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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 13.05.2005 30.2005.138

13 mai 2005·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·365 mots·~2 min·1

Résumé

ricorso tardivo poiché non è stato prodotta la decisione impugnata

Texte intégral

Incarto n. 30.2005.138/pg  

Bellinzona 13 maggio 2005  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con il cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 18 aprile 2005 presentato da

RI 1  

contro  

la decisione 8 aprile 2005 emessa dalla Sezione del lavoro, Bellinzona,

                                         letti ed esaminati gli atti;

considerato                        in fatto ed in diritto

                                 1.     Il 18 aprile 2005 RI 1 ha inoltrato ricorso contro una decisione non meglio precisata dell’8 aprile 2005. 

                                 2.     In data 27 aprile questa autorità ha scritto al ricorrente quanto segue:

                                        "al ricorso indicato a margine non è stata allegata la decisione impugnata come previsto dall'art. 4 della Legge di procedura per le contravvenzioni.

                                         Richiamato l'art. 6 della legge citata, le viene assegnato un termine perentorio di 5 giorni per produrre la decisione sopra menzionata con la comminatoria che, trascorso infruttuosamente tale termine, il ricorso sarà dichiarato irricevibile."

                                 3.     Secondo l'art. 4 cpv. 4 LPContr al ricorso dev'essere allegata la decisione impugnata. A sua volta l'art. 6 LPContr prescrive che i ricorsi, i quali non adempiono i requisiti di legge, sono ritornati all'interessato con l'invito a rifarli entro un termine perentorio con la comminatoria dell'irricevibilità. Questa disposizione si applica anche quando è richiesta la produzione di un atto che necessariamente dev'essere allegato al ricorso. La trasmissione della querelata decisione permette infatti all'autorità giudicante di decidere sull'ammissibilità o sull'immediata infondatezza dell'impugnazione (art. 10 cpv. 1 LPContr).

                                 4.     Lo scritto 27 aprile di cui sopra é stato notificato il 3 maggio 2005; pertanto il termine assegnato al ricorrente è scaduto infruttuosamente il 9 maggio 2005.

                                         La lettera con la decisione impugnata inoltrata dall’insorgente per fax il 12 maggio 2005 é tardiva e il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato irricevibile.

                                 5.     In via eccezionale si prescinde dall’applicazione di una modica tassa di giustizia ai sensi dell’art. 15 LPContr.

Per questi motivi,                visti gli artt. 4, 6, 7, 15 LPContr,

pronuncia:                1.     Il ricorso 18 aprile 2005 inoltrato da RI 1 è irricevibile.

                                 2.     Non si prelevano né tasse, né spese.

                                 3.     Intimazione a:

  Sezione del lavoro, ufficio giuridico, Bellinzona

Il presidente:                                                                Il segretario:

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