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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 28.12.2005 30.2005.259

28 décembre 2005·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·792 mots·~4 min·3

Résumé

Acconsentire il soggiorno ad una persona non autorizzata

Texte intégral

Incarto n. 30.2005.259 05 923/208

Bellinzona 28 dicembre 2005  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il vice cancelliere Curzio Andreoli in qualità di segretario per statuire sul ricorso 29 luglio 2005 presentato da

RI 1

contro

la decisione 15 luglio 2005 n. 05 923/208 emessa dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

viste                                  le osservazioni 14 settembre 2005 presentate dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione;

                                         letti ed esaminati gli atti.

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La Sezione dei permessi e dell’immigrazione con decisione 15 luglio 2005 ha inflitto ad RI 1 una multa di fr. 200.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 10.-, richiamati i motivi indicati nell’intimazione del 4 febbraio 2005, precisamente:

                                         "Ha consentito il soggiorno, dal __________ al __________, a __________, in Via __________, della cittadina __________, __________, in modo non autorizzato”.

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 1, 2 cpv. 2 e 23 cpv. 1 LDDS, 2 cpv. 1 ODDS e 45 RLALPS-EXTRA CE/AELS.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggravano ora davanti a questo giudice contestando la multa loro inflitta.

                                 C.     L’autorità amministrativa propone, per contro, la reiezione del gravame.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr.

                                         Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

                                 2.     L’art. 2 cpv. 2 LDDS recita: “Chiunque alloggi uno straniero a pagamento deve notificarlo immediatamente alla polizia locale. Qualora gli dia l’alloggio gratuitamente, è tenuto alla notificazione solo se lo straniero si trattiene presso di lui più d’un mese; restano riservate le disposizioni più rigorose che i Cantoni stimassero di dover emanare a questo riguardo.”.

                                         La signora__________ è stata interrogata dalla Polizia cantonale in data __________. Dal verbale risulta che l’interessata studia presso la facoltà di teologia di __________ dal mese di __________ del __________ e che a partire dal __________ occupa una camera presso la famiglia __________ a __________.

                                 3.     Secondo la __________ la fattispecie rientra nel campo d’applicazione dell’art. 23 cpv. 1 LDDS in virtù del quale chiunque facilita o aiuta a preparare un soggiorno illegale è punito con la detenzione fino a sei mesi, sanzione alla quale può essere integrata una multa fino a fr. 10'000.-. Nei casi di lieve gravità sussiste la possibilità di infliggere unicamente una sanzione pecuniaria.

                                         I ricorrenti sostengono che il caso in esame sia frutto di un malinteso all’origine del quale vi sarebbero, da una parte, i lunghi tempi d’attesa per la ricezione dei documenti riguardanti la signora __________ e, dall’altra, le difficoltà della medesima nel comprendere la lingua italiana.

                                         Contrariamente a quanto sostenuto dall’autorità amministrativa, il fatto di aver messo a disposizione della signora __________ una camera per oltre un mese senza per questo procedere alla notifica presso il competente ufficio configura unicamente una violazione dell’art. 23 cpv. 6 LDDS.

                                         Ad RI 1 non può infatti essere imputata alcuna concreta intenzione, nemmeno dal profilo del dolo eventuale, di facilitare un soggiorno illegale sul territorio elvetico.

                                         D’altro lato, quanto asserito dagli insorgenti risulta irrilevante ai fini del giudizio. L’occupazione del locale da parte della cittadina brasiliana ha avuto inizio il __________ come precisamente dichiarato dalla stessa (cfr. doc. D). Ai ricorrenti incombeva pertanto il preciso obbligo, in ossequio alla normativa sopra indicata, di notificare lo straniero ospitato all’autorità competente.

                                         Da parte degli insorgenti non è però stato fatto alcun avviso. Di conseguenza, é data la violazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri.

                                 4.     L’art. 23 cpv. 6 LDDS prevede una multa sino a fr. 2'000.-. Le considerazioni che precedono determinano la riduzione della sanzione pecuniaria e l’adeguamento della tassa di giustizia di primo grado. Considerato che la pena è individuale, ai ricorrenti viene irrogata una multa di fr. 50.- ciascuno.

                                         L’esito del gravame induce a rinunciare al prelievo di oneri dell’odierno giudizio.

per questi motivi,                visti gli art. 2 cpv. 2, 23 cpv. 6 LDDS; 2 cpv. 1 ODDS; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che ad RI 1 è inflitta una multa di fr. 50.- ciascuno. I ricorrenti sono inoltre tenuti in solido al pagamento della tassa di giustizia di fr. 20.- e delle spese di fr. 10.-.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese del presente giudizio.

                                 3.     Intimazione a:

  .

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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