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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 03.08.2005 30.2005.69

3 août 2005·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,190 mots·~6 min·2

Résumé

superamento della durata di parcheggio autorizzata (in zona blu, durata inferiore a 2 ore)

Texte intégral

Incarto n. 30.2005.69/AMM 3810/407

Bellinzona 3 agosto 2005  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 17 febbraio 2005 presentato da

RI 1

contro

la decisione n. 3810/407 del 4 febbraio 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni dell’8 aprile 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che con decisione del 4 febbraio 2005 la Sezione della circolazione ha riconosciuto RI 1 colpevole di avere posteggiato, il 5 ottobre 2004 in via __________ a __________, “il veicolo __________ superando la durata di parcheggio autorizzata”;

                                         che in applicazione della pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 40.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–;

                                         che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 17 febbraio 2005, nel quale chiede in sostanza l'annullamento della multa;

                                         che nelle osservazioni dell’8 aprile 2005 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile;

                                         che la domanda del ricorrente volta a ottenere un “colloquio preliminare” non merita accoglimento, gli atti di causa essendo completi e l'audizione personale dell'interessato non apparendo quindi suscettibile di recare chiarimenti di rilievo ai fini del giudizio;

                                         che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali;

                                         che se il parcheggio di autoveicoli è limitato nel tempo, il conducente deve per principio riportare nuovamente il veicolo in circolazione al più tardi alla scadenza del tempo permesso (art. 48 cpv. 8 prima frase OSStr);

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCStr);

                                         che per l'inosservanza di cui all’art. 48 cpv. 8 OSStr, l'allegato 1 all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina – fino a due ore di parcheggio – una sanzione pecuniaria di fr. 40.– (infrazione n. 200 lett. a);

                                         che la Sezione della circolazione rimprovera al multato, in applicazione delle norme appena citate, di avere posteggiato il proprio veicolo – il 5 ottobre 2004 in via __________ a __________ – “superando la durata di parcheggio autorizzata”;

                                         che il ricorrente, per quanto di pertinenza con la decisione impugnata, fa valere quanto segue:

                                         “Come motivo della decisione si nota il superamento della durata di parcheggio autorizzata fino a 2 (due) ore, come è segnalato nell’intimazione di contravvenzione di 15.11.’04. Come già notato nelle osservazioni mandate all’avvocato __________, vicecomandante della Polizia Comunale di __________, il periodo di posteggio non era passato. Lo stesso fatto è confermato dall’atto d’intimazione dove si segnala che l’evento è successo il: 5 ottobre 2004 alle ore 10:00/11:05;

                                         che l’agente denunciante, in un successivo rapporto del 29 marzo 2005, ha così descritto la fattispecie:

                                         “In data 5 ottobre 2004 alle ore 10.00 in via __________ notavo la vettura di marca ‘VW Polo’, targata __________, posteggiat[a] in uno stallo di parcheggio adibito alla zona blu, la quale aveva superato l’orario di ben oltre un’ora e cinque minuti. Faccio notare che il veicolo citato era parcheggiato in detto luogo dalle ore 09.00. [...]”;

                                         che l’insorgente, in una lettera del 23 aprile 2005, ha preso posizione come segue sulle precisazioni di polizia:

                                         “Nella lettera delle osservazioni il signor __________ nota, alle ore 10.00, la presenza della mia macchina nella zona blu ed in seguito conclude con immaginazione che io abbia ‘superato l’orario di ben oltre un’ora e cinque minuti’. Calcolando un’ora ‘da lui permessa’ si può concludere che sono arrivato esattamente alle ore 07.55. Ciò quindi è una vera e propria invenzione dato che, come detto prima, sono arrivato alle ore 09.45.

                                         Segue una frase che aggiunge ulteriore confusione e nella quale vi è una grande invenzione. Viene infatti detto che ho parcheggiato dalle ore 09.00. Precedentemente, invece, nell’intimazione di contravvenzione sono evidenziate le ore della sua presenza, ovvero le 10.00 e le 11.05. Adesso nelle osservazioni nota solo le ore 10.00 che significa orari differenti, motivo di non entrare in materia.

                                         […]

                                         È davvero malizioso, adesso inventare cose false, non notando intenzionalmente l’ora d’arrivo (09.45) segnalato nel disco-orario sotto parabrezza, con durata di parcheggio autorizzata fino 2 ore, (articolo 48 cpv. 8 OSStr), e confermata nell’intimazione di contravvenzione (15.11.’04).

                                         [...]”;

                                         che le constatazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza: rientra nelle attribuzioni dell'autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore dell'accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato;

                                         che in concreto questo giudice, raffrontando le dichiarazioni di polizia con la versione fornita dal ricorrente, ritiene tutto sommato plausibile che quest’ultimo abbia posteggiato il veicolo alle ore 9.45 anziché alle ore 9.00;

                                         che ne discende una permanenza dell’automobile nel luogo dell’accertamento – considerata l’evenienza più favorevole al multato – dalle ore 9.45 alle ore 11.05 (o alle ore 11.15, stando alle osservazioni del 25 ottobre 2004);

                                         che l’insorgente non può invece essere seguito laddove considera legittima una durata di posteggio fino a due ore: egli confonde al riguardo il superamento della durata di parcheggio autorizzata di cui all’allegato 1 all’OMD (infrazione n. 200 lett. a) con la durata consentita del parcheggio in zona blu, la quale si attesta – fra le 8.00 e le 11.30 così come fra le 13.30 e le 18.00 – a un’ora (art. 48 cpv. 2 lett. a OSStr);

                                         che ciò posto, l’ora di posteggio consentita in zona blu (art. 48 cpv. 2 lett. a OSStr) risulta superata – per meno di due ore – anche nelle circostanze descritte dall’insorgente;

                                         che la sanzione pecuniaria di fr. 40.–, nel suo esito, si rivela dunque corretta e la decisione impugnata, sotto questo profilo, merita in definitiva conferma;

                                         che nulla induce per contro a ritenere che l’interessato – gli fosse stato d’acchito indicato l’inizio corretto dell’infrazione (ore 11.00 anziché ore 10.00) – sarebbe stato indotto a contestare la multa in procedura ordinaria;

                                         che egli deve quindi essere esentato dal pagamento degli oneri di primo grado (cfr. art. 7 LMD);

                                         che il ridimensionamento della fattispecie e il parziale accoglimento dell’impu­gnativa, in punto agli oneri processuali, giustifica di soprassedere anche al prelievo di tasse e spese dell’odierna sentenza;

per questi motivi,               

visti                                   gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 n. 1 LCStr; 48 cpv. 8 OSStr; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 40.–, senza tasse o spese.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.

                                 3.     Intimazione a:

.  

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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