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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 24.01.2006 30.2005.387

24 janvier 2006·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,311 mots·~7 min·2

Résumé

Immettere nel flusso della circolazione fermandosi sulla corsia di marcia di un motociclista sopraggiungente da sinistra il quale malgrado tutto lo urtava

Texte intégral

Incarto n. 30.2005.387 31077/404

Bellinzona 24 gennaio 2006  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con il segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 25 novembre 2005 presentato da

RI 1 d

contro

la decisione 18 novembre 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino

viste                                  le osservazioni 2 dicembre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del 18 novembre 2004, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.--, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.-- e le spese di fr. 70.--, per i seguenti fatti accertati __________ in territorio di __________:

                                         “alla guida della vettura TI __________ s’immetteva nel flusso della circolazione fermandosi sulla corsia di marcia di un motociclista sopraggiungente da sinistra il quale malgrado tutto lo urtava”;

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 36 cpv. 4, 90 cifra 1 LCStr e 15 cpv. 3 ONC;

                                         che RI 1 è insorto contro tale decisione con ricorso del 25 novembre 2005 in cui chiede l’annullamento della multa;

                                         che nelle sue osservazioni del 2 dicembre 2005 la Sezione della circolazione ha postulato la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;

considerato                        in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr;

                                         che, giusta l’art. 36 cpv. 4 LCStr, il conducente che si appresta a entrare nella circolazione, a voltare il veicolo o a fare marcia indietro non deve ostacolare gli altri utenti della strada; questi hanno la precedenza;

                                         che, per l’art. 15 cpv. 3 ONC, chi si immette in una strada principale o secondaria uscendo da una fabbrica, da un cortile, da un’autorimessa, da strade dei campi, da ciclopiste, da parcheggi, da stazioni di servizio e simili oppure attraverso un marciapiede deve dare la precedenza ai veicoli che circolano su tali strade. Se questi punti sono senza visuale, il conducente deve fermarsi; se necessario, deve chiedere ad una persona di controllare la manovra;

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);

                                         che, nel caso in esame, la dinamica del sinistro è stata così riassunta dalla polizia cantonale (cfr. rapporto di constatazione del 21 giugno 2005, pag. 4)

                                         “__________circolava alla guida della sua moto a __________ su Via __________ in direzione di __________ alla velocità dichiarata di circa 50-60 Km/h. Dopo aver eseguito la curva piegante alla sua destra di fronte al ristorante __________, vedeva il Jeep Cherokee (guidato da RI 1), che ostruiva la sua corsia di marcia (sud-nord). __________ tentava di frenare e schivare il fuoristrada, ma non riusciva nel suo intento. L’urto avveniva sulla corsia del __________, con la parte anteriore della moto contro lo spigolo anteriore sinistro del fuoristrada che si trovava fermo in mezzo alla corsia summenzionata. (… omissis ...) Il teste __________ ha confermato che al momento dell’urto il fuoristrada era fermo in mezzo alla corsia Sud-Nord.”;

                                         che il ricorrente nega dal canto suo ogni responsabilità nel sinistro, adducendo di avere eseguito la sua manovra prestando la massima attenzione: “A questo punto mi chiedo quale colpa io possa avere. Non potevo fare null’altro per immettermi sul campo stradale: mi sono fermato, ho controllato accuratamente l’eventuale presenza di veicoli prioritari e mi sono immesso sulla carreggiata quando non c’era nessun veicolo né a destra né a sinistra. Non riesco a intravedere alcuna colpevole imprevidenza in questo comportamento” (cfr. ricorso del 25 novembre 2005). La medesima versione era già stata avanzata con le osservazioni del 2 novembre 2005;

                                        che l’interessato sembra voler addossare la responsabilità dell’incidente al motociclista, reo di essere sopraggiunto improvvisamente e - da quanto si può desumere dalle affermazioni del ricorrente - a velocità eccessiva. In effetti, il ricorrente non sa spiegarsi come il motociclista, “ritenuto che a 50 km/h (velocità massima consentita in loco) lo spazio di arresto con strada asciutta (come in concreto) è di circa 30 metri, non sia riuscito a fermarsi in tempo dopo essere sbucato dalla curva e aver visto che avevo iniziato a immettermi sul campo stradale” - (cfr. osservazioni 2 novembre 2005);

                                         che all’insorgente non giova prevalersi di eventuali - e non comprovate - colpe del motociclista, ove solo si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché l’eventuale comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa (cfr. DTF 116 IV 296 consid. 2a);

                                         che, secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, il conducente che vuole immettersi nel flusso della circolazione deve dare prova di una particolare attenzione e prudenza. Egli deve accordare la precedenza a tutti i veicoli prioritari ed eseguire le sue manovre in modo da non ostacolare o mettere in pericolo gli altri utenti della strada;

                                         che il conducente non può limitarsi a controllare che la carreggiata sia libera nel momento in cui inizia ad immettersi nel flusso della circolazione, egli deve essere costantemente vigile ed in grado, se le circostanze lo esigono, di fermarsi in tempo utile o di accelerare al fine di liberare il passaggio ad un veicolo in arrivo;

                                         che inoltre, i conducenti di veicoli prioritari non sono, in principio, tenuti a facilitare l’immissione nel flusso della circolazione, ad esempio frenando, agli altri utenti della strada;

                                         che il multato sottolinea di aver guardato sia a destra che a sinistra e di non aver notato nessun veicolo in avvicinamento;

                                         che se egli avesse prestato la debita attenzione anche durante l’esecuzione della manovra, non si spiega in che modo egli non abbia potuto scorgere il motoveicolo prima di trovarsi ad ostruire l’intera carreggiata. In effetti, l’insorgente ammette di aver percorso circa 3 metri primi di arrestarsi e, dalle fotografie agli atti, risulta chiaramente che il suo veicolo occupava l’intera corsia su cui viaggiava il motoveicolo. Il testimone dell’accaduto, signor __________, ha altresì confermato che la Jeep del ricorrente “ostruiva la corsia __________ -__________” (cfr. suo verbale d’interrogatorio del 12 giugno 2005);

                                         che se il ricorrente fosse stato più prudente e vigile, avrebbe notato per tempo il sopraggiungere del motoveicolo (per sua stessa ammissione vi è, in quel punto, una visuale di circa 40-50 metri), ciò che gli avrebbe permesso di fermarsi prima di trovarsi in mezzo alla carreggiata ed evitare così il sinistro;

                                         che inoltre il ricorrente, vista la posizione in cui era venuto a trovarsi, dopo essersi infine accorto dell’avvento del motoveicolo, avrebbe dovuto accelerare e liberare il passaggio invece di arrestarsi in posizione così avanzata da ostacolare la marcia al veicolo prioritario;

                                         che in siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che l’insorgente abbia effettivamente commesso l’infrazione rimproveratagli dalla Sezione della circolazione, e questo a prescindere dalle possibili colpe dell’altro protagonista;

                                         che la multa inflitta è convenientemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

                                         che il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

per questi motivi                 visti gli art. 36 cpv. 4, 90 cifra 1 LCStr, 15 cpv. 3 ONC, 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 150.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica della sentenza (art. 272 PP).

                                 4.     Intimazione a:

  .

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

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