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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 23.01.2006 30.2005.269

23 janvier 2006·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,223 mots·~6 min·4

Résumé

Capitozzare alberi senza regolare autorizzazione della Sezione forestale

Texte intégral

Incarto n. 30.2005.269 1245/902

Bellinzona 23 gennaio 2006  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Elena Perazzi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 24 agosto 2005 presentato da

RI 1

contro

la decisione 5 agosto 2005 n° 1245/902 emessa dalla Sezione forestale, Bellinzona,

viste                                  le osservazioni 28 settembre 2005 presentate dalla Sezione forestale,

                                         letti ed esaminati gli atti,

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La Sezione forestale con decisione 5 agosto 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 650.- oltre alla tassa e alle spese di giustizia di complessivi fr. 100.-, per aver capitozzato, nel corso del __________, 64 alberi sui mappali n. __________ e __________, di proprietà del Patriziato di __________, senza regolare autorizzazione della Sezione forestale.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 21, 22, 43 cpv. 1 lett. e LFo.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                         Il signor RI 1 si avvale della sua buona fede, in particolare sostiene che competeva all’Amministrazione patriziale di __________, dalla quale aveva ottenuto un’autorizzazione scritta per la capitozzatura di alcune piante, informarlo della necessità di ottenere un ulteriore permesso da parte della Sezione forestale. Inoltre, egli contesta, almeno in parte, la fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado, in particolare afferma di aver tagliato unicamente 20 piante, e non 64 come ritenuto nella decisione impugnata.

                                 C.     La Sezione forestale propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     Il taglio d’alberi nella foresta è subordinato all’autorizzazione del Servizio forestale (art. 21 LFo). Sono vietati i tagli rasi e le forme di sfruttamento d’effetto equivalente (art. 22 cpv. 1 LFo).

                                         Chiunque abbatte alberi in foresta intenzionalmente e senza autorizzazione è punito con l’arresto o con la multa sino a 20'000 franchi (art. 43 cpv. 1 lett e LFo).

                                 3.     Come detto in precedenza, il ricorrente si appella in primo luogo al principio generale della protezione della buona fede. Secondo lui, il fatto di aver ottenuto un’autorizzazione di taglio dall’Amministrazione patriziale di __________, autorità che egli, in buona fede, credeva competente, costituisce un motivo sufficiente a discolparlo. Il signor RI 1 afferma che se avesse voluto trasgredire alla legge, non si sarebbe premurato di richiedere una qualsivoglia autorizzazione.

                                         L’insorgente contesta in seguito la fattispecie ritenuta dall’autorità di primo grado, in particolare afferma di aver tagliato solamente 20 piante, e non 64 come sostenuto dalla Sezione forestale. Le altre piante sarebbero state tagliate da una terza persona, anch’essa a beneficio di un’autorizzazione rilasciata dalla stessa Amministrazione patriziale, di cui non viene però rivelata l’identità.

                                         La Sezione forestale oppugna, almeno parzialmente, la buona fede del ricorrente. Secondo l’opinione dell’autorità di primo grado, “non si verifica appieno la condizione – indispensabile per l’applicazione del principio generale della protezione della buona fede ai sensi della DTF 116 Ib 185 consid. 3c – che l’autorità che il ricorrente poteva ragionevolmente ritenere competente (e la cui effettiva incompetenza non apparisse facilmente ravvisabile adoperando tutta la diligenza richiesta dalle circostanze) fosse il Patriziato di __________. In altre parole, il signor RI 1 avrebbe dovuto, applicando tutta la diligenza richiesta dalle circostanze, immaginare che solamente la Sezione forestale è competente per il rilascio di autorizzazioni di taglio” (cfr. osservazioni 28 settembre 2005).

                                         Quanto al numero di piante tagliate, la Sezione forestale si avvale delle dichiarazioni dell’Ufficio forestale di circondario che, dopo aver esperito un sopralluogo sul posto, ha rilevato la capitozzatura di 64 alberi.

                                         Secondo la Sezione forestale, il fatto di aver tagliato 64 piante, allorché l’autorizzazione prevedeva il taglio di “alcune piante”, conferma ulteriormente l’assenza di buona fede del ricorrente.

                                        Il principio generale della protezione della buona fede tutela la legittima fiducia dei cittadini nei confronti delle autorità pubbliche: è in effetti indispensabile che i cittadini possano fidarsi delle informazioni e delle dichiarazioni rilasciate dalle autorità. Ciò detto, è necessario precisare che tali informazioni o dichiarazioni sono vincolanti unicamente qualora l’autorità era competente per rilasciarle o, quantomeno, qualora il cittadino poteva ragionevolmente, adoperando tutta la diligenza richiesta dalle circostanze, ritenerla competente. È inoltre indispensabile che il cittadino agisca nei limiti di quanto concesso dall’autorità, colui che approfitta delle autorizzazioni consentitigli non può in seguito prevalersi della sua buona fede.

                                        Nella fattispecie, il ricorrente ha richiesto, all’Amministrazione patriziale di __________, autorità che egli riteneva competente, un’autorizzazione per la cimatura di “alcuni alberi”. La Sezione forestale, fondandosi sul sopralluogo esperito dall’Ufficio regionale di circondario, afferma che, in realtà, sono state tagliate 64 piante. Il ricorrente contesta tale affermazione e sostiene di essersi limitato a capitozzare 20 piante, quantità compatibile con quanto convenuto con l’Amministrazione patriziale di __________, mentre il restante sarebbe stato tagliato da terzi.

                                        I documenti a disposizione non forniscono però motivi per non credere a quanto affermato dalla Sezione forestale. Il ricorrente si limita a dichiarare quanto esposto sopra, senza tuttavia fornire delle prove concrete, quali, ad esempio, il nominativo della persona che, stando a quanto da lui affermato, sarebbe responsabile del taglio della maggior parte delle piante. E questo a maggior ragione di fronte alla dichiarazione dell’Amministrazione patriziale secondo cui non sono stati rilasciati permessi di taglio sulle particelle in esame oltre a quello concesso al ricorrente (cfr. allegato 3 alle osservazioni).

                                        Ciò posto, e indipendentemente dalla competenza dell’Amministrazione patriziale di __________, l’entità e la gravità dell’intervento, rispetto a quanto chiesto dallo stesso signor RI 1 nella sua domanda di autorizzazione di taglio, non permettono di poter concludere che via sia stata buona fede. Si sarebbe potuta prendere in considerazione la buona fede del ricorrente unicamente se questi avesse dimostrato di essersi realmente limitato a capitozzare “alcuni alberi”, fatto che, come detto, non è stato comprovato.

                                4.     Il ricorrente si è sussidiariamente lamentato di alcune asserzioni della Sezione forestale, la quale ha dichiarato che, a suo parere, il taglio delle alberature era avvenuto a scopo puramente speculativo. Queste affermazioni non hanno tuttavia avuto alcun rilievo sulla decisione di multa, né sul suo ammontare, non è pertanto necessario prendere posizione in merito.

                                 5.     La multa inflitta tiene conto del fatto che il ricorrente aveva comunque chiesto un’autorizzazione, seppur a un ente che non aveva alcuna competenza in materia e che negligentemente ha omesso di segnalarlo, rilasciando in modo del tutto irrito un permesso.

                                         L’ammontare della stessa è confacentemente proporzionato alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurato al grado di colpa e contenuto nei limiti concessi dalla legge.

                                 6.     Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                 visti gli art. 21, 22, 43 cpv. 1 lett. e LFo; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 100.- sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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