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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 25.01.2006 30.2005.309

25 janvier 2006·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,424 mots·~7 min·4

Résumé

svolta a destra previo allargamento a sinistra, e collisione con veicolo retrostante

Texte intégral

Incarto n. 30.2005.309 24630/408

Bellinzona 25 gennaio 2006  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con la vicecancelliera Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 28 settembre 2005 presentato da

RI 1 difesa da: DI 1

contro

la decisione n. __________ del 9 settembre 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni del 7 ottobre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto:

                                 A.     Con decisione 9 settembre 2005 la Sezione della circolazione ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-- oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.-- e alle spese di fr. 70. --, per i seguenti fatti accertati il 17 maggio 2005 in territorio di Cadenazzo:

                                         "alla guida della vettura TI __________ si spostava verso sinistra per meglio accedere ad una strada laterale situata alla sua destra. In seguito voltava nella direzione prescelta senza usare la particolare prudenza richiesta per tale manovra e collideva con un autoveicolo che lo stava superando sulla destra”.

                                         La risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 34 cpv. 3, 36 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 13 cpv. 5 ONC.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                 C.     La Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto:

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     Il conducente che vuole cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a un’altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono (art. 34 cpv. 3 LCStr).

                                         L’art. 36 cpv. 1 LCStr prescrive che chi vuole voltare a destra deve tenersi sul margine destro della carreggiata, chi vuole voltare a sinistra deve tenersi verso l’asse della carreggiata.

                                         Per l’art. 13 cpv. 5 ONC il conducente che, prima di voltare, è obbligato a spostarsi verso il lato opposto, per le dimensioni del veicolo o le condizioni locali, deve usare speciale prudenza e, se necessario, fermarsi.

                                         Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).

                                 3.     La Sezione della circolazione rimprovera alla multata di essersi spostata verso sinistra per meglio accedere ad una strada laterale situata alla sua destra e di aver in seguito voltato nella direzione prescelta senza usare la particolare prudenza richiesta per tale manovra, collidendo pertanto con un autoveicolo che la stava superando sulla destra.

                                 4.     L’insorgente ritiene dal canto suo di non aver commesso alcuna infrazione e di aver tenuto un comportamento corretto e conforme alla situazione e al diritto, ritenuto come abbia segnalato in modo chiaro le proprie intenzioni prima di iniziare la propria manovra di svolta, esponendo in tempo utile l’indicatore di direzione destro. Aggiunge inoltre che la manovra di sorpasso a destra ad opera dell’altro protagonista è sicuramente illecita, poiché in loco non vi è nessuna corsia di preselezione, e costituisce l’esclusiva causa dell’incidente, in quanto lo stesso non avrebbe mantenuto la necessaria distanza (cfr. ricorso pag. 3).

                                 5.     Nella fattispecie, non giova tuttavia alla ricorrente prevalersi di una possibile colpa di terzi, ove si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché l’eventuale comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa (Tribunale federale, sentenza 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.3).

                                         Ne consegue che non spetta al giudice penale stabilire il grado di responsabilità di più conducenti coinvolti in un incidente della circolazione: tale compito spetta semmai al giudice civile eventualmente incaricato di dirimere possibili litigi fra gli interessati o le rispettive assicurazioni.

                                 6.     La ricorrente, in casu, ha così descritto la sua manovra davanti alla polizia (cfr. il relativo verbale d’interrogatorio del 27 maggio 2005, allegato al rapporto di constatazione 7 giugno 2005):

                                         “Quando percorrevo Via __________ ho azionato, circa cento metri prima dell’intersezione con Via __________, il segnale luminoso di direzione destro. Preciso che sono sicura di aver azionato il segnale luminoso di direzione destro questo anche perché è la strada che abitualmente faccio per andare a casa.

                                         Arrivata all’intersezione ho svoltato a destra onde imboccare Via __________ ed ho sentito un colpo. Mi sono quindi accorta che un altro utente della strada stava cercando di sorpassarmi sulla destra.

                                         Preciso che prima della svolta mi sono spostata verso il centro della carreggiata, vicino alla linea bianca, onde riuscire ad effettuare la svolta verso destra.

                                         Da parte mia non notavo sopraggiungere l’altro protagonista”.

                                         Dalle affermazioni della ricorrente, si evince che la stessa intendeva svoltare a destra per immettersi su un’altra strada secondaria. Prima di operare il cambiamento della direzione di marcia non si teneva verso il margine destro della carreggiata, bensì si spostava a sinistra (verbale d’interrogatorio del 27 maggio 2005 e ricorso del 28 settembre 2005), per imboccare correttamente la via laterale rimanendo sulla propria corsia di marcia (ricorso pag. 3).

                                         Trattandosi di una manovra insolita, atta a mettere in pericolo altri utenti della strada, essa doveva essere eseguita con la massima prudenza: in particolare, prima di svoltare a destra, la ricorrente avrebbe dovuto controllare se da tergo sopraggiungevano dei veicoli e, in caso affermativo, fermarsi e attendere che gli stessi fossero passati. In effetti, per costante giurisprudenza del Tribunale federale, il conducente che circola lasciando sulla destra uno spazio sufficiente per permettere a un altro utente della strada di superarlo da questo lato, deve, se vuole voltare a destra, dapprima assicurarsi, adottando precauzioni sufficienti, che non urterà con un veicolo che segue il suo (DTF 97 IV 34).

                                         Nel caso concreto, la ricorrente non pretende tuttavia di avere in qualche modo badato al traffico retrostante, adducendo anzi di non essersi avveduta della vettura che sopraggiungeva da tergo se non dopo aver udito il colpo dovuto all’impatto tra i due veicoli.

                                         È quindi indubbio che la multata, dopo essersi spostata a sinistra e prima di iniziare la svolta verso destra, ha omesso - fors’anche poiché tradita dalle abitudini di percorrenza della tratta in questione - di controllare mediante gli specchietti retrovisori la posizione delle vetture che seguivano e per tale ragione è entrata in collisione con quella retrostante.

                                         Se avesse prestato la debita attenzione al traffico retrostante, l’insorgente si sarebbe senz’altro accorta dell’approssimarsi e della vicinanza del veicolo investitore e avrebbe pertanto atteso prima di eseguire la manovra di svolta, evitando – in ultima analisi il sinistro. La segnalazione con l'indicatore di direzione non svincola infatti il conducente dall'usare la necessaria prudenza.

                                         Di più, un'eventuale manovra scorretta o disattenzione del conducente del veicolo retrostante non esimeva, come detto, la ricorrente, intenzionata a voltare a destra, dall'obbligo impostogli dall'art. 34 cpv. 3 LCStr di "badare ai veicoli … che seguono", così come dal dovere di tenersi sul margine destro della carreggiata (art. 36 cpv. 1 LCStr) o – se obbligata a spostarsi a sinistra – di "usare speciale prudenza e, se necessario, fermarsi" (art. 13 cpv. 5 ONC).

                                 7.     In simili circostanze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, perviene al convincimento che l'insorgente ha effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dalla Sezione della circolazione e ciò a prescindere dall’eventuale colpa ascrivibile all’altro conducente. In questo frangente, a nulla giova l’affermazione del teste __________ secondo cui l’auto investitrice non teneva una distanza di sicurezza da quella della ricorrente.

                                         La multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

                                         Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli art. 34 cpv. 3, 36 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 13 cpv. 5 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 100.-  e le spese di fr.- 50.- sono a carico della ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

  Sezione della circolazione, Camorino.

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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