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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 29.03.2006 30.2005.363

29 mars 2006·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·986 mots·~5 min·3

Résumé

profilo pneumatici insufficiente

Texte intégral

Incarto n. 30.2005.363 27937/409

Bellinzona 29 marzo 2006  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Thi Thuc Trinh Tran per statuire sul ricorso del 31 ottobre 2005 presentato da

RI 1 difeso da: DI 1,

contro

la decisione n. __________ del 14 ottobre 2005 emessa dalla Sezione della circolazione,

viste                                  le osservazioni del 9 novembre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La Sezione della circolazione con decisione del 14 ottobre 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.–, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.– e alle spese di fr. 20.–, per aver “circolato con il veicolo TI __________ avente due copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti.”

                                         Fatti accertati il __________ in territorio di __________.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 29 e 93 cifra 2 LCStr; 58 cpv. 4 e 219 cpv. 1 e 2 OETV.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l’annullamento.

                                 C.     La Sezione della circolazione nelle sue osservazioni del 9 novembre 2005 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     Giusta l’art. 29 cpv. 1 prima frase LCStr un veicolo può circolare soltanto se è in perfetto stato di sicurezza e conforme alle prescrizioni; gli pneumatici devono presentare, su tutta la larghezza del battistrada, un profilo di almeno 1.6 mm di profondità (art. 58 cpv. 4 seconda frase OETV).

                                         Chiunque conduce un veicolo di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l'attenzione richiesta dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni è punito con l'arresto o con la multa (art. 93 cifra 2 prima frase LCStr).

                                         Per la messa in circolazione di un veicolo a motore con uno pneumatico difettoso, l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.– (infrazione n. 502.1); nell’evenienza concreta la Sezione della circolazione rimprovera al multato di aver messo in circolazione il veicolo TI __________ con due copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti, comminando, come detto, una multa di fr. 200.–.

                                 3.     Le constatazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza: rientra nelle attribuzioni dell’autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato.

                                 4.     Nell’evenienza concreta, il ricorrente contesta l’infrazione addebitatagli riportando nel suo gravame le seguenti considerazioni:

                                         “Circostanza in grado di inficiare gli accertamenti di polizia è l’attuale profilo degli indicatori di usura sussistenti sui pneumatici Pirelli P Zero Nero 205/40R17 W oggetto di contestazione.

                                         Nonostante l’autovettura TI __________ abbia percorso 450 km dalla suddetta verifica della Polizia cantonale per procedere alla sostituzione delle gomme in data 11 luglio 2005, il testimone dei pneumatici vanta ancora un profilo di 2 mm, superiore pertanto al profilo minimo di 1,6 mm di profondità prescritto per legge.

                                         Si osservi in particolare che in data 26 luglio 2005, il ricorrente si è recato presso il gommista __________ di __________ per un controllo dei due pneumatici sostituiti.

                                         L’esame ha interessato l’intera area di profilo per tutta la circonferenza delle gomme, procedendosi anche alla misurazione delle parti discoste rispetto ai testimoni. Il gommista __________, a comprova del loro stato di sicurezza, ha attestato, con scritto in pari data, di aver misurato la presenza del seguente profilo:

                                         1,6 – 2,0 sul pneumatico anteriore destro;

                                         1,6 – 2,8 sul pneumatico anteriore sinistro.

                                         La parte più consunta presentava pertanto un profilo di 1,6 mm conforme alle esigenze tecniche prescritte dall’art. 58 cpv. 4 OETV” (cfr. ricorso del 31 ottobre 2005, pag. 3).

                                         In definitiva, gli accertamenti dell’agente denunciante si fondano su una valutazione meramente visiva e fors’anche affrettata della situazione e sono stati sconfessati dalle risultanze della misurazione effettuata da una persona del ramo. Da tale misurazione è emerso che la parte più consunta degli pneumatici anteriori al 26 luglio 2005, dopo una percorrenza dichiarata di 450 km, presentava un profilo di 1.6 mm, ciò che lascia supporre che alla data dell’infrazione i profili dei due copertoni non fossero privi di sufficienti rilievi.

                                         Abbondanzialmente si osserva che l’insorgente, dopo la constatazione fatta dall’agente denunciante, ha provveduto in breve tempo a far controllare i pneumatici in questione: una volta appurata la regolarità degli stessi, egli ha sostenuto la sua posizione con fermezza nell’arco di tutta la procedura contravvenzionale, dichiarando peraltro in più occasioni che i copertoni erano a disposizione dell’autorità inquirente per gli accertamenti del caso, accertamenti che, come visto, non sono avvenuti (cfr. osservazioni del 25 luglio 2005 alla Polizia cantonale; osservazioni del 22 agosto 2005 alla Sezione della circolazione, pag. 2).

                                         Dinanzi alle osservazioni del ricorrente, l’agente denunciante non ha provveduto a dare ulteriori spiegazioni: si è limitato a confermare il rapporto di contravvenzione (cfr. rapporto di contro-osservazioni del 2 agosto 2005).

                                         Informazioni più dettagliate circa le modalità di accertamento dell’infrazione non sono state fornite nemmeno nel rapporto di contro-osservazioni del 21 settembre 2005 redatto dallo stesso agente.

                                         Ciò posto e ben ponderate le due versioni, gli atti istruttori appaiono insufficienti per persuadere questo giudice della colpevolezza del ricorrente.

                                 5.     L’impugnativa deve pertanto essere accolta. Visto l’esito del gravame non si prelevano né tassa di giustizia né spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi                 visti gli art. 29 e 93 cifra 2 LCStr; 58 cpv. 4 e 219 cpv. 1 e 2 OETV; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

                                 2.     Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

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