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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 05.09.2005 30.2005.120

5 septembre 2005·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·652 mots·~3 min·4

Résumé

posteggio fuori dai posti delimitati; lamentati vizi di procedura;

Texte intégral

Incarto n. 30.2005.120/AMM 8592/406

Bellinzona 5 settembre 2005  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 31 marzo 2005 presentato da

RI 1

contro

la decisione n. 8592/406 del 25 marzo 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni dell’8 aprile 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che con decisione del 25 marzo 2005 la Sezione della circolazione ha riconosciuto RI 1 colpevole di avere posteggiato il proprio veicolo fuori dai posti delimitati, il 28 ottobre 2004 verso le ore 10.00, in piazza della Madonna a Ronco sopra Ascona;

                                         che in applicazione della pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 40.–, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–;

                                         che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 31 marzo 2005, nel quale chiede in sostanza l'annullamento della multa per vizi di procedura;

                                         che nelle osservazioni dell’8 aprile 2005, la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali; dove esistono posti di parcheggio i veicoli possono essere parcheggiati solamente entro i limiti di queste aree (art. 79 cpv. 1 quarta frase OSS);

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

                                         che per l'inosservanza di cui sopra, l'allegato 1 all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina – fino a 2 ore di parcheggio – una sanzione pecuniaria di fr. 40.– (infrazione n. 252 lett. a);

                                         che la Sezione della circolazione rimprovera come detto al multato di avere posteggiato il proprio veicolo fuori dai posti delimitati, il 28 ottobre 2004 verso le ore 10.00, in piazza della Madonna a Ronco sopra Ascona;

                                         che l'insorgente non contesta di per sé la fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado (“può essere o no che io abbia commesso l’infrazione non ricordo”), ma lamenta il difetto di una qualsivoglia “constatazione come richiesto tramite o avviso sotto il tergicristallo, o foto”;

                                         che contrariamente al parere del multato, la procedura in materia di contravvenzioni non richiede tuttavia l’apposizione di un avviso – bastando la successiva intimazione scritta cui l’interessato fa riferimento nelle sue osservazioni 9 dicembre 2004 alla polizia – né tanto meno l’esistenza di una prova fotografica dell’infrazione, giacché l’accertamento può essere esperito con qualsiasi mezzo idoneo, per esempio mediante la constatazione oculare di un agente com'è il caso in concreto;

                                         che la censura addotta dal ricorrente non inficia pertanto la decisione impugnata, la quale merita in definitiva conferma;

                                         che il ricorso, sprovvisto di buon diritto, va dunque respinto, seguito dalle spese dell’odierno giudizio;

                                         che la natura particolare dell’impugnativa giustifica invece di soprassedere – eccezionalmente – al prelievo di una tassa di giustizia;

per questi motivi,               

visti                                   gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCS e 79 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     Non si prelevano tasse dell’odierno giudizio. Le spese di fr. 30.– sono a carico del ricorrente.

                                 3.     Intimazione a:

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

Avvertenza:   contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art. 272 PP).

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