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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 26.01.2006 30.2005.289

26 janvier 2006·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·512 mots·~3 min·5

Résumé

superamento del tempo di parcheggio

Texte intégral

Incarto n. 30.2005.289 22958/405

Bellinzona 26 gennaio 2006  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Elena Perazzi per statuire sul ricorso 6 settembre 2005 presentato da

RI 1

contro

la decisione 26 agosto 2005 n° 22958/405 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni 16 settembre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,

                                         letti ed esaminati gli atti,

ritenuto                             in fatto

                                         che con decisione 26 agosto 2005, la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di avere “posteggiato il veicolo TI __________ superando la durata di parcheggio autorizzata”; fatti accertati il 13 maggio 2005 in territorio di __________;

                                         che in applicazione della pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 40.-, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 20.- e spese in ragione di fr. 10.-;

                                         che RI 1 è insorto contro tale decisione con ricorso 6 settembre 2005, in cui postula l’annullamento della stessa;

                                         che la Sezione della circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata;

considerato                      in diritto

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che l’art. 48 cpv. 8 OSStr dispone che se il parcheggio di autoveicoli è limitato nel tempo il conducente deve riportare nuovamente il veicolo in circolazione al più tardi alla scadenza del tempo permesso per il parcheggio, a meno che sia permesso, secondo le istruzioni che figurano sul parchimetro, di versare nuovamente una tassa prima della fine del tempo autorizzato. È vietato spostare l’autoveicolo su un posto di parcheggio vicino;

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);

                                         che l’insorgente non nega di per sé la fattispecie evocata, ma reclama l’annullamento della decisione impugnata poiché la multa è stata pagata in data 8 agosto 2005;

                                         che, sebbene non contestato dall’autorità di primo grado, tale pagamento è tardivo: il termine assegnato al ricorrente scadeva il 20 giugno 2005;

                                         che quando il termine di cui sopra non viene rispettato, la multa non può più essere pagata nella procedura disciplinare e viene avviata la procedura ordinaria, la quale, conformemente all’art. 2 cpv. 3 LPContr, comporta degli oneri supplementari;

                                         che, pertanto, il ricorso va respinto (il ricorrente potrà unicamente chiedere alla Polizia comunale di __________ che l’ammontare già versato in data 8 agosto 2005 gli venga restituito);

                                         che, tuttavia, considerata la particolarità del caso, si prescinde dal prelevamento di una tassa di giustizia e delle spese;

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 48 cpv. 8 OSStr; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     Non si preleva né tassa di giustizia né spese.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

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