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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 10.03.2006 30.2005.277

10 mars 2006·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,045 mots·~5 min·3

Résumé

parcheggio fuori dai posti delimitati

Texte intégral

Incarto n. 30.2005.277 21371/408

Bellinzona 10 marzo 2006  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 25 agosto 2005 presentato da

RI 1, ,

contro

la decisione n. __________ del 12 agosto 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni 23 settembre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,

                                         le contro-osservazioni del 20 settembre 2005 della Polizia comunale di Ascona;

                                         le osservazioni del 4 ottobre 2005 della ricorrente alle citate contro-osservazioni;

                                         letti ed esaminati gli atti,

ritenuto                             in fatto

                                         che con decisione 12 agosto 2005 la Sezione della circolazione ha riconosciuto RI 1 colpevole di aver posteggiato, il 1° aprile 2005 ad Ascona, “il veicolo TI __________ fuori dai posti delimitati”;

                                         che in applicazione della pena, l’autorità le ha inflitto una multa fr. 40.-, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.- e le spese di fr. 10.-;

                                         che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 79 cpv. 1 vOSStr;

                                         che RI 1 è insorta contro tale decisione con un ricorso del 25 agosto 2005, nel quale chiede l’annullamento della multa;

                                         che nelle osservazioni del 23 settembre 2005 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

considerato                      in diritto

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che per l’art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; dove esistono posti di parcheggio i veicoli possono essere parcheggiati solamente entro i limiti di queste aree (art. 79 cpv. 1 quarta frase vOSStr);

                                         che la violazione dell’art. 79 cpv. 1 quarta frase vOSStr presuppone l’esistenza di posti di parcheggio a una distanza non superiore alla lunghezza di 5-6 automobili e, ad ogni modo, non oltre eventuali intersezioni (cfr. BUSSY / RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 3a edizione, n. 2 ad art. 79 OSStr, che conserva la propria validità sotto l’egida del nuovo art. 79 OSStr);

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr); per l’inosservanza di cui sopra, l’allegato 1 all’ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina – fino a 2 ore di parcheggio – una sanzione pecuniaria di fr. 40.- (infrazione n. 252 lett. a);

                                         che l’autorità di primo grado rimprovera alla multata di avere, come detto, posteggiato il proprio veicolo “fuori dai posti delimitati”, malgrado vi fossero ancora diversi posti liberi a quell’ora (cfr. controsservazioni 14 aprile 2005);

                                         che la ricorrente si duole – nella sostanza – di come i posteggi in quella zona, trattandosi di “zona blu”, non siano correttamente delimitati e quindi conformi alla legge, in quanto non chiaramente circoscritti da linee di demarcazione blu o bianche. Per tale motivo la signora RI 1 ha dichiarato di non essersi accorta di aver posteggiato “abusivamente” (cfr. ricorso, pag. 1, punto 4). A suo dire vi sarebbero, a livello della pavimentazione, unicamente delle mocche di granito, di colore rossastro, la cui funzione non è però ben chiara (cfr. osservazioni 4 ottobre 2005);

                                         che, conformemente a quanto sancito dalla legge, la demarcazione stradale può essere parimenti costituita da un rivestimento particolare che si distingue chiaramente dal resto dalla carreggiata (art. 79 cpv. 1bis OSStr);

                                         che nell’evenienza concreta, i dadi di porfido (“mocche”) di colorazione rossastra - così come descritti dalla ricorrente - assurgono a valida demarcazione stradale poiché si contraddistinguono chiaramente dal resto della carreggiata, tant’è che la ricorrente medesima è stata in grado di identificarli sia al momento dell’infrazione, sia nel piano di situazione prodotto con le contro-osservazioni del 20 settembre 2005, dal quale si evince la loro esatta posizione a delimitazione dei posteggi;

                                         che, posto come la ricorrente non sia stata multata per un’infrazione relativa alla “zona blu”, ma per aver posteggiato fuori dagli stalli delimitati - come peraltro chiaritole dall’agente denunciante nelle contro-osservazioni del 14 aprile 2005, nell’ambito della procedura semplificata – è irrilevante ai fini del presente giudizio la questione di sapere se la demarcazione nella “zona blu” in questione non sia conforme ai dettami di legge, ritenuto che per sua stessa ammissione ella ha parcheggiato la propria autovettura in un luogo che non era delimitato da nessuna demarcazione (cfr. ricorso, pag. 1, punto 4);

                                         che inoltre, sempre da quanto emerge dal piano di situazione allestito dall’agente denunciante e rimasto incontestato, la vettura della ricorrente era posteggiata a poca distanza dai regolari parcheggi (a una distanza non superiore alla lunghezza di 5-6 automobili);

                                         che in queste circostanze il ricorso si rivela pertanto privo di ogni fondamento, di modo che la decisione impugnata va confermata;

                                         che abbondanzialmente si rileva che anche qualora la demarcazione in quella zona non fosse conforme alla legge, la stessa andrebbe considerata come una normale zona di parcheggi senza limitazioni di tempo, validamente demarcata, per cui tenuto conto che la sanzione inflitta alla ricorrente, come detto, non si riferisce a infrazioni relative alla “zona blu”, nulla muterebbe alla soluzione cui può tranquillamente giungere questo giudice alla luce delle risultanze processuali;

                                        che la multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

                                         che il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

per questi motivi,                visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 79 cpv. 1 vOSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

RI 1, , Sezione della circolazione, Camorino,

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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