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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 02.12.2005 30.2005.229

2 décembre 2005·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·839 mots·~4 min·2

Résumé

Superamento del termine prescritto per il servizio obbligatorio di manutenzione del sistema antinquinamento; riduzione della multa per la precaria situazione finanziaria del ricorrente.

Texte intégral

Incarto n. 30.2005.229/AMM 16598/402

Bellinzona 2 dicembre 2005  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Carmela Fiorini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 23 giugno 2005 presentato da

RI 1

contro

la decisione n. 16598/402 del 17 giugno 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni del 18 agosto 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che con decisione del 17 giugno 2005, la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di avere “omesso di sottoporre il veicolo TI __________,  entro il termine prescritto, al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti disposizioni federali”; fatti accertati dalla polizia cantonale il 20 aprile 2005 a Muralto;

                                         che in applicazione della pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 500.–, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 100.– e spese in ragione di fr. 30.–;

                                         che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 23 giugno 2005, in cui postula l’annullamento della multa;

                                         che nelle sue osservazioni del 13 luglio 2005, la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni e di rimettersi al giudizio della Pretura penale;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che per l'art. 59a cpv. 1 prima frase ONC gli autoveicoli leggeri immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico, e gli autoveicoli immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione per compressione, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico e di fumo, devono essere sottoposti al servizio di manutenzione;

                                         che sui veicoli sottoposti a tale obbligo, il detentore è tenuto a fare effettuare un servizio di manutenzione del sistema antinquinamento che influisce sulle emissioni di gas di scarico entro 12 mesi per i veicoli senza catalizzatore e ogni 24 mesi per i veicoli che ne sono provvisti (cfr. art. 59a cpv. 2 lett. a ONC);

                                         che chiunque viola le disposizioni dell'ONC è punito – se non è applicabile alcun'altra disposizione penale – con l'arresto o con la multa (art. 96 ONC);

                                         che la Sezione della circolazione rimprovera al multato – in applicazione delle predette norme – di avere omesso di sottoporre il proprio veicolo, entro il termine prescritto, “al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti disposizioni federali” (decisione impugnata, con riferimento al rapporto di contravvenzione del 20 aprile 2005, da cui risulta che l’ultimo servizio periodico di manutenzione del sistema antinquinamento è scaduto nel mese di gennaio del 2004, ossia più di un anno prima del controllo di polizia avvenuto il 20 aprile 2005);

                                         che l'insorgente non nega la fattispecie appena evocata, ma si duole di non avere avuto conoscenza dell’obbligo di sottoporre il suo veicolo all’esame del sistema antinquinamento e sottolinea di avere “provveduto immediatamente al controllo” dopo essere stato “informato dagli agenti di polizia di questo disguido”;

                                         che la possibile buona fede evocata dal ricorrente non consente tuttavia di scostarsi dalla decisione impugnata, ove solo si consideri come l’omissione rimproverata all’interessato è punibile anche se dovuta a negligenza (art. 100 n. 1 cpv. 1 LCS e 333 cpv. 3 CP);

                                         che nemmeno il successivo esame dei gas di scarico basta – con ogni evidenza – a esimere l'insorgente da una sanzione per avere omesso il controllo per oltre un anno dalla scadenza dell’ulti­mo servizio;

                                         che la decisione impugnata meriterebbe pertanto conferma, la multa inflitta risultando per altro verso giustificata – di per sé – dall’en­tità dell’infrazione;

                                         che la precaria situazione finanziaria evocata – e resa plausibile – dall’insor­gente (ventenne disoccupato “con mia madre vedova e altrettanto disoccupata”) induce nondimeno, tutto ben ponderato, a ridurre la multa inflittagli a fr. 300.–, ad adeguare gli oneri di primo grado e a soprassedere al prelievo di tasse e spese dell'odierno giudizio;

                                         che il ricorso va pertanto accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza;

per questi motivi,               

visti                                   gli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103 e 106 cpv. 1 LCS; 59a cpv. 1 e 96 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 300.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 60.– e a spese per fr. 20.–.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.

                                 3.     Intimazione a:

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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