Incarto n. 30.2005.249 18642/406
Bellinzona 28 ottobre 2005
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Marisa Romeo in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 21 luglio 2005 presentato da
RI 1,
contro
la decisione n. 18642/406 dell’8 luglio 2005 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni del 18 agosto 2005 presentate dalla CRTE 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
A. Con decisione dell’8 luglio 2005 la CRTE 1 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 250.-, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 60.- e le spese di fr. 20.-, per i seguenti fatti accertati il 28 maggio 2005 in territorio di __________:
“alla guida della vettura __________ abbordava una curva a velocità pericolosa producendo pure rumore evitabile per l’uso irrazionale del motore e lo stridere dei copertoni”.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 32 cpv. 1, 42 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 4 cpv. 1, 33 ONC.
B. Contro tale decisione RI 1 è insorto con un ricorso del 21 luglio 2005, in cui postula in sostanza una riduzione della multa.
C. Con osservazioni del 18 agosto 2005 la CRTE 1 propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata.
considerato in diritto:
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.
2. Per l’art. 32 cpv. 1 prima frase LCStr, la velocità deve sempre essere adattata alle circostanze, in particolare alla peculiarità del veicolo e del carico, come anche alle condizioni di strada, della circolazione e della visibilità; l’art. 4 cpv. 1 ONC riprende lo stesso principio.
Giusta l’art. 33 ONC, il quale specifica l’art. 42 cpv. 1 LCStr, i conducenti non devono cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei quartieri abitati, nei luoghi di riposo e di notte; è segnatamente vietato di far girare a regime elevato il motore, a vuoto o nelle marce basse (lett. a); di circolare troppo rapidamente, soprattutto con veicoli provvisti di cerchioni metallici, con carico sciolto o con rimorchi nelle curve e in salita (lett. e).
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr).
3. La CRTE 1 ha sanzionato l’insorgente, come detto, per avere abbordato “una curva a velocità pericolosa producendo pure rumore evitabile per l’uso irrazionale del motore e lo stridere dei copertoni”.
4. In sede ricorsuale, l’insorgente ha affermato: “pur essendo d’accordo con un’ammonizione per la scelta errata della marcia che ha dato origine ad un po’ di rumore, in ogni modo non tale da disturbare la quiete pubblica, non giungevo a velocità pericolosa ma entro i limiti di 50 km/h, limite previsto dalla legge, come sostenuto al momento dello stop da parte della polizia di __________ che è arrivata a fare delle deduzioni sulla velocità senza rilevarla con un radar. Vero che ho prodotto un po’ di rumore, fattore che ha indotto la polizia di __________ a fermarmi, ma lo stridere delle gomme è stato un mio appunto non percepito dalla polizia. Non credo che cinque secondi di rumore, non eccessivo, per la scelta sbagliata della marcia sia motivo per infliggere una multa di 250 fr. facendo deduzioni sulla velocità sulla base di niente non avendo neanche il rilevamento di un radar, ma magari dettata solo da chissà quali motivi. Ero d’accordo per un’ammonizione, ma questa multa mi pare assurda quanto eccessiva che trovo esagerata in quanto non mi pare di aver trasgredito a qualche legge in cui i motivi sono determinati sulla base di percezioni personali e soggettive della polizia di __________ senza l’utilizzo dei supporti adeguati, vedi radar” (evidenziazione nostra).
5. L’agente denunciante ha precisato che il ricorrente ha “circolato con la vettura «marca__________, targata __________ a velocità pericolosa (curva piegante a sinistra) dir. __________, effettuando stridio di gomme e uso irrazionale del motore creando rumore molesto. Nella zona esiste un Albergo e un Esercizio pubblico molto frequentato. Strada poco illuminata e con diversi attraversamenti di avventori dal posteggio all’E.P. Velocità limitata a 50 km/hm, abitato” (cfr. rapporto di contravvenzione del 1° giugno 2005).
6. Le constatazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza; rientra nelle attribuzioni dell’autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato.
7. Giova ricordare che l’accertamento di un’infrazione può avvenire anche in assenza di speciali apparecchiature, per esempio mediante la constatazione oculare di agenti di polizia o qualsiasi altro mezzo idoneo. La tesi del ricorrente relativa alla constatazione della velocità non è perciò fondata, tale conclusione s’impone inoltre per motivi esposti qui di seguito.
8. Nell’evenienza concreta, il multato ha ammesso di avere causato del rumore (cfr. ricorso), sia per lo stridere dei copertoni sia per la marcia troppo bassa (cfr. art. 33 lett. a ONC).
L’art. 32 cpv. 1 LCStr impone di adattare la velocità alle circostanze; nell’affrontare una curva come quella in esame la prudenza raccomanda di ridurre la velocità, onde evitare di mettere in pericolo l’incolumità degli utenti della strada.
È opportuno notare che al ricorrente non viene addebitata alcuna infrazione per un eventuale superamento della velocità prescritta, perciò le censure ricorsuali relative all’accertamento tramite apparecchio radar non sono pertinenti. Nonostante egli non abbia superato il limite di 50 km/h, dagli atti risulta che ha affrontato la curva senza adattare la propria velocità (cfr. art. 33 lett. e ONC). Lo stridio dei copertoni, che si ode notoriamente quando una curva viene eseguita troppo velocemente, conferma che nella presente fattispecie il ricorrente avrebbe dovuto rallentare. Ritenuto che i fatti sono avvenuti alle 23.15 (cfr. rapporto di contravvenzione del 1° giugno 2005), l’adeguamento di velocità era richiesto anche dalle caratteristiche del caso, la strada è poco illuminata e di notte è attraversata dai pedoni (avventori dell’albergo e dell’esercizio pubblici presenti nelle immediate vicinanze).
Ne discende che l’interessato è effettivamente incorso nella violazione delle norme enunciate nella decisione impugnata.
9. Per quanto attiene alla commisurazione della multa, si osserva quanto segue. Considerato che le cause del rumore sono la marcia errata e lo stridere dei pneumatici, che l’infrazione è avvenuta in curva, in una zona dell’abitato poco illuminata e prossima a degli esercizi pubblici (peraltro frequentati al momento dei fatti), che il comportamento del ricorrente è suscettibile di mettere in pericolo l’incolumità degli altri utenti, oltre che la propria, la multa inflitta appare giustificata ed è del resto contenuta nei limiti concessi dalla legge.
10. In virtù di quanto sopra, il ricorso dev’essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 32 cpv. 1, 42 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 4 cpv. 1, 33 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di fr. 150.e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
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Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).