Incarto n. 30.2005.323 25106/408
Bellinzona 6 dicembre 2006
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il segretario Pietro Croce per statuire sul ricorso 3 ottobre 2005 presentato da
RI 1 domiciliato a difeso da: DI 1
contro
la decisione 16 settembre 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino,
viste le osservazioni 25 ottobre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
preso atto delle osservazioni inoltrate dal ricorrente in data 14 novembre 2005;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 16 settembre 2005, ha inflitto a RI 1 (recte: __________) una multa di fr. 340.--, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 80.-- e le spese di fr. 30.--, per i seguenti fatti accertati il 29 luglio 2005 in territorio di __________:
“ha circolato con il veicolo __________ avente 2 copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti. Inoltre ha omesso di allacciarsi con la cintura di sicurezza e non aveva a bordo il segnale di veicolo fermo. Ha pure abbandonato il veicolo lasciando inserite le chiavi di avviamento”;
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 29, 37 cpv. 3, 57 cpv. 5 lett. a, 90 cifra 1, 93 cifra 2, 103, 106 LCStr; 3a cpv. 1 vONC; 22 cpv. 1, 96 ONC; 58 cpv. 4, 219 cpv. 1 e 2 OETV;
che RI 1 è insorto con ricorso del 3 ottobre 2005, con il quale ha chiesto l’annullamento della multa;
che nelle sue osservazioni del 25 ottobre 2005 la Sezione della circolazione ha postulato la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;
che il ricorrente, con osservazioni di data 14 novembre 2005, ha ribadito le proprie domande ed allegazioni;
considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr;
che preliminarmente il signor RI 1 censura la validità dal profilo formale della risoluzione della Sezione della circolazione, postulandone l’annullamento, in quanto la stessa è stata pronunciata nei confronti del signor __________, mentre la persona che ha subito il controllo di polizia è il qui ricorrente;
che, nonostante la manifesta errata indicazione del nome di battesimo del denunciato, non sussiste alcun dubbio circa l’identità del reale destinatario, al punto che la risoluzione gli è stata regolarmente notificata;
che l’insorgente ha inequivocabilmente dato prova d’aver inteso di essere la persona chiamata a giudizio, sebbene la sua identità sia stata erroneamente indicata nella risoluzione in esame, esprimendosi compiutamente sui fatti addebitatigli nel ricorso da lui tempestivamente inoltrato contro la stessa;
che pertanto l’errore in oggetto non ha minimamente leso i diritti del ricorrente, né vi è stato per lui pregiudizio o danno d’altra sorta, di modo che - anche in virtù dell’economia processuale - non vi è motivo di annullare la risoluzione in parola, rinviando gli atti all’autorità inferiore, affinché dia avvio ad una nuova procedura nei suoi confronti;
che, a mente dell’art. 90 cpv. 2 OETV, nei veicoli a motore larghi più di 1,00 m esclusi motoveicolo, motoveicolo con carrozzino laterale, carri a mano muniti di motore e veicoli cingolati - come anche sui rimorchi di monoassi deve trovarsi un segnale di veicolo fermo omologato e contrassegnato secondo il regolamento ECE n. 27;
che per la mancanza a bordo del segnale di veicolo fermo è comminata una sanzione pecuniaria di fr. 40.-- (cifra 400.1 dell’allegato 1 dell’Ordinanza concernente le multe disciplinari);
che il ricorrente riconosce che a bordo del bordo veicolo da lui condotto non era presente il segnale di veicolo fermo e d’aver così infranto la summenzionata disposizione di legge;
che, per contro, egli nega d’aver circolato senza allacciarsi con la cintura di sicurezza e con 2 copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti, nonché d’aver abbandonato il veicolo lasciando inserite le chiavi;
che, a supporto delle proprie contestazioni, l’insorgente afferma che l’agente denunciante non avrebbe effettuato alcuna verifica sia in merito al mancato allacciamento con le cinture di sicurezza, sia in merito all’effettiva profilatura del battistrada dei copertoni. Egli sostiene inoltre d’aver lasciato le chiavi inserite, in quanto, durante il controllo, su invito dell’agente di polizia, sarebbe unicamente sceso dal veicolo, rimanendo tuttavia nelle vicinanze dello stesso, dunque senza abbandonarlo (cfr. ricorso 3 ottobre 2005, pag. 3);
che, in virtù dell’art. 3 cpv. 1 vONC, nelle automobili, negli autofurgoni, nei furgoncini e nei trattori a sella leggeri, il conducente e i passeggeri devono, durante la corsa, allacciarsi con la cintura di sicurezza;
che, giusta l’art. 29 LCStr, i veicolo possono circolare soltanto se sono in perfetto stato di sicurezza e conformi alle prescrizioni. Essi devono essere costruiti e tenuti in modo che le norme della circolazione possano osservate, che il conducente, i passeggeri e gli altri utenti della strada non siano messi in pericolo e che la strada non venga danneggiata;
che, secondo l’art. 58 cpv. 4 OETV, la tela degli pneumatici a pressione d’aria non deve essere sciupata o scoperta. Su tutta la larghezza del battistrada gli pneumatici devono presentare un profilo di almeno 1,6 mm di profondità;
che per l’art. 37 cpv. 3 LCStr, il conducente, prima di lasciare il veicolo, deve prendere le adeguate misure di sicurezza;
che, in base all’art. 22 cpv. 2 ONC, il conducente, che lascia il veicolo, deve spegnere il motore. Prima di allontanarsi, egli deve prendere gli opportuni provvedimenti per evitare che esso possa mettersi in moto e che persone non autorizzate possano servirsene;
che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);
che chiunque conduce un veicolo, di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l’attenzione richiesta dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni, è punito con l’arresto o con la multa (art. 93 cifra 2 LCStr);
che chiunque viola le disposizioni dell’Ordinanza sulle norme della circolazione è punito con l’arresto o con la multa, se non è applicabile alcun’altra disposizione penale (art. 96 ONC);
che, ai sensi dell’art. 219 cpv. 1 lett. a OETV, un veicolo è considerato come non conforme e l’articolo 93 numero 2 LCStr è applicabile se le parti che devono essere montate stabilmente, temporaneamente o in certi casi determinati, mancano o non corrispondono alle prescrizioni;
che per l’omissione di allacciarsi con la cintura di sicurezza quale conducente di veicoli è comminata una multa di fr. 60.--, per la guida di un veicolo a motore con uno pneumatico difettoso una di fr. 100.-- e per l’abbandono del veicolo senza togliere le chiavi di contatto una di fr. 60.-- (cifre 312.1, 317 e 402.1 dell’allegato 1 dell’Ordinanza concernente le multe disciplinari);
che le dichiarazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza: rientra nelle attribuzioni dell’autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato;
che il ricorrente, in occasione del suo interrogatorio di polizia, ha pacificamente ammesso che prima del controllo di polizia aveva circolato senza allacciarsi con le cinture di sicurezza (cfr. suo verbale di interrogatorio del 9 agosto 2005, pag. 2). Egli è dunque malvenuto a contestare ora d’aver commesso l’infrazione rimproveratagli;
che, nel corso della medesima audizione, l’insorgente ha pure riconosciuto che lo stato degli pneumatici anteriori imponeva una loro sostituzione. Operazione eseguita già il giorno seguente il controllo di polizia (cfr. suo verbale di interrogatorio del 9 agosto 2005, pag. 2);
che in tali circostanze l’assenza di una precisa documentazione attestante l’effettivo stato dei rilievi antiscivolanti dei copertoni è priva di rilevanza ai fini della colpevolezza;
che, stante quanto precede, le censure sollevate dall’insorgente non meritano alcuna protezione;
che, per contro, agli atti non vi è alcun riscontro del fatto che il prevenuto abbia effettivamente avuto l’intenzione di abbandonare il veicolo lasciando le chiavi inserite e dunque di riflesso che i fatti si siano svolti così come descritti dal denunciante;
che, in virtù del principio in dubio pro reo, il ricorrente va pertanto prosciolto da quest’ultima accusa, riducendo la sanzione e adeguando di conseguenza gli oneri di primo grado;
che una multa di fr. 280.-- appare convenientemente proporzionata alla gravità delle infrazioni commesse, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che la tassa di giustizia e le spese dell’odierno giudizio seguono la pressoché totale soccombenza dell’insorgente (art. 15 LPContr);
che sulle ripetibili la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all’autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto federale (DTF 105 Ia 128 consid. 2b);
per questi motivi, visti gli art. 29, 37 cpv. 3, 57 cpv. 5 lett. a, 90 cifra 1, 93 cifra 2, 103, 106 cpv. 1 LCStr; 3 cpv. 1 vONC; 22 cpv. 1, 96 ONC; 58 cpv. 4, 90 cpv. 2, 219 OETV; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 280.-- oltre a una tassa di giustizia di fr. 60.-- e alle spese di fr. 20.--.
2. La tassa di giustizia di fr. 150.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica della sentenza (art. 272 PP).
4. Intimazione a:
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Il giudice: Il segretario: