, come detto, afferma poi che il figlio __________ avrebbe puntualmente segnalato l’intervento di pulizia e manutenzione a un collaboratore dell’Ufficio forestale di Circondario, senza tuttavia fornire alcun elemento concreto a comprova della propria affermazione.

                                         Infine, per avvalorare la tesi secondo cui gestirebbe in modo assolutamente esemplare la sua proprietà - circostanza che non viene qui assolutamente rimessa in discussione - afferma che ancora prima dell’avvio della procedura contravvenzionale aveva riservato delle piante al Vivaio forestale (in seguito sono stati infatti piantati sei nuovi castagni) e che aveva pure fatto effettuare un’indagine specialistica sul terreno. Soggiunge che la copertura delle ceppaie serviva ai fini del decoro e della sicurezza e non per nascondere le prove del taglio, come sostenuto dall’autorità.

                                 7.     Di fronte a versioni contrastanti il giudice apprezza liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore dell’accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione dei fatti, ritenuto che le constatazioni di un agente – in questo caso forestale - non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La valutazione tiene inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato.

                                         Nell’evenienza concreta, i fatti descritti non possono essere frutto della fantasia degli agenti forestali, che secondo l’ordinaria amministrazione hanno effettuato un controllo del territorio e quindi constatato le tracce di tagli recenti presso il mappale n. __________ di proprietà del RI 1, in definitiva ammessi da quest’ultimo. Essi hanno inoltre quantificato in 9,8 metri cubi di legname gli alberi tagliati sulla base della misurazione del diametro di ogni ceppo (come risulta dalla relativa distinta agli atti) e hanno potuto accertare che gli alberi in questione non erano malati - condizione peraltro neppure comprovata a quantomeno resa verosimile dal ricorrente -, sottolineando che anche qualora alcuni di questi fossero stati pericolanti (circostanza facilmente dimostrabile a mezzo di documentazione fotografica), sarebbero crollati verso il basso trovandosi sottostrada. Per di più trattandosi dei rami pericolanti del rovere, sarebbe bastato il taglio di questi ultimi e non già di tutta la pianta.

                                         Gli agenti, a differenza del denunciato, non hanno inoltre alcun interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro, di subire sanzioni penali e amministrative. Ora, tali dichiarazioni, nella denegata ipotesi in cui non corrispondessero al vero, risulterebbero talmente foriere e gravide di (nefaste) conseguenze per gli agenti, che già solo per questo motivo si rivelerebbe del tutto fuori luogo e incomprensibile non intravedere nella versione da loro fornita un maggior grado di veridicità e fedefacenza e, di conseguenza, una accresciuta dignità probatoria (la cosiddetta Beweiswürdigkeit).

                                         Inoltre, come giustamente rilevato dalla CRTE 1 nelle osservazioni 17 maggio 2006, “quand’ anche un soprassuolo fosse malato o alterato nella sua natura, deve essere considerato a tutti gli effetti area forestale (DTF 124 II 85 consid. 3c). Dato che l’art 21 LFo non disciplina in modo differenziato l’obbligo autorizzativo, a dipendenza della rigogliosità della vegetazione, ma vi fa riferimento solamente con il generico termine di ‘alberi’, con tutta evidenza, dal profilo letterale, tale sostantivo ingloba pure la categoria delle piante secche (TRAM n. 51.2001.141 del 28 agosto 2001 in re M., consid.a).”

                                         Quindi a nulla giova al ricorrente produrre una dichiarazione scritta del signor __________, il quale afferma che gli alberi erano effettivamente malati, poiché, anche nella denegata ipotesi che questo fosse vero, il qui ricorrente necessitava in ogni caso di un’autorizzazione dall’autorità preposta per effettuare il taglio dei suddetti alberi. Ora, una presunta segnalazione a un collaboratore dell’Ufficio forestale di Circondario, come asserisce l’insorgente, ma per la quale non vi è alcun riscontro non risultando neppure il nome del destinatario, non può essere considerata alla stregua di una vera e propria autorizzazione secondo procedura. Del resto, come già asserito al considerando 3, il ricorrente aveva già beneficiato in passato di un’autorizzazione ai sensi della legge forestale, financo menzionata nelle osservazioni 16 settembre 2005, limitata tra l’altro al taglio di un solo albero (cfr. allegato 3), per cui doveva sapere che senza la necessaria preventiva concessione, che comporta l’assegnazione delle piante da parte del personale forestale, né lui né terzi potevano provvedere a tagliare i 18 alberi. Non solo. Come si evince dallo scritto 28 febbraio 2006 dell’Ufficio forestale di circondario agli atti, nel 2000, egli aveva pure beneficiato di una concessione di taglio (n. TI __________) per 5 alberi (1 mc) sulla superficie boschiva adiacente a quella oggetto del presente procedimento, rilasciata a posteriori in difetto di una preventiva richiesta di autorizzazione.

                                         È senz’altro interessante rilevare che dal predetto scritto si evince come l’Ufficio forestale, in occasione del precedente taglio avvenuto nel 2000, aveva indicato chiaramente di voler preservare il bordo del boschetto composto da elementi di un certo pregio naturalistico e paesaggistico, in particolare di un rovere di discrete dimensioni - quello oggetto del presente giudizio (“il rovere” malato, rotto e in cattivo stato a cui fa riferimento nel gravame, ancorché non vi siano riscontri concreti e oggettivi su tale circostanza, non bastando con ogni evidenza il fatto che non sia stato utilizzato come legname d’opera) - negando per ben due volte la richiesta di concessione di tagliarlo. Ciò che lascia invero dubitare della buona fede del ricorrente.

                                         Al di là di quest’ultima considerazione, la versione del ricorrente, oltre a non essere comprovata, appare insostenibile: risulta in effetti difficile credere che vi sia stata una segnalazione all’Ufficio forestale di Circondario e non una richiesta di autorizzazione al taglio, procedura a lui perfettamente nota.

                                         Come è insostenibile l’affermazione per cui le ceppaie sarebbero state ricoperte con terriccio e pietre per una questione di sicurezza e di decoro, essendo decisamente più probabile che, trattandosi di superfici più chiare e dunque ben visibili, l’insorgente volesse celarle alla vista di terzi. L’autorità spiega del resto come non vi sia alcuna tecnica selvicolturale che preveda l’interramento delle ceppaie recise, ritenuto che simile operazione nuoce addirittura allo sviluppo e alla rigenerazione del soprassuolo tagliato. Inoltre, la copertura delle ceppaie, che di fatto dissimula la loro presenza, è suscettibile di creare pericolo, contrariamente a quanto assume il ricorrente.

                                         Simile modo di agire, unitamente al fatto che egli era a conoscenza della necessità di ottenere un’autorizzazione per il taglio di alberi (anche solo di uno), sottolinea, a mente di questo giudice, l’intenzionalità dell’infrazione commessa.

Va infine fatto presente all’insorgente che la presunta miglioria dell’area boschiva (pulizia e manutenzione della superficie per innesto di nuove piante) non legittima l’iniziativa privata intesa a modificare il bosco, in dispregio della legislazione applicabile. Anzi vi è un interesse pubblico alla conservazione e alla protezione della foresta (cfr. art. 1 LFo; 1 LCFo; DTF 117 Ib 325 cons. 2), motivo per cui la legislazione federale, concretizzata da quella cantonale, impone un regime di autorizzazione per gli interventi (cfr. art. 5, 11, 16, 21 LFo; 5 LCFo; 7, 39 segg. RLCFo) ed esige tra l’altro una formazione specializzata per gli operai forestali (cfr. art. 29 segg. LFo; 26 segg. LCFo; 48 segg. RLCFo). Occorre notare che l’interesse a conservare intatta la foresta è dato per scontato e non deve essere dimostrato; l’imperativo di conservare quest’ultima vale indipendentemente dallo stato, dal valore e dalla funzione dell’area in questione e si estende anche a particelle di bosco piccole o non curate (DTF 117 Ib 325 cons. 2).

In definitiva, come visto, il ricorrente non evoca circostanze, né adduce giustificazioni che consentano di scostarsi dalla decisione impugnata.

In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun dubbio che il ricorrente abbia effettivamente commesso l’infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.

                                 8.     Per quanto concerne l’ammontare della multa, questa è direttamente proporzionale al quantitativo di legname abbattuto, commisurata al grado di colpa e alla gravità dell’infrazione commessa (ritenuto che l’intervento in questione ha compromesso la composizione e la struttura diversificata del popolamento in questione, che impiegherà anni per ricostituirsi), nonché contenuta nei limiti concessi dalla legge (art. 38 LCFo).

                                         Il ricorso - infondato - va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli art. 21, 43 cpv. 1 lett. e LFo; 38 LCFo e 39 cpv. 1 RLCFo; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 400.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

RI 1, Avv. DI 1, CRTE 1,

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

                     Entro lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTG).

30.2006.130 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 02.05.2007 30.2006.130 — Swissrulings