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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 25.01.2006 30.2005.292

25 janvier 2006·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·793 mots·~4 min·5

Résumé

Veicolo non sottoposto al controllo dei gas di scarico.

Texte intégral

Incarto n. 30.2005.292 23672/401

Bellinzona 25 gennaio 2006  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Elena Perazzi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 7 settembre 2005 presentato da

RI 1

contro

la decisione 2 settembre 2005 n° 23672/401 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni 16 settembre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,

                                         letti ed esaminati gli atti,

ritenuto                             in fatto

                                         che con decisione 2 settembre 2005, la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di avere “omesso di sottoporre il veicolo __________, entro il termine prescritto, al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti disposizioni federali”; fatti accertati il 22 luglio 2005 ad __________;

                                         che in applicazione della pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 500.-, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 100.- e spese in ragione di fr. 30.-;

                                         che RI 1 è insorta contro tale decisione con un ricorso 7 settembre 2005, in cui postula la riduzione della multa;

                                         che la Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata;

considerato                     in diritto

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr;

                                         che per l’art. 59a cpv. 1 prima frase ONC gli autoveicoli leggeri immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico, e gli autoveicoli immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione per compressione, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico e di fumo, devono essere sottoposti al servizio di manutenzione;

                                         che sui veicoli sottoposti a tale obbligo, il detentore è tenuto a fare effettuare un servizio di manutenzione del sistema antinquinamento che influisce sulle emissioni di gas di scarico entro 12 mesi per i veicoli senza catalizzatore e ogni 24 mesi per i veicoli che ne sono provvisti (cfr. art. 59a cpv. 2 lett. a ONC);

                                         che chiunque viola le disposizioni dell’ONC è punito – se non è applicabile alcun’altra disposizione penale – con l’arresto o con la multa (art. 96 ONC);

                                         che, come detto, la Sezione della circolazione rimprovera al multato – in applicazione delle predette norme – di avere omesso di sottoporre il proprio veicolo, entro il termine prescritto, “al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti disposizioni federali” (decisione impugnata, con riferimento al rapporto di contravvenzione del 22 luglio 2005, da cui risulta che l’ultimo servizio periodico di manutenzione del sistema antinquinamento è scaduto nel mese di ottobre 2002, ossia quasi tre anni prima del controllo di polizia avvenuto a fine luglio 2005);

                                         che l’insorgente non nega la fattispecie appena evocata, ma, prevalendosi in particolare della sua buona fede, chiede la riduzione dell’importo della multa;

                                         che la possibile buona fede evocata dal ricorrente non consente tuttavia di scostarsi dalla decisione impugnata, ove solo si consideri come l’infrazione commessa è punibile anche se dovuta a negligenza (art. 100 n. 1 cpv. 1 LCStr e 333 cpv. 3 CP) e a prescindere dai chilometri percorsi dal veicolo;

                                         che, inoltre, il multato è malveduto a giustificarsi asserendo che, ad ogni modo, “i veicoli stranieri circolanti sulle nostre autostrade inquinano in modo molto superiore al nostro anche se non controllato” (cfr. ricorso), poiché in materia penale ognuno risponde delle proprie azioni ed omissioni, e questo indipendentemente dal comportamento antigiuridico altrui o da altre circostanze esterne;

                                         che, contrariamente a quanto asserito dall’insorgente, la multa inflitta è, tenuto in particolare conto del lungo tempo trascorso dopo l’ultimo controllo, proporzionata all’entità dell’infrazione;

                                         che, dopo esame degli atti, questo giudice ritiene che non esistano motivi suscettibili di giustificare una riduzione dell’importo della multa;

                                         che il ricorso è pertanto destinato all’insuccesso;

                                         che vista la particolarità del caso si giustifica, in via eccezionale, di prelevare una tassa di giustizia ridotta;

per questi motivi,                visti gli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103, 106 cpv. 1 LCStr; art. 59 a cpv. 1, 96 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 50.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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