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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 21.03.2005 30.2005.70

21 mars 2005·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·334 mots·~2 min·5

Résumé

ricorso irricevibile poiché tardivo

Texte intégral

Incarto n. 30.2005.70/pg 2774/409

Bellinzona 21 marzo 2005  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario, per statuire sul ricorso 17 febbraio 2005 presentato da

RI 1  

contro  

la decisione n° 2774/409 del  28 gennaio 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

                                         letti ed esaminati gli atti;

considerato,                     in fatto ed in diritto

                                 A.    Con scritto 17 febbraio 2005, ma spedito il giorno successivo, RI 1 ha inoltrato ricorso contro la decisione 28 gennaio 2005 con cui la Sezione della circolazione gli ha inflitto una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per aver circolato con il veicolo __________ avente due copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti.

                                 B.    Si rileva che la menzionata decisione è stata notificata al ricorrente il 31 gennaio 2005; ne consegue che il termine perentorio di 15 giorni per la presentazione del ricorso, ai sensi degli art. 4 cpv. 2 e 7 cpv. 5 LPContr, è scaduto il 15 febbraio 2005.

                                        Il Tribunale federale ha avuto modo di ricordare che un invio spedito per raccomandata si ritiene notificato al destinatario nel momento della consegna effettiva; a far stato da tale data decorre il termine perentorio di cui sopra.

                                        Inoltre le motivazioni addotte dall’insorgente non sono tali da giustificare l’inoltro intempestivo del gravame.

                                        Pertanto il ricorso è tardivo e deve essere dichiarato irricevibile, senza nemmeno dover procedere all’assegnazione all’insorgente di un termine perentorio per la traduzione in lingua italiana.

                                 C.    Visto l'esito del gravame non si può prescindere dall'applicazione di una modica tassa di giustizia (art. 15 LPContr).

Per questi motivi,               visti gli artt. 4, 7, 15 LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.    Il ricorso 17/18 febbraio 2005 inoltrato da RI 1 è irricevibile.

                                 2.    La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

                                 3.    Intimazione a:

Il presidente:                                                                Il segretario:

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