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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 31.01.2006 30.2005.303

31 janvier 2006·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·929 mots·~5 min·4

Résumé

mancato rispetto del termine entro il quale sottoporre il veicolo al controllo del gas di scarico

Texte intégral

Incarto n. 30.2005.303 23582/407

Bellinzona 31 gennaio 2006  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Elena Perazzi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 12 settembre 2005 presentato da

RI 1 ,

contro

la decisione 2 settembre 2005 n° 23582/407 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni 23 settembre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,

                                         letti ed esaminati gli atti,

ritenuto                             in fatto

                                         che con decisione del 2 settembre 2005, la sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di avere “omesso di sottoporre il veicolo TI __________, entro il termine prescritto, al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti disposizioni federali”; fatti accertati dalla polizia cantonale il __________ a __________;

                                         che in applicazione della pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 500.-, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 100.- e spese in ragione di fr. 30.-;

                                         che tale risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103, 106 cpv. 1 LCStr; 59a cpv. 1, 96 ONC;

                                         che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 12 settembre 2005, in cui postula in via principale l’annullamento della multa e in via subordinata una riduzione dell’importo;

                                         che nelle sue osservazioni del 23 settembre 2005, la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni e di rimettersi al giudizio della Pretura penale;

considerato                      in diritto

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che per l'art. 59a cpv. 1 prima frase ONC gli autoveicoli leggeri immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico, e gli autoveicoli immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione per compressione, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico e di fumo, devono essere sottoposti al servizio di manutenzione;

                                         che sui veicoli sottoposti a tale obbligo, il detentore è tenuto a fare effettuare un servizio di manutenzione del sistema antinquinamento che influisce sulle emissioni di gas di scarico entro 12 mesi per i veicoli senza catalizzatore e ogni 24 mesi per i veicoli che ne sono provvisti (cfr. art. 59a cpv. 2 lett. a ONC);

                                         che chiunque viola le disposizioni dell'ONC è punito – se non è applicabile alcun'altra disposizione penale – con l'arresto o con la multa (art. 96 ONC);

                                         che, come detto, la Sezione della circolazione rimprovera al multato – in applicazione delle predette norme – di avere omesso di sottoporre il proprio veicolo, entro il termine prescritto, “al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti disposizioni federali “ (decisione impugnata, con riferimento al rapporto di contravvenzione del 17 luglio 2005, da cui risulta che l’ultimo servizio periodico di manutenzione del sistema antinquinamento è scaduto nel mese di maggio del 2004, ossia più di un anno prima del controllo di polizia avvenuto il 9 luglio 2005);

                                         che l'insorgente non contesta di per sé la fattispecie appena evocata, ma, prevalendosi della sua buona fede, chiede che la multa venga annullata. Egli giustifica la sua omissione affermando di aver dimenticato di sottoporre il veicolo al controllo dei gas di scarico in quanto non se ne era più servito durante le settimane precedenti. A sostegno della sua buona fede il ricorrente ha precisato che aveva “previsto di effettuare il controllo durante la stessa giornata che sono stato multato” e che “il fatto che il controllo sia stato fatto lo stesso giorno è prova di questo fatto” (cfr. ricorso, pag. 1);

                                         che la possibile buona fede evocata dal ricorrente non consente tuttavia di scostarsi dalla decisione impugnata, ove solo si consideri come l’omissione rimproverata all’interessato è punibile anche se dovuta a negligenza (art. 100 n. 1 cpv. 1 LCS e 333 cpv. 3 CP);

                                         che nemmeno il successivo esame dei gas di scarico basta – con ogni evidenza – a esimere l'insorgente da una sanzione per avere omesso il controllo per oltre un anno dalla scadenza dell’ultimo servizio;

                                         che la decisione impugnata meriterebbe pertanto conferma, la multa inflitta risultando per altro verso giustificata – di per sé – dall’entità dell’infrazione;

                                         che la precaria situazione finanziaria evocata – e resa plausibile – dall’insorgente (operaio con famiglia a carico) induce nondimeno, tutto ben ponderato, a ridurre la multa inflittagli a fr. 300.–, ad adeguare gli oneri di primo grado e a soprassedere al prelievo di tasse e spese dell'odierno giudizio;

                                         che il ricorso va pertanto accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza;

per questi motivi                 visti gli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103, 106 cpv. 1 LCStr; 59a cpv. 1, 96 ONC;1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 300.-, oltre a una tassa di giustizia di fr. 60.- e a spese per fr. 20.-.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese per l'attuale giudizio.

                                 3.     Intimazione a:

  .

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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