Incarto n. 30.2005.91 6520/403
Bellinzona 9 agosto 2005
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 9 marzo 2005 presentato da
RI 1
contro
la decisione n° 6520/403 del 4 marzo 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Sezione della circolazione con decisione 4 marzo 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.- per aver posteggiato il veicolo __________ superando la durata di parcheggio autorizzata.
Fatti accertati il 6 dicembre 2004 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr e 48 cpv. 8 OSStr.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
Eccepisce l’assoluta mancanza di illuminazione della zona in cui si trova il parchimetro con la conseguente impossibilità di leggere la tabella per il pagamento del parcheggio.
C. La sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
2. Se il parcheggio di autoveicoli è limitato nel tempo, il conducente deve riportare nuovamente il veicolo in circolazione al più tardi alla scadenza del tempo permesso per il parcheggio, a meno che sia permesso, secondo le istruzioni che figurano sul parchimetro, di versare nuovamente una tassa prima della fine del tempo autorizzato (art. 48 cpv. 8 OSStr).
Chiunque contravviene alle norme di circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
3. Le fotografie agli atti non provano l’assoluta mancanza di illuminazione nella zona e neppure l’impossibilità di procedere al pagamento; anzi dalle stesse si evince che il parchimetro in questione è della nuova generazione ed è dotato di un display digitale che può illuminarsi.
Di conseguenza anche di sera sullo stesso si può vedere il numero di parcheggio, l’importo introdotto e la durata di parcheggio autorizzata.
4. Nel suo gravame il ricorrente non ha contestato di aver superato il limite di parcheggio autorizzato: ciò vuol dire che in precedenza quella sera - come del resto afferma la denunciante (cfr. lettera del 14 gennaio 2005) - ha pagato il posteggio verso le ore 19.00 circa.
Di conseguenza in quel frangente ha potuto vedere la tabella con il costo orario; dal momento che in inverno, per ammissione dell’insorgente medesimo (cfr. lettera del 21 marzo 2005), l’oscurità sopraggiunge ben prima, non si vede, se la situazione fosse quella descritta dal multato, come ciò sia potuto accadere, ritenuto che la giustificazione del ricorrente, secondo cui qualche anziano verso le ore 19.00 avrebbe erroneamente pagato il parcheggio dove era stazionato il suo veicolo, non è suffragata da alcun elemento e appare pretestuosa.
5. La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
6. Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr e 48 cpv. 8 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
§ Di conseguenza, è confermata la decisione n° 6520/403 del 4 marzo 2005 emessa dalla Sezione della circolazione.
2. La tassa di giustizia di fr. 75.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).