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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 01.09.2005 30.2005.118

1 septembre 2005·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·810 mots·~4 min·4

Résumé

posteggio su un marciapiede e senza lasciare libero un passaggio per i pedoni

Texte intégral

Incarto n. 30.2005.118/AMM 8659/403

Bellinzona 1° settembre 2005  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 1° aprile 2005 presentato da

RI 1

contro

la decisione n. 8659/403 del 25 marzo 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni del 19 aprile 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che con decisione del 25 marzo 2005 la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di avere, il 5 dicembre 2005 (recte: 2004) a __________, “posteggiato il veicolo TI __________ su un marciapiede e senza lasciare libero un passaggio di almeno 1.5 metri per i pedoni”;

                                         che in applicazione della pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 120.–, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 40.– e spese per fr. 20.–;

                                         che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 1° aprile 2005, nel quale postula in sostanza l'annullamento della multa;

                                         che nelle osservazioni del 19 aprile 2005, la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che per l'art. 41 cpv. 1bis ONC, il quale concreta l'art. 43 cpv. 2 LCS, è vietato parcheggiare veicoli sul marciapiede – tranne i velocipedi – se ciò non è autorizzato espressamente mediante segnali o demarcazioni (prima frase);

                                         che un'eccezione è prevista per caricare o scaricare merci oppure per far salire o scendere i passeggeri dai veicoli, a condizione che resti libero uno spazio di almeno 1.50 m per i pedoni e l'operazione sia svolta nel più breve tempo possibile (art. 41 cpv. 1bis seconda e terza frase ONC);

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

                                         che l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 120.– per il parcheggio sul marciapiede fino a 60 minuti senza lasciare libero un passaggio di almeno 1.50 m per i pedoni (infrazione n. 228.1);

                                         che la Sezione della circolazione rimprovera come detto al multato di avere posteggiato il proprio veicolo su un marciapiede senza lasciare un passaggio di almeno 1.50 m per i pedoni, circostanza accertata da un agente della polizia comunale a __________, in via Tesserete, il 5 dicembre 2005 (recte: 2004) fra le ore 2.00 e le ore 2.45;

                                         che il ricorrente si duole invece di come la sua vettura si trovasse “completamente sulla strada, cioè senza toccare il marciapiede”, adombrando in sostanza un erroneo accertamento dei fatti da parte dell’agente denunciante;

                                         che in un rapporto del 14 aprile 2005, il comandante della polizia comunale ha sottolineato quanto segue:

                                         “La vettura si trovava posteggiata sul marciapiede in prossimità dell’accesso della Villa __________ ed intralciandolo parzialmente (vedi schizzo allegato).

                                         L’agente che ha staccato l’avviso di contravvenzione non era stato interpellato dal RI 1 (anche se nelle lettere precedenti non era mai stato menzionato questo fatto) in quanto è nostra prassi nel caso venga intimata in loco la contravvenzione, rimarcarlo sulla copia del nostro avviso di contravvenzione”;

                                         che in una lettera del 29 aprile 2005 l’insorgente si è così espresso sul rapporto appena citato:

                                         “[...] La mia vettura non si trovava nel posto indicato dalla Polizia Comunale di __________, neanche su quel bordo della strada che scrivevano loro. La mia vettura si trovava su la parte opposta vicinissimo alla nuova fermata del bus, parcheggiata completamente dentro le strisce della corsia del bus, senza toccare il marciapiede (vedi schizzo allegato). [...]”;

                                         che raffrontando le dichiarazioni del multato con quelle del comandante della polizia comunale, questo giudice ritiene tutto sommato persistere un ragionevole dubbio sulla commissione dell’infrazione, non essendo dato neppure di conoscere lo svolgimento dei fatti direttamente dall’agente che li ha accertati;

                                         che del resto non si intravedono motivi che possano avere indotto l’insorgente a contestare finanche il lato della strada in cui era posizionato il veicolo – fatto di per sé ininfluente ai fini del giudizio – se egli non fosse sicuro delle proprie dichiarazioni;

                                         che in siffatte evenienze, si giustifica in definitiva di accogliere il ricorso, di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;

per questi motivi,               

visti                                   gli art. 43 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 41 cpv. 1bis ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

                                 3.     Intimazione a:

  .

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

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