Incarto n. 30.2005.396 05261/610
Bellinzona 22 maggio 2006
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Ivone Ribeiro Lopes in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 5 dicembre 2005 presentato da
RI 1 difesa da: __________,
contro
la decisione 25 novembre 2005 n. (401) 05261/610 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 20 dicembre 2005 presentate dalla CRTE 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 25 novembre 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 150.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per il seguente motivo:
" Quale gerente del Ristorante __________, ha consentito che venissero servite bevande alcoliche a 2 avventori minorenni” (cfr. rapporto di contravvenzione 26 settembre 2005).
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 50 lett. b e 66 Les pubb; 80 e 81 RLes pubb.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentaleRI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.
La ricorrente chiede preliminarmente che questo giudice disponga l’audizione dei due avventori minorenni e del docente presente alla cena di classe.
Ora, l'art. 12 cpv. 1 della legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr) conferisce al giudice della Pretura penale la facoltà di completare l'istruttoria d'ufficio. Il giudice può sempre rinunciare, nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo ("apprezzamento anticipato delle prove": DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e di giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d). Nella fattispecie la prova chiesta dalla ricorrente non appare suscettibile di recare chiarimenti di rilievo ai fini del giudizio, ritenuto che i testi citati sono già stati uditi di fronte alle forze inquirenti e che gli atti di causa, comprensivi dei verbali di interrogatorio (tra i quali figura quello sottoscritto dalla ricorrente 17 gennaio 2005) sono chiari e completi. Giova peraltro rilevare che tali documenti erano già a disposizione della ricorrente presso l’autorità di primo grado prima che fosse emessa la decisione impugnata.
Ciò posto, nulla osta all'esame del ricorso nel merito.
2. Giusta l’art. 50 lett. b Les pubb, il gerente non deve fornire bevande alcoliche alle persone di età inferiore ai diciotto anni. Il gerente è la persona fisica responsabile verso l’Ufficio e il gestore del rispetto della legge e del regolamento (art. 80 RLes pubb). Egli assicura, con la sua presenza, il buon funzionamento dell’esercizio sotto tutti i punti di vista (curando in particolare l’istruzione del personale, i rapporti con la clientela, l’ordine, la quiete, l’igiene, la pulizia ecc.; art. 81 RLes pubb).
Le infrazioni alla legge e al regolamento di applicazione sono punite con una multa da un minimo di fr. 50.a un massimo di fr. 10'000.-, giusta le norme della legge di procedura per le contravvenzioni. Il minimo per le contravvenzioni relative alla vendita di bevande alcoliche ai sensi dell’art. 50 è fissato a fr. 200.- (art. 66 cpv. 1 Les pubb).
3. La CRTE 1 ha multato la ricorrente – in applicazione delle predette norme – per aver consentito a __________, suo dipendente (cameriere), che venissero servite bevande alcoliche a due avventori minorenni.
4. La ricorrente non contesta di per sé la fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado, ma si giustifica asserendo di non aver avuto “alcuna possibilità di evitare il fatto, in quanto il gruppo di studenti, non solo dichiarò che non vi erano problemi d’età e che erano maggiorenni, ma addirittura era accompagnato da un insegnante che confermò il tutto e ordinò autonomamente un giro di limoncini a tutti i presenti”. In sostanza, conclude la ricorrente, “se è vero che dal lato oggettivo l’istruttoria ha accertato che due avventori (nell’ambito di un gruppo numeroso!) erano minorenni (comunque non all’apparenza!), occorre contestare nel caso di specie, la possibilità soggettiva dei nostri addetti per poter dubitare di una comanda ricevuta, a causa della presenza di un adulto, oltretutto insegnante”.
Nelle osservazioni 30 settembre 2005 alla CRTE 1 la ricorrente rimproverava invece all’insegnante di non essere intervenuto di fronte alla falsa dichiarazione del minorenne denunciante circa la sua età, malgrado ne avesse piena responsabilità per quanto concerneva il comportamento e l’ossequio delle disposizioni legali.
5. Occorre anzitutto rilevare che la tesi della ricorrente è alquanto vacillante. Dalle risultanze istruttorie emerge infatti che il docente è giunto presso il ristorante quando gli allievi già avevano ordinato le bevande e iniziato a mangiare, circostanza confermata dal cameriere. Quest’ultimo ha inoltre precisato che ad affermare il falso circa l’età dei due minorenni non è stato il gruppo, né tanto meno il docente - che ha anzi attirato l’attenzione del cameriere sulla loro giovane età - ma lo studente di cui ha verificato il documento di legittimazione (cfr. verbale di interrogatorio __________ 21 aprile 2005, pag. 1). Dagli atti si desume poi che la cena è stata organizzata dagli allievi e che il docente non era presente in qualità di responsabile, ma solo come invitato. Non v’è inoltre alcun riscontro sul fatto che il docente ha ordinato limoncelli a tutti i presenti, circostanza non confermata dal cameriere.
6. Come rettamente considerato dall’autorità di primo grado, l’applicazione combinata degli art. 50 Les pubb, 80 e 81 RLes pubb, consente di stabilire che il gerente è responsabile della fornitura di bevande alcoliche anche da parte del personale impiegato nell’esercizio pubblico, stante il suo obbligo di garantire il rispetto delle disposizioni della Les pubb e del relativo regolamento e di curare l’istruzione del personale.
Tenuto conto di quanto precede e dei fini che il divieto di bevande alcoliche a minorenni intende perseguire (salute pubblica, tutela dei minorenni, prevenzione ecc.), l’art. 50 lett. b Les pubb - che da un’interpretazione puramente letterale sembrerebbe concernere unicamente la fornitura da parte del gerente e non anche dei suoi collaboratori - va interpretato in senso lato e dunque non alla lettera, poiché così facendo vi è il rischio di andare contro la suo ratio legis.
Di conseguenza, il gerente non può limitarsi a istruire il personale delegandogli ogni responsabilità e in questo modo discolparsi da un’eventuale violazione delle norme vigenti ma, in virtù del predetto obbligo legale, egli è tenuto a controllare che le sue istruzioni vengano eseguite correttamente.
7. Nella fattispecie, le motivazioni addotte dall’insorgente sono prive di fondamento e non possono quindi giustificare quanto successo.
Il fatto che quella sera nel ristorante fosse presente un docente - invitato dagli allievi e arrivato sul luogo allorché i giovani avevano già comandato le bevande alcoliche - non esimeva certo la gerente o il suo collaboratore, per di più istruito a loro dire in tal senso, dall’obbligo di verificare le generalità dei clienti sui quali vi sono dubbi concernenti l’età, come peraltro sancito dall’art. 53a Les pubb.
D’altronde, dalle tavole processuali si evince che, nel corso della cena, il docente ha attirato l’attenzione del cameriere relativamente alla giovane età di alcuni allievi che avevano ordinato delle bevande alcoliche, circostanza confermata dal cameriere medesimo (cfr. verbale di interrogatorio __________ 21 aprile 2005, pag. 2). Il docente si era infatti permesso di chiedere : “non sono un po’ troppo giovani i ragazzi per bere alcol?” A tale domanda, il cameriere si era limitato a rispondere : “ma tanto si vede che sono grandi”. Visto quanto precede, appare assai improbabile - contrariamente all’assunto della ricorrente - che il docente abbia ordinato dei limoncini a tutti i presenti, circostanza neppure confermata dal cameriere (e che sembra comunque poco plausibile; appare infatti strano che quest’ultimo ricordi con precisione le bevande ordinate durante la cena e non ricordi invece di aver servito un numero elevato di digestivi).
A prescindere da tali considerazioni, è pacifico che - contrariamente a quanto avanzato dalla ricorrente - vi erano oggettivamente e soggettivamente dei dubbi circa l’età degli avventori, tant’è che il cameriere in un caso ha esperito le dovute verifiche. In proposito, né le rassicurazioni dell’allievo controllato, né la presenza del docente - che anzi ha attirato l’attenzione del cameriere sulla giovane età degli studenti - erano tali da escludere ogni dubbio sull’età di alcuni di loro.
Il tentativo della ricorrente di scaricare ogni e qualsiasi responsabilità sul docente appare quindi malvenuto, ritenuto che il divieto di fornire bevande alcoliche a minorenni sancito dalla Les pubb, rispettivamente l’obbligo di far rispettare le disposizioni di detta legge e di dare le necessarie istruzioni, si rivolgono al gerente dell’esercizio pubblico, in casu, la ricorrente. In quest’ottica, il fatto di aver (inspiegabilmente) controllato l’età di uno solo dei giovani che intendevano consumare bevande alcoliche non è sufficiente né liberatorio, non potendo il cameriere - che dispone tra l’altro di una lunga esperienza credere in buona fede alle rassicurazioni di detto giovane, egli avrebbe dovuto controllare i documenti a tutti e tre i giovani (a maggior ragione se si considera che purtroppo, come spesso accade anche nella vita quotidiana estranea agli esercizi pubblici, un maggiorenne acquista delle bevande alcoliche per offrirla o per conto di un minorenne).
La ricorrente è quindi chiamata a rispondere della leggerezza commessa dal suo collaboratore, leggerezza che ha inciso negativamente sullo stato di salute di uno dei minorenni (finito in pre-coma etilico).
In conclusione, quanto precede consta una chiara violazione da parte della ricorrente dei propri obblighi, per il fatto di non aver sufficientemente garantito il rispetto del divieto di fornire bevande alcoliche a persone di età inferiore ai diciotto anni a norma dell’art. 50 Les pubb.
La multa inflitta appare pertanto confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione, rettamente commisurata al grado di colpa ed è peraltro inferiore ai limiti previsti dall’art. 66 Les pubb per tale infrazione, per cui merita ulteriore conferma.
Il ricorso - infondato - va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. art. 50 lett. b e 66 Les pubb ; 80 e 81 RLes pubb; 1 e segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
__________, CRTE 1
Il presidente: La segretaria: