Skip to content

Ticino Il Presidente della Pretura Penale 21.06.2005 30.2005.9

21 juin 2005·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,765 mots·~9 min·1

Résumé

messa in circolazione di un veicolo con copertoni privi dei rilievi antiscivolanti

Texte intégral

Incarto n. 30.2005.9/pg 30764/206

Bellinzona 21 giugno 2005  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 28 dicembre 2004 presentato da

RI 1 (rappresentato dall’avv. __________)

contro

la decisione n° 30764/206 del 10 dicembre 2004 emessa dalla CRTE 1

viste                                  le osservazioni presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     CRTE 1 con decisione 10 dicembre 2004 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, oltre la tassa di giustizia di fr. 40.e le spese di fr. 20.-, per aver messo in circolazione il veicolo TI 45855 con 2 copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti.

                                         Fatti accertati il 24 ottobre 2004 in territorio di Airolo.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 29, 93 cifra 2 LCStr; 58 cpv. 4, 219 cpv. 1 e 2 OETV;

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                         Eccepisce di non aver commesso l’infrazione imputatagli in quanto, senza mettere in circolazione la vettura, “aveva momentaneamente provveduto a smontare le gomme invernali per la sostituzione delle medesime ed a montare sull’autovettura, provvisoriamente, le gomme estive per mantenere stabile la stessa”.

                                 C.     La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.

                                 2.     Per l’art. 29 cpv. 1 prima frase LCStr un veicolo può circolare soltanto se è in perfetto stato di sicurezza e conforme alle prescrizioni; gli pneumatici devono presentare, su tutta la larghezza del battistrada, un profilo di almeno 1.6 mm di profondità (art. 58 cpv. 4 seconda frase OETV).

                                         Chiunque conduce un veicolo di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l'attenzione richiesta dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni è punito con l'arresto o con la multa (art. 93 cifra 2 prima frase LCStr); la stessa pena è comminata al detentore o a colui che è responsabile come un detentore dello stato di sicurezza del veicolo, se tollera intenzionalmente o per negligenza l’uso di un veicolo che non è conforme alle prescrizioni (seconda frase).

                                         Per la messa in circolazione di un veicolo a motore con uno pneumatico difettoso, l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.– (infrazione n. 502.1); nell’evenienza concreta la sezione della circolazione rimprovera al multato di aver messo in circolazione il veicolo TI 45855 con 2 copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti (cfr. decisione impugnata del 10 dicembre 2004).

                                 3.     Nella fattispecie le nuove prove offerte non appaiono suscettibili di recare chiarimenti di rilievo ai fini del giudizio, essendo gli atti di causa completi; in particolare si rileva come i documenti richiesti (cfr. ricorso 28 dicembre 2004, pag. 4 in alto) sono generici e non vengono per nulla esplicitati, mentre la prova testimoniale di Fabio Rizzi non è utile a statuire sull’infrazione in oggetto. Al riguardo infatti quest’ultimo, che potrebbe riferire in merito alla sostituzione degli pneumatici (cfr. ricorso, pag. 2), in ogni caso non è stato citato per indicare se l’insorgente ha già circolato con il veicolo in questione con le gomme estive non conformi alle prescrizioni.

                                         Per questi motivi, non essendo il giudice vincolato alle proposte delle parti ai sensi dell’art. 12 LPContr, nulla osta all’esame del ricorso nel merito senza l’assunzione di ulteriori prove.

                                 4.     Preliminarmente si osserva come l’insorgente non nega di essere il detentore dell’automobile in rassegna, né contesta lo stato difettoso degli pneumatici; d’altra parte la successiva regolarizzazione del veicolo non è sufficiente a esimerlo dalla pena.

                                 5.     Invitato a presentare le proprie osservazioni all’intimazione di contravvenzione l’insorgente afferma che “l’autovettura VW Golf targata TI 45855 era infatti regolarmente parcheggiata nei pressi dell’abitazione del signor __________ in attesa della sostituzione delle gomme; lavoro al quale avrebbe provveduto il signor __________ medesimo, direttamente sul posto, nei giorni successivi. Non è pertanto corretto sostenere che l’automobile in questione sia stata messa in circolazione in uno stato simile. Il veicolo era, oltretutto, fermo da parecchio tempo, in attesa della necessaria revisione per poter essere presentato all’imminente collaudo.” (cfr. lettera del 10 novembre 2004, pag.1).

                                         Nel gravame si evince invece che “nella serata di domenica 24 ottobre, quando l’automobile era già parcheggiata, il qui ricorrente aveva momentaneamente provveduto a smontare le gomme invernali per la sostituzione delle medesime ed a montare sull’autovettura, provvisoriamente, le gomme estive per mantenere stabile la stessa. L’indomani il signor __________ ha provveduto a smontare le gomme estive per la relativa sostituzione con le nuove gomme invernali” (cfr. ricorso del 28 dicembre 2004, pag. 2).

                                         Successivamente – a seguito del rapporto di contro-osservazioni della polizia cantonale – l’insorgente con scritto del 21 marzo 2005 “ammette che l’autovettura non era parcheggiata regolarmente, bensì sul marciapiede nei pressi della casa comunale. In ogni caso per tale infrazione è già stata regolarmente corrisposta la relativa multa”.

                                 6.     La versione resa dal ricorrente, dal momento che non è lineare ed univoca, non è credibile: in effetti nel corso dell’istruttoria proprio dai suoi scritti (cfr. supra, consid. 5) emergono diverse contraddizioni che di seguito verranno esposte.

                                         Se da un lato è vero - e del resto viene ammesso dalla stessa polizia - che è già stata corrisposta la multa per aver posteggiato sul marciapiede, d’altro canto il veicolo in questione (conseguentemente e per forza di cose!) non era certo parcheggiato regolarmente, bensì sul marciapiede, come constatato dagli stessi agenti di polizia e ammesso in un secondo tempo dal ricorrente medesimo.

                                         Ora è impossibile che il veicolo fosse fermo in quel posto da parecchio tempo come affermato dall’insorgente; infatti come si evince dal rapporto di polizia “la vettura era stazionata sul marciapiede con la parte anteriore rivolta verso l’abitazione del succitato la quale costeggia Via San Gottardo, mentre la parte posteriore si trovava a non più di 20-30 cm dal ciglio della strada. In questa posizione il veicolo ostruiva completamente il marciapiede, costringendo i pedoni a scendere sul campo stradale” (cfr. rapporto di contro-osservazioni del 21 febbraio 2005).

                                         È evidente che tale situazione non si sia potuta protrarre a lungo nel tempo come invece ha tentato di sostenere il ricorrente.

                                         Inoltre nelle prime osservazioni si evince che l’autovettura era “parcheggiata nei pressi dell’abitazione del signor __________ in attesa della sostituzione delle gomme, lavoro al quale avrebbe provveduto il signor __________ medesimo, direttamente sul posto, nei giorni successivi” (cfr. lettera del 10 novembre 2004, pag.1); non v’è per contro nessun accenno alla tesi ricorsuale della doppia sostituzione degli pneumatici, peraltro totalmente illogica se si pensa che la sostituzione sarebbe stata svolta dal gommista evocato dall’insorgente senza problemi, costi supplementari e uso di pneumatici provvisori.

                                         Dal momento che la prima sostituzione sarebbe avvenuta - a dire dell’insorgente - antecedentemente ai fatti oggetto del rapporto di polizia, questo fatto sarebbe stato sicuramente un dettaglio importante che non andava tralasciato nelle osservazioni da lui formulate il 10 novembre 2004.

                                         Non va nemmeno sottaciuto che la versione resa in un primo tempo, secondo cui il cambio delle gomme sarebbe avvenuto nei giorni successivi al controllo è poi stata modificata, con una precisazione mai emersa prima, dall’affermazione secondo cui la sostituzione sarebbe avvenuta “l’indomani” del controllo (cfr. ricorso del 28 dicembre 2004, pag. 2).

                                         Infine si aggiunge che anche il teste, il quale avrebbe assistito il ricorrente nelle operazioni di cambio gomme (cfr. ibidem), è emerso unicamente in sede ricorsuale e non nel corso del primo allegato scritto, dal quale si evince che alla sostituzione degli pneumatici “avrebbe provveduto il signor __________ medesimo” (cfr. scritto 10 novembre 2004).

                                 7.     Dal rapporto di contro-osservazioni della polizia cantonale si evince che  “provvedere alla sostituzione delle ruote nel luogo in cui si trovava la vettura è praticamente impossibile a causa della forte pendenza”; il ricorrente non nega che la zona in questione sia in pendenza tuttavia sottolinea come la stessa sia solo “lieve” (cfr. osservazioni del 21 marzo 2005); ciononostante non è plausibile che sia avvenuta, in quelle circostanze e per di più sul marciapiede, una doppia sostituzione di pneumatici, ritenuto oltretutto che tale operazione, oltre ad essere illogica e non strettamente necessaria al fine di dare stabilità al veicolo, avrebbe provocato - ai sensi di quanto affermato dal ricorrente medesimo - lo stazionamento della vettura per più giorni in quella posizione.

                                         Indipendentemente da queste considerazioni il ricorrente fa altresì riferimento - in particolare alla luce dello scritto 10 novembre 2004 - alle gomme estive che erano montate sulla sua vettura; tali affermazioni consentono di confermare la decisione impugnata, in quanto non è dato di vedere come l’automobile sia potuta giungere in loco senza aver circolato nel suo stato difettoso, né l’interessato pretende - per avventura - che essa vi sia stata condotta altrimenti o che non avesse mai circolato in precedenza con quelle gomme estive, che - è bene ricordarlo - non si consumano se il veicolo non è in circolazione.

                                         Infine si rileva come la contravvenzione è stata emessa il 24 ottobre. In quel periodo dell’anno è plausibile che le vetture siano ancora dotate degli pneumatici estivi; più difficile credere - sebbene i fatti si sono svolti ad Airolo - che siano già equipaggiate con le gomme invernali come ha sostenuto il ricorrente, il quale agli atti non ha neppure prodotto la benché minima prova del presunto acquisto delle “nuove gomme invernali” che avrebbe sostituito, insieme con i cerchioni, a quelle invernali già montate sulla sua vettura.

                                 8.     La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

                                 9.     Per tutte le argomentazioni addotte il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli art. 29, 93 cifra 2 LCStr; 58 cpv. 4, 219 cpv. 1 e 2 OETV, 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso 28 dicembre 2004 è respinto.

                                  §     Di conseguenza, è confermata la decisione n° 30764/206 del 10 dicembre 2004 emessa dalla Sezione della circolazione.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

    Faido

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

30.2005.9 — Ticino Il Presidente della Pretura Penale 21.06.2005 30.2005.9 — Swissrulings