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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 10.11.2005 30.2005.258

10 novembre 2005·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·1,120 mots·~6 min·4

Résumé

Lavorato in qualità di consulatne sprovvisto di permesso

Texte intégral

Incarto n. 30.2005.258 05 724/290

Bellinzona 28 novembre 2005  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Elena Perazzi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 26 luglio 2005 presentato da

RI 1 difesa da: DI 1

contro

la decisione 3 giugno 2005 n° 05 724/290 emessa dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

viste                                  le osservazioni del 27 settembre 2005 presentate dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                             in fatto

                                 A.     La Sezione dei permessi e dell’immigrazione con decisione 3 giugno 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 1'500.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 200.- e alle spese di fr. 40.-, per i seguenti motivi:

                                         "ha lavorato in qualità di consulente, a metà tempo, da fine agosto __________ al __________, a favore della ditta __________ SARL, __________, sprovvista del permesso della Sezione dei permessi e dell’immigrazione che le consentisse di svolgere detta attività”

                                         La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 e 29 cpv. 1 OLS; 45 RLALPS-EXTRA CE/AELS.

                                 B.     Contro la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.

                                         Sostiene che:

                                   -     la decisione impugnata non reca la disposizione penale della LDDS asseritamente violata;

                                   -     ammesso, e non concesso, che l’art. 3 cpv. 3 LDDS sia stato violato, il reato è stato commesso dal signor RI 1, marito e datore di lavoro della ricorrente, al quale quest’ultima aveva conferito procura affinché si occupasse della regolarizzazione della sua situazione;

                                   -     l’attività esercitata non può essere considerata come un’attività lucrativa secondo l’art. 6 OLS; si tratta, al contrario, di un’attività paragonabile a quella di una casalinga che dà un supporto all’andamento degli affari del marito;

                                   -     se il giudice dovesse considerare che il reato penale sussiste, l’infrazione sarebbe comunque, sia dal punto di vista oggettivo che da quello della colpa, minima. La ricorrente chiede pertanto, in virtù dell’art. 23 cpv. 6 LDDS, che si prescinda dal comminare una sanzione a suo carico o, subordinatamente, che la multa sia ridotta.

                                 C.     La Sezione dei permessi e dell’immigrazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato                      in diritto

                                 1.     La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

2.         L’art. 3 cpv. 3 LDDS dispone che lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò.

L’art. 23 cpv. 6 LDDS prevede che le infrazioni alle disposizioni di polizia degli stranieri o ai provvedimenti delle autorità competenti sono punite con la multa fino a duemila franchi; nei casi di minima gravità si può prescindere da ogni pena.

Tale norma, anche se non esplicitamente indicata nella decisione impugnata (si veda nondimeno il rinvio di cui all’art. 45 RLALPS-EXTRA CE/AELS), risulta chiaramente applicabile alla fattispecie. La svista non ha recato nessuno svantaggio all’interessata che ha chiaramente individuato la disposizione avvalendosene, tra l’altro, nel suo ricorso (cfr. ricorso pag. 4 punto 4).

Secondo l’art. 6 cpv. 1 OLS, è considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito.

3.         La ricorrente, a beneficio di un permesso B che la autorizzava unicamente a soggiornare in Svizzera in quanto coniuge di un cittadino Svizzero, avrebbe dovuto richiedere una regolare autorizzazione al fine di esercitare un’attività lucrativa.

                                        La ricorrente si giustifica dichiarando che il signor RI 1, suo marito e al tempo stesso datore di lavoro, si era incaricato di regolarizzare la sua situazione al cospetto delle autorità. La ricorrente non può però discolparsi attribuendo tutta la responsabilità al signor RI 1 in quanto in materia penale ognuno risponde delle proprie azioni ed omissioni, sicchè il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabili a propria colpa.

                                        La ricorrente avrebbe potuto e dovuto sincerarsi dell’operato del marito, assicurandosi che questi avesse realmente provveduto a richiedere un regolare permesso di lavoro.

4.       La ricorrente asserisce in seguito che quella da lei esercitata non era un’attività professionale effettiva; l’attività svolta viene paragonata a quella di una casalinga che “di tanto in tanto, dà un supporto all’andamento degli affari del marito” (cfr. ricorso pag. 3 punto 2).

       Fare foto di immobili, parlare con i clienti, portarli a vedere immobili e patrimoni in vendita, e occuparsi delle public relations non sono però mansioni che rientrano nella normale attività di una casalinga che aiuta il marito nella sua attività economica; contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, tali attività non sono paragonabili a quelle di una moglie che stira i vestiti del marito o gli prepara i panini per il pranzo.

       La ricorrente ha in realtà svolto dei compiti ben precisi all’interno della società, persona giuridica per altro distinta dal marito. Tali compiti vanno ben oltre l’abituale attività di una casalinga e rientrano pertanto nella definizione di “attività lucrativa” annunciata dall’art. 6 OLS.

5.         Per quanto concerne la richiesta di non infliggere sanzioni a carico della ricorrente, data l’entità del reato, la ricorrente ha esercitato un’attività lucrativa per quasi 5 anni senza preoccuparsi di verificare che il datore di lavoro avesse regolarizzato la sua situazione, non sono chiaramente dati gli estremi per escludere una qualsivoglia pena.

La ricorrente, che sapeva di dovere regolarizzare la sua situazione per averne “conferito procura al marito” (cfr. ricorso pag. 2 punto 1), non può altresì prevalersi della sua buona fede.

Inoltre, l’attività esercitata crea, contrariamente a quanto esposto dalla ricorrente, un’indubbia concorrenza sul mercato del lavoro dato che anche una persona esterna alla famiglia avrebbe potuto svolgere le mansioni da lei esperite.

                                 6.     La multa inflitta è, in definitiva, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa, alle circostanze del caso specifico e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

                                 7.     Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giudizio e spese (art. 15 LPContr).

per questi motivi,                visti gli art. 3 cpv. 3, 23 cpv. 6 LDDS; 6 e 29 cpv. 1 OLS; 45 RLALPS-EXTRA CE/AELS, 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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