Incarto n. 30.2005.310 24685/404
Bellinzona 13 marzo 2006
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 22 settembre 2005 presentato da
RI 1
contro
la decisione n° 24685/404 del 9 settembre 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni presentate il 7 ottobre 2005 dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Sezione della circolazione con decisione 9 settembre 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 80.-, per i seguenti motivi:
"alla guida della vettura __________ effettuava una manovra di sorpasso in una curva piegante per lui a destra con visuale limitata e, notato sopraggiungere in senso inverso un motoveicolo, cercava di rientrare a destra ma collideva con lo stesso”.
Fatti accertati il 26 maggio 2005 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 26 cpv. 1, 34 cpv. 4, 35 cpv. 2e4e 90 cifra 1 LCStr.
B. Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
Eccepisce in particolare che lo scontro è avvenuto allorquando era già rientrato sulla sua corsia di marcia.
C. La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr.
Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr; la domanda del ricorrente intesa a esperire il sopralluogo non merita accoglimento in quanto gli atti di causa sono completi e la prova offerta non appare suscettibile d'influire sull'esito del giudizio.
2. Ciascuno, nella circolazione, deve comportarsi in modo da non essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite (art. 26 cpv. 1 LCStr).
Per l’art. 35 cpv. 2 LCStr è permesso fare un sorpasso o girare un ostacolo solo se la visuale è libera, il tratto di strada necessario è sgombro e la manovra non è d’impedimento per i veicoli che giungono in senso inverso. Nella circolazione in colonna, può sorpassare solo chi ha la certezza di poter rientrare tempestivamente senza ostacolare la circolazione degli altri veicoli.
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
3. Nell’evenienza concreta il ricorrente afferma che al momento dell’incidente aveva già terminato la manovra di sorpasso di un trenino turistico e si trovava già sulla propria corsia di marcia, allorquando il motociclista sopraggiungente in senso contrario invadeva la sua corsia di scorrimento e provocava la collisione all’imbocco della curva (cfr. verbale di interrogatorio di RI 1 del 27 maggio 2005, pag. 2); tuttavia la versione dell’insorgente, oltre a divergere completamente da quella del coprotagonista alla guida del motoveicolo (cfr. verbale di interrogatorio di __________ del 27 maggio 2005, pag. 2), è smentita dalla chiara e precisa testimonianza resa dall’autista del trenino turistico che era appena stato superato e che di conseguenza si trovava a pochi metri dal luogo in cui è avvenuto l’incidente.
4. Secondo quest’ultimo, “mentre percorrevo la strada comunale di __________, dopo aver esposto il segnale di svolta a destra, imboccavo la strada che raggiunge l’abitato di __________. Devo precisare che tale tratto è in discesa. Dopo un breve rettilineo la strada compie una curva piegante alla mia destra senza alcuna visuale ed in seguito ne compie un’altra piegante a sinistra per poi imboccare il sottopassaggio. Sta di fatto che appena imboccato questa strada, dove il tratto è di un corto rettilineo, ad un determinato momento, un veicolo eseguiva il sorpasso del mio trenino. Probabilmente l’autista di questo veicolo, malgrado sul retro dell’ultimo vagone era menzionata la lunghezza e la velocità massima, non si rendeva conto del pericolo. In sostanza l’automobile marca VW Golf di colore grigia mi sorpassava ad una velocità, a mio modo di vedere, abbastanza sostenuta. Proprio in quel frangente, quando l’autovettura in sorpasso era appaiata al primo vagone, nel senso contrario di marcia sopraggiungeva una motocicletta. A quel punto ho notato l’autovettura eseguire un brusco rientro sulla propria corsia di scorrimento proprio dinnanzi al trenino. In quell’attimo ho pure notato il centauro cercare di scansare l’autovettura. Purtroppo ho proprio visto che il motociclista collideva di striscio la parte posteriore della fiancata sinistra dell’autovettura (cfr. verbale di interrogatorio di __________ dell’8 giugno 2005, pag.1 e 2).
A precisa domanda dell’agente interrogante il teste aggiungeva pure che “la collisione è avvenuta praticamente sulla corsia di scorrimento del centauro, una cinquantina di centimetri circa dal centro della carreggiata” (cfr. ibidem).
5. In funzione di tale testimonianza è evidente che il ricorrente è responsabile dell’incidente poiché l’impatto è avvenuto quando parte del suo veicolo si trovava ancora sulla corsia di contromano; egli ha infatti violato le norme della circolazione in quanto ha effettuato un sorpasso di un trenino lungo 18 metri in un breve tratto rettilineo senza aver la visuale del traffico sopraggiungente in senso inverso a causa della presenza di una curva (cfr. fotografie agli atti).
Indipendente da ciò giova ricordare che in materia contravvenzionale ognuno risponde delle proprie azioni o omissioni, senza riguardo verso un eventuale comportamento antigiuridico altrui.
6. Ciò posto il dubbio espresso dal ricorrente sulle tracce dei pneumatici lasciati sull’asfalto può restare irrisolto, ritenuto oltretutto che i segni non sono il frutto di una ricostruzione seduta stante con i veicoli ancora in posizione.
Pure le restanti considerazioni addotte dall’insorgente nell’allegato ricorsuale nulla mutano alla fattispecie e non giustificano in alcun modo l’annullamento della decisione emessa nei suoi contronti.
7. La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 26 cpv. 1, 34 cpv. 4, 35 cpv. 2e4e 90 cifra 1 LCStr, 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
§ Di conseguenza è confermata la decisione n° 24685/404 del 9 settembre 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).