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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 22.05.2006 30.2005.416

22 mai 2006·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·717 mots·~4 min·2

Résumé

guidare un autofurgone che produce fumo e puzza eccessiva

Texte intégral

Incarto n. 30.2005.416 32125/405

Bellinzona 22 maggio 2006  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Frida Andreotti in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 12 dicembre 2005 presentato da

__________,

contro

la decisione 2 dicembre 2005 n. 32125/405 emessa dalla CRTE 1

viste                                  le osservazioni presentate dalla CRTE 1;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La CRTE 1 con decisione 2 dicembre 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per il seguente motivo:

                                         “Alla guida dell’autofurgone TI __________ produceva fumo e puzza eccessivi”.

                                         Fatti accertati __________ in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 42 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento. Eccepisce tra l’altro, a titolo di motivo giustificativo, la mancata intimazione della contravvenzione ad opera delle competenti Autorità.

                                 C.     La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     Il ricorrente, come detto, denuncia, tra l’altro, la mancata intimazione scritta della contravvenzione da parte delle forze inquirenti, ciò che gli ha di fatto impedito di formulare proprie osservazioni al riguardo, dolendosi così, in sostanza, di una violazione del suo diritto di essere sentito.

                                         Va comunque precisato al ricorrente che, contrariamente a quanto da lui ritenuto, non è possibile ricorrere, tanto meno alla Polizia, contro il rapporto di contravvenzione. La notifica di tale documento dà avvio alla procedura ordinaria - con il conseguente, inevitabile, addebito di tasse e spese di giustizia in base all’art. 2 cpv. 3 LPContr – e comporta unicamente la facoltà di presentare osservazioni all’indirizzo della CRTE 1, autorità competente a statuire in primo grado: il ricorso va quindi inoltrato contro la decisione di detta autorità e non contro il rapporto di contravvenzione che la precede.

                                 3.     La portata del diritto di essere sentito è determinata, in primo luogo, dalle norme cantonali di procedura; se queste risultano insufficienti, l’autorità cantonale deve comunque rispettare le garanzie minime sancite dall’art. 29 Cost (DTF 121 I 56 consid. 2a, riferito all’art. 4 vCost.). Ora, l’art. 3 LPContr prevede che l’autorità di prima istanza, preso atto del rapporto di contravvenzione, assegni al denunciato un termine per presentare le osservazioni. A tale stadio procedurale, il denunciato può pure chiedere il complemento di inchiesta (art. 3 cpv. 2 LPContr). Per costante giurisprudenza, la notificazione al denunciato del rapporto di contravvenzione e la presa in considerazione di eventuali osservazioni presentate costituisce quindi una formalità essenziale che, se omessa, inficia in ordine la validità dell’intero procedimento per chiara violazione del diritto di essere sentito (art. 29 Cost).

                                 4.     Orbene, non risulta possibile accertare in questa sede l’avvenuta (necessaria) intimazione del rapporto di contravvenzione, la trasmissione dello stesso all’indirizzo del ricorrente essendo verosimilmente avvenuta per lettera semplice e non per mezzo di lettera raccomandata. La polizia non ha peraltro preteso il contrario, posto come nel rapporto di contro-osservazioni 11 gennaio 2006 non si sia nemmeno pronunciata su tale censura.

                                         Così stando le cose e presunta l’impossibilità oggettiva da parte del denunciato di avvalersi dei propri predetti diritti fondamentali garantiti dall’art. 3 LPContr, appare d’uopo accogliere il ricorso nel senso che la risoluzione impugnata deve essere annullata per vizio procedurale.

                                 5.     Di conseguenza il ricorso deve essere accolto, senza ulteriormente addentrarsi nel merito del gravame, riservata la facoltà della CRTE 1 di riprendere ex novo la procedura, intimando al ricorrente un nuovo rapporto di contravvenzione a mezzo raccomandata e prendendo in considerazione eventuali osservazioni che il denunciato formulerà al proposito.

                                         Visto l’esito del gravame non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

per questi motivi                 visti gli art. 29 Cost; 1 e segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

                                 2.     Non si prelevano né tasse, né spese per questo giudizio.

                                 3.     Intimazione a:

  CRTE 1,.

Il presidente:                                                                             La segretaria:

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