Incarto n. 30.2005.404 31845/409
Bellinzona 12 maggio 2006
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Thi Thuc Trinh Tran in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 13 dicembre 2005 presentato da
RI 1, ,
Contro
la decisione n. 31845/409 del 25 novembre 2005 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni del 9 gennaio 2006 presentate dalla CRTE 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione del 25 novembre 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 350.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 80.– e alle spese di fr. 80.–, per i seguenti motivi:
"Alla guida della vettura __________, eseguiva un’errata manovra con i comandi, inseriva la marcia in avanti anziché la retromarcia, per cui avanzando collideva violentemente contro un autoveicolo regolarmente parcheggiato spostandolo in avanti di una decina di metri contro i pali in ferro delimitanti la carreggiata. In seguito abbandonava il luogo del sinistro senza osservare i doveri imposti dalla legge omettendo di avvisare immediatamente il danneggiato o, senza indugio, la polizia.”
Fatti accertati il 10 luglio 2005 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 51 cpv. 1 e 3, 90 cifra 1, 92 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1, 56 cpv. 4 ONC.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone in sostanza l'annullamento e, in via subordinata, il pagamento dilazionato della multa.
C. La CRTE 1 nel suo scritto del 9 gennaio 2006 si astiene dal formulare osservazioni, lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
2. Giusta l’art. 31 cpv. 1 LCStr, il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza.
Per l’art. 51 cpv. 1 LCStr, in caso d’infortunio, nel quale hanno parte veicoli a motore o velocipedi, tutte le persone coinvolte devono fermarsi subito. Esse devono provvedere, per quanto possibile, alla sicurezza della circolazione. Se vi sono soltanto danni materiali, il loro autore deve avvisare immediatamente il danneggiato indicando il nome e l’indirizzo. Se ciò è impossibile, deve avvertire senza indugio la polizia (cpv. 3).
Il conducente che apprende di essere stato o di poter essere stato coinvolto in un infortunio deve ritornare immediatamente sul luogo dell’infortunio o annunciarsi presso il posto di polizia più vicino (art. 56 cpv. 4 ONC).
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). Parimenti, chiunque, in caso d’infortunio, non osserva i doveri impostigli dalla LCStr è punito con l’arresto o con la multa (art. 92 cifra 1 LCStr).
3. La CRTE 1 ha multato la ricorrente – in applicazione delle norme appena citate – in quanto “alla guida della vettura __________, eseguiva un’errata manovra con i comandi, inseriva la marcia in avanti anziché la retromarcia, per cui avanzando collideva violentemente contro un autoveicolo regolarmente parcheggiato spostandolo in avanti di una decina di metri contro i pali in ferro delimitanti la carreggiata. In seguito abbandonava il luogo del sinistro senza osservare i doveri imposti dalla legge omettendo di avvisare immediatamente il danneggiato o, senza indugio, la polizia.”
4. La ricorrente, dal canto suo, si limita ad affermare di non essere “d’accordo con quanto descritto sulla seconda lettera (n.d.r.: decisione impugnata) che ho ricevuto e dove mi si comunica che ho spostato l’autovettura della parte avversa di 10 metri” (cfr. scritto del 22 dicembre 2005 a complemento del ricorso del 13 dicembre 2005), senza tuttavia circostanziare la propria censura, fornendo ad esempio un’altra versione dei fatti o chiamando a testimoniare il passeggero che era con lei al momento dell’incidente (cfr. verbale di interrogatorio del 14 luglio 2005, pag. 1).
Essa, in definitiva, non nega l'adempimento della fattispecie ravvisata dalla Sezione della circolazione (fatti peraltro da lei confessati, quanto alla dinamica dell’incidente, in occasione del predetto verbale di interrogatorio), ma piuttosto lascia intendere - senza troppa convinzione - di non aver spostato in avanti la vettura dell’altro protagonista per un tratto di 10 metri, circostanza che, anche qualora fosse comprovata, non sarebbe suscettibile di influire sull’esito dell’odierno giudizio. Inoltre, non evoca circostanze, né adduce giustificazioni che inducano a scostarsi dalla decisione impugnata.
Di transenna, si osserva che a prescindere dall’errore commesso nell’inserire la marcia, che non appare poi così insolito per chi conduce un veicolo automatico, la violenza inaudita dell’impatto e, soprattutto, la totale mancanza di reazione da parte della ricorrente (nonostante l’ora dell’incidente), danno sicuramente adito a qualche dubbio circa la sua idoneità alla guida al momento dei fatti. Senza contare che l’errore in questione avrebbe potuto avere conseguenze ben più nefaste se fosse stato urtato un pedone, rivelando quindi la pericolosità della manovra eseguita della ricorrente.
Di conseguenza, la multa inflitta appare confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
5. Per quanto concerne la richiesta di rateizzazione si osserva che la stessa esula dalla competenza di questo giudice e va indirizzata tempestivamente all’__________, Bellinzona, incaricato della riscossione della multa.
Il ricorso, sprovvisto di buon diritto, deve pertanto essere respinto e la decisione impugnata confermata, con seguito di tassa di giustizia e spese. In considerazione del fatto che la ricorrente svolge un’attività lavorativa a tempo parziale, con entrate conseguentemente ridotte, si giustifica nondimeno – in via eccezionale – di contenere gli oneri processuali dell’odierno giudizio.
per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1, 51 cpv. 1 e 3, 90 cifra 1, 92 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1, 56 cpv. 4 ONC;1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 50.– e le spese di fr. 50.– sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
CRTE 1
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).