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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 19.07.2005 30.2005.11

19 juillet 2005·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·931 mots·~5 min·3

Résumé

manovra di svolta a sinistra nonostante la linea di sicurezza e collisione con un motoveicolo

Texte intégral

Incarto n. 30.2005.11 29911/2012

Bellinzona 19 luglio 2005  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con il segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 28 dicembre 2004 presentato da

RI 1 difeso da: DIFE 1

Contro

la decisione 3 dicembre 2004 emessa dalla CRTE 1

viste                                  le osservazioni 17 febbraio 2005 presentate dalla CRTE 1,.

                                         letti ed esaminati gli atti,

ritenuto                              in fatto:

                                         che la CRTE 1, con decisione del 3 dicembre 2004, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 480.--, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 100.-- e le spese di fr. 30.--, importo già versato a titolo cauzionale, per i seguenti fatti accertati il 26 settembre 2004:

                                         “alla guida della vettura __________, eseguiva una negligente manovra di svolta a sinistra malgrado la presenza della linea di sicurezza per cui collideva con un motoveicolo sopraggiungente in senso inverso”;

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2 e 3, 90 cifra 1 LCStr e 73 cpv. 6 lett. a OSStr;

                                         che RI 1 è insorto contro tale decisione con ricorso del 28 dicembre 2004 in cui chiede l’annullamento della multa;

                                         che nelle sue osservazioni del 17 febbraio 2005 la CRTE 1 ha postulato la reiezione del gravame e la confermare della decisione impugnata;

considerato                        in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr;

                                         che giusta l’art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. In presenza di linee di sicurezza (continue, di color bianco, demarcazione 6.01) tracciate sulle strade, i veicoli devono sempre circolare alla destra delle stesse (art. 34 cpv. 2 LCStr). È vietato ai veicoli oltrepassare le linee di sicurezza e le linee doppie o passarci sopra (art. 73 cpv. 6 lett. a OSStr);

                                         che per l’art. 34 cpv. 3 LCStr il conducente che vuole cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a un’altra, deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono;

                                         che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);

                                        che la CRTE 1 ha sanzionato l’insorgente, come detto, per avere eseguito “una negligente manovra di svolta a sinistra malgrado la presenza della linea di sicurezza per cui collideva con un motoveicolo sopraggiungente in senso unverso”;

                                        che il ricorrente contesta questa versione dei fatti asserendo nel suo ricorso del 28 dicembre 2004 che “giunto all’altezza dell’autosilo, ha visto che dalla corsia dalla quale proveniva non era possibile girare per entrare nell’autosilo. Il conducente si è fermato per potersi meglio rendere conto di come era possibile entrare nell’autosilo (si vedeva l’uscita ma non l’entrata)”. La medesima versione era già stata avanzata con le osservazioni del 18 novembre 2004;

                                        che il patrocinatore afferma inoltre che “in quel mentre il conducente era fermo. Nell’attimo seguente, momento in cui ha guardato avanti, il signor RI 1 ha scorto il motociclista signor __________, che ha fatto una violenta frenata e di conseguenza si è ribaltato. Il motociclista sopraggiungeva a velocità molto elevata” (cfr. ricorso del 28 dicembre 2004 e osservazioni del 18 novembre 2004). Lo stesso sostiene altresì che il veicolo del suo cliente “non impediva il passaggio alla moto” e che “il signor __________ non avrebbe nemmeno dovuto sterzare per oltrepassare l’automobile ferma del signor RI 1. La carreggiata era libera” (cfr. ricorso e osservazioni sopraccitate);

                                        che dalla documentazione agli atti - in modo particolare dalle foto del luogo dell’incidente (doc. E) e dalle constatazioni della polizia (doc. F) - emerge come il veicolo del ricorrente si trovasse con la parte anteriore sinistra oltre la linea di sicurezza e le ruote fossero ancora girate verso sinistra. Il fatto che l’automezzo fosse o meno fermo non influisce pertanto sulla commissione dell’infrazione di cui all’art. 34 cpv. 2, 3 ed all’art. 73 cpv. 6 lett. a OSStr, che può senza ombra di dubbio essere considerata consumata;

                                        che dalle tavole processuali risulta evidente come la colpa altrui, cioè quella del motociclista, sia nella fattispecie ininfluente ai fini della conferma della pena, ricordato come nel diritto penale viga il principio secondo il quale ognuno è responsabile dei propri atti;

                                          che le asserite colpe del conducente della motocicletta saranno per contro oggetto di attenta valutazione nell’ambito di un’eventuale procedura civile;

                                         che la multa inflitta è convenientemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

                                        che il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPcontr);

per questi motivi                 visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2 e 3, 90 cifra 1 LCStr; 73 cpv. 6 lett. a OSStr, 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata

                                 2.     La tassa di giustizia di fr. 150.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico del ricorrente

                                 3.     Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica della sentenza (art. 272 PP).

                                 4.     Intimazione a:

    .

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

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