Incarto n. 30.2005.74/pg 621/408
Bellinzona 1 giugno 2005
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 1° febbraio 2005 presentato da
RI 1 I
contro
la decisione n° 621/408 del 14 gennaio 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti ed esaminati gli atti;
considerato in fatto ed in diritto
1. Con scritto 1° febbraio 2005, spedito il 12 febbraio 2005, RI 1 ha inoltrato ricorso contro la decisione 14 gennaio 2005 con cui la Sezione della circolazione gli ha inflitto una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per aver circolato con il veicolo __________ avente 2 copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti.
2. In data 18 marzo 2005 questa autorità ha scritto con regolare notifica al
ricorrente quanto segue:
"in applicazione dell'art. 15 LPcontr, invitiamo a versare a titolo di anticipo per tasse e spese, l’importo di fr. 250.00 entro l’ 11 aprile 2005 mediante la polizza qui unita o sul c.c.p. 65-721220-9 della Pretura penale, Bellinzona (codice SWIFT: POFICHBE Swiss Post Postfinance Berna).
Se è utilizzato il servizio degli ordini collettivi SOC è determinante la data di scadenza indicata dall’utente del SOC alla "Posta Svizzera, Postfinance" e non la data dell’ordine da voi impartito alla banca. Se incaricate una banca, dovete provvedere perchè essa esegua il vostro ordine tempestivamente.
In assenza di pagamento entro il termine assegnato, il ricorso sarà dichiarato irricevibile."
3. Il termine assegnato al ricorrente è scaduto infruttuoso e il suo ricorso deve di conseguenza essere dichiarato irricevibile.
Per questi motivi, visti gli artt. 4, 6, 7, 15 LPContr,
pronuncia: 1. Il ricorso 1° febbraio 2005 inoltrato da RI 1 è irricevibile.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il segretario: