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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 31.08.2005 30.2005.114

31 août 2005·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·688 mots·~3 min·3

Résumé

posteggio su un marciapiede e senza lasciare libero un passaggio per i pedoni. Dubbi sull'autore dell'infrazione

Texte intégral

Incarto n. 30.2005.114/AMM 8904/406

Bellinzona 31 agosto 2005  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Laura Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 25 marzo 2005 presentato da

RI 1

contro

la decisione n. 8904/406 del 25 marzo 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste                                  le osservazioni del 6 aprile 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che con decisione del 25 marzo 2005 la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di avere, il 2 dicembre 2004 a Torricella-Taverne, “posteggiato il veicolo TI __________ su un marciapiede e senza lasciare libero un passaggio di almeno 1.5 metri per i pedoni”;

                                         che in applicazione della pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 120.–, ponendo inoltre a suo carico una tassa di giustizia di fr. 40.– e spese per fr. 20.–;

                                         che RI 1 è insorto contro tale decisione con un ricorso del 25 marzo 2005, nel quale postula in sostanza l'annullamento della multa;

                                         che nelle osservazioni del 6 aprile 2005, la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che per l'art. 41 cpv. 1bis ONC, il quale concreta l'art. 43 cpv. 2 LCS, è vietato parcheggiare veicoli sul marciapiede – tranne i velocipedi – se ciò non è autorizzato espressamente mediante segnali o demarcazioni (prima frase);

                                         che un'eccezione è prevista per caricare o scaricare merci oppure per far salire o scendere i passeggeri dai veicoli, a condizione che resti libero uno spazio di almeno 1.50 m per i pedoni e l'operazione sia svolta nel più breve tempo possibile (art. 41 cpv. 1bis seconda e terza frase ONC);

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS);

                                         che l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 120.– per il parcheggio sul marciapiede fino a 60 minuti senza lasciare libero un passaggio di almeno 1.50 m per i pedoni (infrazione n. 228.1);

                                         che la Sezione della circolazione rimprovera come detto al multato di avere posteggiato il proprio veicolo su un marciapiede senza lasciare un passaggio di almeno 1.50 m per i pedoni, circostanza accertata da due agenti della polizia comunale a Torricella-Taverne, in via Comunale, il 2 dicembre 2004 alle ore 22.45;

                                         che il ricorrente si dice invece assolutamente estraneo ai fatti, adombrando un possibile errore di trascrizione del numero di targa e sostenendo che quella sera egli era al suo domicilio a __________, con il veicolo incriminato fermo nel garage di casa;

                                         che in un rapporto di contro osservazioni del 3 marzo 2005, l’agente denunciante – pur confermando il suo accertamento – ha soggiunto come “per motivi di tempo essendo stati chiamati per un intervento a Lamone, non abbiamo applicato gli avvisi di contravvenzione, rilevando unicamente le targhe”;

                                         che dal resoconto allegato al medesimo rapporto si evince come quella sera la stessa pattuglia ha elevato 19 rapporti di contravvenzione alla LCS, di cui 18 proprio in via Comunale;

                                         che in simili circostanze, questo giudice ritiene tutto sommato persistere un ragionevole dubbio sull’autore dell’infrazione, non potendosi segnatamente escludere – stante la premura sottolineata dagli agenti per l’intervento a Lamone, sommata alla mole delle contravvenzioni irrogate quella sera – un’erra­ta lettura o trascrizione del numero di targa;

                                         che si giustifica pertanto di accogliere il ricorso, di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;

per questi motivi,               

visti                                   gli art. 43 cpv. 2 e 90 n. 1 LCS; 41 cpv. 1bis ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

                                 3.     Intimazione a:

.  

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

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