Incarto n. 30.2005.242/AMM
Bellinzona 30 novembre 2005
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 21 luglio 2005 presentato dalla
RI 1 (DI 1)
contro
la decisione del 5 luglio 2005 emessa dall’Ufficio dell’ispettorato del lavoro, Bellinzona,
viste le osservazioni del 7 settembre 2005 presentate dall’Ufficio dell’ispettorato del lavoro;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 5 luglio 2005, l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro ha riconosciuto la RI 1 colpevole di avere trasmesso alla competente autorità di controllo “unicamente le fatture emesse dalla __________ Milano alla società __________, I-Olgiate Comasco e non le buste paga dei lavoratori distaccati”;
che in applicazione della pena, l’autorità ha inflitto alla società una multa di fr. 5900.–;
che la RI 1 è insorta contro tale decisione con un ricorso del 21 luglio 2005, nel quale postula l’annullamento del querelato giudizio o quanto meno – in subordine – una riduzione della multa;
che nelle osservazioni del 7 settembre 2005, l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che l’art. 2 cpv. 1 lett. a LDist reprime con una multa sino a fr. 40 000.– chiunque, in violazione dell’obbligo di dare informazioni, rifiuta di darle o fornisce scientemente informazioni false; in casi di lieve entità, l’autorità può prescindere dal perseguimento penale (cpv. 2);
che l’Ufficio dell’ispettorato del lavoro rimprovera alla multata – come si è detto – di avere trasmesso alla competente autorità di controllo “unicamente le fatture emesse dalla __________ Milano alla società ____________________, I-Olgiate Comasco e non le buste paga dei lavoratori distaccati”;
che la ricorrente si duole fra l’altro di come l’autorità di primo grado – qualora avesse ritenuto insufficienti le fatture prodotte – avrebbe dovuto assegnare un termine supplementare per completare la documentazione, “ad esempio mediante produzione di una dichiarazione di __________, rispettivamente fornire in modo diverso la prova del trattamento salariale riservato nella fattispecie ai lavoratori distaccati, evitando conclusioni a dir poco affrettate sull’operato e le intenzioni della ditta” (ricorso, pag. 3 verso il basso);
che in concreto, le fatture oggetto della decisione impugnata sono state prodotte dalla multata con lettera del 13 dicembre 2004, in cui la società si è così espressa all’indirizzo dell’autorità di controllo (v. doc. a nell’incarto richiamato):
“co[me] da ns. colloquio telefonico Vi trasmettiamo le copie delle buste paga dei dipendenti presenti nei sopracitati cantieri. Le fatture della ditta __________, riportano i dati relativi alle busta paga da Voi richieste.
Siamo a Vs. disposizione per ogni chiarimento in merito, ...”;
che essendo i conteggi salariali del personale della __________ giocoforza in possesso di tale società, ben poteva l’insorgente ragionevolmente considerare adempiuto – per quanto possibile – il proprio dovere d’informare l’autorità di controllo;
che se quest’ultima avesse ritenuto per converso insufficiente la documentazione fornita, essa avrebbe dovuto perciò assegnare all’interessata – come sottolineato a ragione nel ricorso – un termine per rimediare al difetto, se del caso richiedendo gli atti a chi di dovere;
che nulla induce quindi a ravvisare una violazione dell’obbligo d’informazione da parte della multata, per il solo fatto di avere prodotto “unicamente le fatture emesse dalla __________ e non le buste paga dei lavoratori distaccati”;
che sotto questo profilo, le argomentazioni ricorsuali si rivelano quindi provviste di buon diritto;
che per il resto, di possibili false informazioni riguardo all’impiego di lavoratori altrui non v’è traccia nella decisione impugnata, ragion per cui la questione non merita disamina in questa sede;
che gli oneri dell'attuale giudizio seguirebbero la soccombenza dell’autorità amministrativa (art. 15 cpv. 2 LPContr);
che non si giustifica tuttavia di addebitare tasse o spese all’Ufficio dell’ispettorato del lavoro, il quale ha agito nell'ambito delle proprie attribuzioni ufficiali;
che sulle ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid. 2b);
per questi motivi,
visti gli art. 12 cpv. 1 lett. a LDist; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.
L’importo di fr. 400.– anticipato dalla ricorrente le sarà ritornato, previa indicazione di un conto sul quale effettuare il versamento.
3. Intimazione a:
per sé e per la multata, .
Il giudice: La segretaria: